Sentenza 12 febbraio 2003
Massime • 2
La preclusione da giudicato opera solo nell'ipotesi di identità oggettiva e soggettiva, e deve pertanto escludersi nell'ipotesi in cui vi sia un mutamento (anche parziale) di tali elementi. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la decisione di merito rilevando che la sentenza concernente una domanda di ripetizione di contributi indebitamente versati in un periodo diverso da quello cui si riferiva il secondo giudizio e per una categoria di lavoratori non ricompresa in quella per la quale era stato richiesto il beneficio degli sgravi contributivi, potesse spiegare efficacia di giudicato nel successivo giudizio).
La pretesa di restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di contributi ad un Istituto previdenziale inerisce ad un'obbligazione che ha la sua fonte nella legge (art. 2033 cod. civ.) e che prescinde come tale dalla natura del rapporto intercorso tra il "solvens" e l'"accipiens"; pertanto, l'attore che fa valere una obbligazione pecuniaria ordinaria, ha diritto di ottenere, oltre la restituzione della somma indebitamente pagata, gli interessi e, ove risulti provato, anche solo per presunzione, il risarcimento del maggior danno ex art. 1124, secondo comma, cod. civ., per l'attribuzione del quale la semplice qualità di imprenditore del creditore rileva come elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la somma, se restituita tempestivamente, sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria (nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata e, rilevato che risultava documentalmente provato il tasso passivo corrisposto agli istituti di credito per il ricorso al credito nel periodo in contestazione, ha deciso nel merito riconoscendo al ricorrente la rivalutazione monetaria).
Commentari • 4
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RILEVATO CHE 1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. R. Mario chiedeva la condanna di B. Francesco all'immediato rilascio di una porzione immobiliare facente parte di un fabbricato di più ampia estensione sito in Marcianise. Deduceva di essere divenuto proprietario del predetto immobile in forza della sentenza n. 69/2010 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Marcianise, che aveva accolto la sua domanda di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del preliminare di compravendita immobiliare da lui stipulato con B. Francesco con scrittura privata del 20 ottobre 2005. Costituitosi in giudizio, B. Francesco eccepiva la nullità - derivata - della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2003, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI SALERNO, NAPOLI E AVELLINO, società COOPERATIVA a responsabilità limitata, in liquidazione coatta amministrativa in persona del Commissario liquidatore, Ferdinando Mastursi, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Linneo n. 8, presso l'avv. Salvatore Italia, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS, Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del Presidente pro-tempore, prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. Antonino Sgroi e Fabio Fonzo, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 2 ottobre-13 novembre 2001, n. 3041, RGAC 906 del 1996, cronologico n.//;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Salvatore Italia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Generale Dott. Carlo Destro, il quale ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo ed il rigetto degli altri motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 2 ottobre - 13 novembre 2001, il Tribunale di Salerno accoglieva l'appello proposto dal Consorzio Agrario Interprovinciale di Salerno, Napoli e Avelline società cooperativa a responsabilità limitata nei dell'INPS avverso la decisione del locale pretore n. 5685 del 1996 e condannava l'INPS a pagare al consorzio le quote contributive di pertinenza dei lavoratori per il periodo 25 luglio 1989-31 ottobre 1993, oltre accessori, nonché al pagamento degli interessi anatocistici dalla data di deposito del ricorso. In primo grado, il Consorzio aveva richiesto il riconoscimento dello sgravio contributivo in conseguenza della natura industriale della attività svolta dal 1976, ma il Pretore aveva limitato tale riconoscimento con decorrenza luglio 1989 (vale a dire dalla domanda amministrativa).
I giudici di appello osservavano che era del tutto mancato un autonomo accertamento della natura industriale del Consorzio dal 1976.
