Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2003, n. 2113
CASS
Sentenza 12 febbraio 2003

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La preclusione da giudicato opera solo nell'ipotesi di identità oggettiva e soggettiva, e deve pertanto escludersi nell'ipotesi in cui vi sia un mutamento (anche parziale) di tali elementi. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la decisione di merito rilevando che la sentenza concernente una domanda di ripetizione di contributi indebitamente versati in un periodo diverso da quello cui si riferiva il secondo giudizio e per una categoria di lavoratori non ricompresa in quella per la quale era stato richiesto il beneficio degli sgravi contributivi, potesse spiegare efficacia di giudicato nel successivo giudizio).

La pretesa di restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di contributi ad un Istituto previdenziale inerisce ad un'obbligazione che ha la sua fonte nella legge (art. 2033 cod. civ.) e che prescinde come tale dalla natura del rapporto intercorso tra il "solvens" e l'"accipiens"; pertanto, l'attore che fa valere una obbligazione pecuniaria ordinaria, ha diritto di ottenere, oltre la restituzione della somma indebitamente pagata, gli interessi e, ove risulti provato, anche solo per presunzione, il risarcimento del maggior danno ex art. 1124, secondo comma, cod. civ., per l'attribuzione del quale la semplice qualità di imprenditore del creditore rileva come elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la somma, se restituita tempestivamente, sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria (nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata e, rilevato che risultava documentalmente provato il tasso passivo corrisposto agli istituti di credito per il ricorso al credito nel periodo in contestazione, ha deciso nel merito riconoscendo al ricorrente la rivalutazione monetaria).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2003, n. 2113
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2113
Data del deposito : 12 febbraio 2003

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