Infatti:
- il diritto agli sgravi non poteva basarsi sulla previsione del D.M. 2 marzo 1987, trattandosi di un provvedimento dettato solo in materia di assegni familiari;
- nemmeno poteva ritenersi che il riconoscimento della natura industriale fosse implicitamente contenuto negli scritti difensivi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (secondo la tesi prospettata dal Consorzio);
- mancava, infatti, una chiara accettazione delle richieste e delle tesi del Consorzio, anche se sin dal primo grado l'Istituto, convenuto in giudizio, nei due Diversi giudizi poi riuniti, aveva dichiarato di voler prendere atto di quanto affermato dal Consorzio circa la natura industriale della attività dallo stesso svolta. Tanto premesso, il Tribunale osservava che se - da un lato - non poteva procedersi ad una "reformatio in peius" in mancanza di una specifica impugnazione da parte dell'INPS (relativamente all'accertamento della natura industriale dell'attività svolta dal Consorzio sin dal 1976) - dall'altro - non potevano neppure trovare ingresso le pretese dell'appellante relativamente al godimento, per un periodo più esteso, di benefici per i quali era mancata del tutto la dimostrazione del presupposto sostanziale (cioè la prova della effettiva natura industriale dell'attività svolta). I giudici di appello riteneva invece fondata la censura relativa alla (erronea) detrazione delle quote di pertinenza dei lavoratori dal totale dei contributi dovuti dall'Istituto.
Sul punto, il Tribunale richiamava l'orientamento di questa Corte (Cass. 12578 del 1998), secondo il quale l'unico legittimato all'azione di ripetizione verso l'ente previdenziale è proprio il datore di lavoro, anche con riguardo a dette quote, ben potendo i lavoratori - a loro volta - agire nei confronti dei datori di lavoro che abbiano operato la indebita trattenuta.
I giudici di appello rigettavano invece il motivo riguardante il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria, ex art. 1224 codice civile, in quanto ulteriore voce di danno che presuppone la lesione di un diritto, nella specie non provato (il Consorzio aveva dedotto solo la sua qualità di imprenditore).
Riteneva fondato li rilievo sul mancato riconoscimento degli interessi anatocistici, ex art. 1283 codice civile, dalla data di deposito del ricorso nel quale era contenuta tale richiesta. Quanto alla mancata compensazione del credito di lire 236.248.000, già opposto con il ricorso in opposizione 236.248.000, già opposto con il ricorso in opposizione al secondo decreto ingiuntivo del 7 luglio 1994, il Tribunale osservava che il Pretore ne aveva tenuto conto nei conteggi definitivi (senza entrare, tuttavia, nel merito della questione relativa alla spettanza del diritto, per le ragioni già esposte).
Avverso questa decisione il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 codice civile e degli articoli 112, 324, 333, 334, 446 codice di procedura civile, per non avere il Tribunale tenuto conto del giudicato interno che si sarebbe formato sul diritto del Consorzio agli sgravi a seguito della mancata proposizione di appello incidentale da parte dell'INPS (art. 360 n. 3 codice di procedura civile).
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 437, secondo comma, codice di procedura civile (art. 360 n. 3 codice di procedura civile), nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto (art. 360 n. 5 codice procedura civile).
Anche nell'ipotesi in cui non fosse stato ritenuto necessario l'appello incidentale, in ogni caso, il Tribunale non avrebbe potuto tenere in alcun conto l'eccezione tardivamente proposta dall'INPS (perché formulata per la prima volta solo nella memoria di costituzione in appello), in ordine alla inesistenza del diritto del Consorzio agli sgravi.
In primo grado, osserva sul punto il ricorrente, l'INPS aveva espressamente riconosciuto l'esistenza di tale diritto, salvo eccepire la prescrizione decennale per gli anni precedenti al 1979. I due motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra loro, non sono fondati.
È da precisare preliminarmente che l'INPS non aveva alcun onere di proporre appello incidentale avverso la decisione di primo grado, poiché l'Istituto non era rimasto soccombente in ordine al riconoscimento del diritto del Consorzio agli sgravi per il periodo precedente alla data della domanda amministrativa (25 luglio 1989). Anzi, il Pretore aveva ritenuto che per il periodo precedente il 1989 vi fosse stata acquiescenza del Consorzio alla richiesta dell'INPS di pagamento dei contributi in misura integrale, pronunciando solo sull'obbligo di restituzione dei contributi previdenziali relativi al periodo successivo al 25 luglio 1989. I giudici di appello hanno, invece, negato che il comportamento del Consorzio potesse essere interpretato come rinuncia o acquiescenza. Il Tribunale ha osservato che non poteva procedersi ad una "reformatio in peius" in mancanza di una specifica censura dell'INPS, aggiungendo, tuttavia, che non potevano trovare ingresso le pretese del Consorzio, relative al godimento, per un periodo più esteso, dei richiesti benefici essendo mancata del tutto la dimostrazione del presupposto sostanziale della spettanza di tale diritto (vale a dire la natura industriale dell'attività svolta). Quanto al rilievo (formulato nel secondo motivo di ricorso) relativo alla tardività della difesa dell'INPS - per avere l'Istituto sostanzialmente riconosciuto, in tutto il corso del giudizio di primo grado, il diritto del Consorzio agli sgravi per tutto il periodo di contestazione - esso non può essere condiviso. Nella comparsa di risposta del 21 febbraio 1995 e nelle note autorizzate del 21 giugno 1996, l'Istituto si era infatti limitato a osservare che in ogni caso gli importi di sgravio dovuti dall'INPS non avrebbero potuto mai riguardare il periodo anteriore al novembre 1979 (e ciò per l'effetto estintivo già verificatosi a seguito del decorso del termine prescrizionale decennale), giacché la sospensiva triennale di cui alla legge 638 del 1983 non riguarda gli sgravi a credito del datore di lavoro.
L'Istituto, tuttavia, non ha mai riconosciuto l'esistenza del diritto del Consorzio, riservandosi, all'opposto, di proporre "rituale insinuazione al passivo degli importi di cui al decreto ingiuntivo la cui opposizione è riunita dal 7 dicembre 1994 al presente giudizio" (comparsa di costituzione e risposta Pretura di Salerno del 21 febbraio 1995). In una situazione del genere, sarebbe stato comunque onere del Consorzio - secondo i principi generali - fornire la prova dell'esistenza del diritto.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 codice civile in conseguenza del giudicato esterno, intervenuto in merito alla natura industriale del Consorzio (art. 360 n. 3 codice di procedura civile), nonché omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 n.5 codice di procedura civile). Il ricorrente rileva che con altra decisione, passata in giudicato, riguardante i dirigenti del medesimo Consorzio, era stata accertata la natura industriale dello stesso in contraddittorio con l'INPS. Una nuova indagine, pertanto, non avrebbe potuto che confermare tale statuizione, atteso che l'oggetto dell'indagine ed i criteri in base ai quali la stessa avrebbe dovuto eventualmente essere svolta sono i medesimi di quelli che avevano portato all'accertamento della natura industriale del Consorzio nel precedente giudizio. Anche questo motivo appare infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 226 del 25 maggio 2001, hanno riconosciuto che: "poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessita dell'istanza di parte solo dalla esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed è il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno non solo hanno la medesima autorità, che è quella prevista dall'art. 2909 codice civile, ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato, riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata ad esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità".
Non può essere, pertanto, condivisa l'eccezione di inammissibilità (per tardività) della eccezione di giudicato esterno, formulata dall'INPS nel controricorso.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la stessa decisione n. 226 del 2001 sopra richiamata, hanno riconosciuto che, anche in mancanza di pronuncia o nella ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardivita della allegazione, e la relativa pronuncia sia stata impugnata, la Corte deve accertare l'esistenza e la portata del giudicato, con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini e accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (cfr. anche Cass. 18 marzo 2002 n. 3925). Le censure contenute nel terzo motivo sono comunque infondate. Affinché possa esplicarsi l'efficacia di giudicato è necessaria non solo l'identità soggettiva ma anche quella oggettiva tra rapporto definito e quello da definire.
Pertanto, se dal rapporto controverso mutano alcuni elementi, con conseguente venir meno della originaria causa petendi, il pregresso giudicato cessa di operare (Cass. 19 aprile 2000 n. 5092). Nel caso di specie, l'azione dalla quale è scaturito il procedimento giudiziario conclusosi con la sentenza di questa Corte n. 296 del 1994 riguardava un oggetto diverso da quella relativa al caso di specie.
Essa infatti concerneva la ripetizione di contributi indebitamente versati dal Consorzio in un periodo diverso da quello per cui è causa (febbraio 1974 - gennaio 1984) e per una categoria di lavoratori (dirigenti) non ricompresa in quella per la quale il Consorzio richiede, nella presente causa, il beneficio degli sgravi contributivi.
La giurisprudenza richiamata dalla difesa del ricorrente - relativa all'unicità del rapporto giuridico controverso (cfr. Cass. 4 agosto 2000) - non appare pertanto applicabile al caso di specie. Affinché possa esplicarsi l'efficacia di giudicato è Tra l'altro, il Pretore di Salerno nella sua seconda decisione aveva sottolineato che le norme di legge e le ragioni poste a base delle diverse domande differivano profondamente tra di loro, precisando che sin dal febbraio 1984 il Consorzio aveva richiesto ed ottenuto l'iscrizione di tutti i propri dirigenti all'INPDAI ed aveva provveduto a richiedere all'INPS l'applicazione degli sgravi per tale categoria di dipendenti (mentre aveva atteso, dopo l'emanazione del D.M. 2 marzo 1987, fino al 1989 per richiedere all'INPS la restituzione dei contributi indebitamente versati per tutti gli altri dipendenti).
Di recente, poi, le Sezioni Unite di questa Corte hanno preso in esame un problema analogo a quello ora sottoposto all'esame del Collegio ed hanno concluso che "la sentenza che con riferimento ad un determinato periodo ha accertato il diritto del datore di lavoro di versare il contributo alla Cassa Unica Assegni familiari in misura ridotta, a norma dell'art. 20, comma primo, n. 4 del D.L. 2 marzo 1974 n. 30, convertito con modifiche in legge 16 aprile 1974 n. 114, in quanto soggetto costituito in forma cooperativistica, non costituisce giudicato preclusivo della pretesa dell'ente previdenziale al pagamento dell'indicato contributo in misura piena con riferimento ad un periodo posteriore, ne' può determinare la revocabilità a norma dell'art. 395 codice di procedura civile della successiva sentenza che per il detto posteriore periodo riconosca il diritto dell'ente all'intera contribuzione" (Cass. SS.UU. 7 novembre 1997 n. 10933). La stessa decisione continua osservando che "una volta esclusa, con riguardo alle obbligazioni contributive insorte nel Settore delle assicurazioni sociali obbligatorie la configurabilità di un unico rapporto giuridico fondamentale, che colleghi i debiti relativi dei diversi periodi, il venire a giuridica esistenza del rapporto contributivo presuppone che siano definiti e certi tutti i suoi elementi, onde la diversità dei periodi, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, dal che segue, a sua volta, che il giudice del primo giudizio non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggia in un determinato modo". Il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte deve trovare applicazione anche nel caso di specie, nel quale di discute non solo di periodi contributivi relativi a periodi diversi, ma anche di categorie di lavoratori che, pur appartenendo alla medesima azienda, sono inquadrati in diverse categorie, sottoposte a discipline e normative diverse sotto il profilo previdenziale, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria.
Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1224, secondo comma, codice civile (art. 360 n. 3 codice di procedura civile), nonché omessa e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 codice di procedura civile). Il ricorrente rileva l'incongruità della argomentazione per cui "l'assunto secondo li quale il sostenimento di determinati oneri finanziari sarebbe stato dovuto proprio alla mancanza degli sgravi non appare sufficientemente convincente, posto che non può escludersi che gli oneri assunti rientrassero nella più ampia politica di indebitamento dell'Ente e, d'altra parte, che nemmeno può escludersi che l'Ente avrebbe potuto utilizzare altre risorse proprie".
Il motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che "la pretesa di restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di contributi ad un Istituto previdenziale inerisce ad una obbligazione che ha la sua fonte nella legge (art. 2033 codice civile) e che prescinde come tale dalla natura del rapporto intercorso tra il solvens e l'accipiens; pertanto, l'attore che fa valere una obbligazione pecuniaria ordinaria, ha diritto di ottenere, oltre la restituzione della somma indebitamente pagata, gli interessi e, ove risulti provato, anche solo per presunzione, il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 secondo comma, codice civile, per l'attribuzione del quale la semplice qualità di imprenditore del creditore rileva come elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la somma, se restituita tempestivamente, sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria" (Cass. 1^ settembre 1993, n. 9204, 23 aprile 1998 n. 4184, 14 gennaio 1999, n. 346, Cass. n. 6420 del 2001 e 10569 del 2001). Nel caso di specie, vi era addirittura di più, poiché il Consorzio aveva dimostrato documentalmente il tasso passivo corrisposto agli Istituti bancari per il ricorso al credito nel periodo in contestazione.
Conclusivamente, il quarto motivo di ricorso deve essere accolto, tutti gli altri motivi rigettati.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito,, deve riconoscersi la rivalutazione al Consorzio.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il quarto motivo e rigetta gli altri motivi di ricorso. Cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, riconosce al Consorzio la rivalutazione.
Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2003