Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di obbligazioni pecuniarie, la prova del maggior danno da inadempimento, ex art. 1224, comma secondo cod. civ., può essere fornita anche attraverso elementi presuntivi, senza che sia necessaria l'appartenenza ad una determinata categoria economico - produttiva, potendo il creditore assumere, in concreto, anche la semplice veste di medio e/o occasionale risparmiatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere -
Dott. IA Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN ME, ET GE ER, ET IA RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso l'avvocato FRANCO F. F., rappresentati e difesi dall'avvocato ARNALDO STEFANELLI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI BRINDISI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso l'avvocato A. DENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato ATTOLINI GIUSEPPE ARMANDO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e sul 2 ricorso n 05685/97 proposto da:
COMUNE DI BRINDISI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso l'avvocato A. DENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato ATTOLINI GIUSEPPE ARMANDO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AN ME, ET ER, ET IA RI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 11/97 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 09/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/98 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Dente, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso dei privati, assorbito il secondo motivo e l'accoglimento del ricorso del Comune di Brindisi.
Svolgimento del processo
CA NA e i germani UA e IA VI PR, proprietari di un fondo in territorio di Brindisi, convenivano in giudizio di opposizione dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce il comune di Brindisi, esponendo: 1) con decreto in data 17 aprile 1975, n.1426, il Presidente della Giunta della Regione Puglia aveva disposto l'occupazione d'urgenza di tale area in favore del comune, per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale;
2) con successivo decreto 20 maggio 1975, n.1229, il Presidente della Giunta aveva determinato l'indennità di espropriazione a titolo provvisorio e con un terzo decreto del 29 dicembre 1978, aveva reso noto che l'U.T.E. di Brindisi aveva determinato definitivamente l'indennità in lire 6.798.900.
Opponendosi alla stima, i predetti eccepivano l'illegittimità costituzionale dell'art.14 della legge n.10 del 1977 e chiedevano che, comunque, il comune venisse condannato al deposito della maggior somma che fosse risultata da apposita consulenza tecnica. Veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio e disposto un supplemento di consulenza a seguito dei nuovi criteri di determinazione dell'indennità, introdotti dall'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n.359 , ridefinito dalla sentenza della Corte
Costituzionale 16 giugno 1993, n. 283. Con sentenza del 7 novembre 1996 - 9 gennaio 1997 la Corte d'Appello rideterminava l'indennità di espropriazione in lire 50.216.834, ordinando il deposito della differenza di lire 43.325.936, oltre interessi, presso la Cassa Depositi e Prestiti;
condannava, inoltre, il comune al pagamento dell'indennità di occupazione legittima.
La Corte rigettava la domanda di risarcimento del maggior danno ex art.1224, comma 2 , cod.civ., osservando che, trattandosi di credito di valuta, gli opponenti avrebbero dovuto dimostrare, sia pure attraverso indici presuntivi, che il tempestivo pagamento li avrebbe messi in grado di evitare o ridurre gli effetti depauperativi dell'inflazione, mentre, nella specie, essi non avevano neppure prospettato la loro appartenenza ad una categoria socialmente significativa, la quale potesse consentire di ricollegare il pregiudizio al modo d'impiego del danaro usuale da parte di tale categoria.
Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione entrambe le parti. Nei confronti del gravame della NA e dei germani PR il comune ha, altresì, svolto controricorso. I ricorrenti privati hanno, altresì, presentato memorie.
2. I motivi di ricorso di NA CA e dei germani EL e IA VI PR.
2.1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1224, comma 2 , cod.civ., 2697 cod.civ. e 116 cod.proc.civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art.360, n.3 e 5, cod.proc.civ., i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui è stato loro negato il maggior danno ex art.1224, comma 2 , cod.civ., sul presupposto che essi non avessero adempiuto all'onere della prova sull'esistenza del danno stesso. Rilevano che essi avevano prodotto documentazione bancaria, dalla quale emergevano gli impieghi da loro fatti del danaro di cui avevano la disponibilità, nonché degli interessi passivi pagati.
Ciò valeva, in particolare, per il periodo anteriore al 15 dicembre 1990, quando il tasso d'interesse era fissato al 5%.
Lamentano, inoltre, che la corte di merito abbia affermato, in via generale, che il ricorso a criteri presuntivi sarebbe possibile solo quando si tratti di imprenditori.
2.2. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod.proc.civ., dell'art.24 della legge n.704 del 1942 e della tariffa forense, nonché difetto o insufficienza della motivazione (art.360, n.3 e 5, cod.proc.civ.), rilevando che la Corte d'Appello, nonostante fosse stata presentata una nota analitica, avrebbe ridotto i diritti al di sotto dei minimi;
determinato gli onorari senza tener conto della lunghissima ed articolata attività professionale svolta;
omesso di conteggiare l'aumento del 10% per spese generali e considerare l'I.V.A. e la C.P.A.
3. Il motivo di ricorso del comune di Brindisi.
Con un unico mezzo d'annullamento il ricorrente, denunciando insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360, n.5, cod.proc.civ., lamenta che la Corte d'Appello abbia acriticamente condiviso i criteri di determinazione dell'indennità individuati dal consulente tecnico d'ufficio, nonostante i gravi errori in cui quest'ultimo era incorso. Anche l'ultima consulenza sarebbe inficiata dagli stessi errori, avendo la stessa recepito i dati di quella precedente,limitandosi ad applicare i nuovi criteri di cui alla legge n.359 / 92. Rileva il ricorrente che, a seguito della prima spedizione a sentenza, la Corte d'Appello aveva disposto un supplemento di consulenza tecnica, richiedendo di accertare il valore del fondo "sulla base dei prezzi di mercato dell'epoca evincibili da specifici e comprovati atti di raffronto, quali atti di compravendita di suoli aventi le stesse caratteristiche di quello espropriato ", assumendo, quale data di riferimento, quella del decreto di esproprio ( 5 dicembre 1979 ). Il consulente assumeva come termini di raffronto atti pubblici di vendite stipulate tra il 1987 e il 1988. E nonostante il tempo trascorso ( con la conseguente lievitazione dei prezzi ), e il fatto che negli atti pubblici di raffronto il prezzo pagato fosse inferiore a quello originariamente determinato dal CTU, quest'ultimo aveva confermato tale valore. Vi sarebbe da considerare, inoltre, che gli atti di raffronto concernono aree situate in quartieri residenziali, laddove l'area espropriata giace in un quartiere destinato all'edilizia economica e popolare. Nonostanti tali incongruenze, la Corte d'Appello aveva fatto proprie le conclusioni del CTU senza alcuna motivazione.
Motivi della decisione
4.1. Deve, anzitutto, disporsi la riunione dei ricorsi, considerando quello del comune come incidentale perché successivamente notificato, essendo stati entrambi i gravami proposti contro la stessa sentenza.
Preliminarmente deve risolversi la questione di inammissibilità del ricorso del comune.
A prescindere dalla assoluta genericità della censura, la Corte ritiene che la notificazione del ricorso, avvenuta nei termini stabiliti dall'art. 371 cod.proc.civ. per il ricorso incidentale e a mani proprie del difensore, sia immune da rilievi.
4.2. Passando al merito, le censure svolte dal comune non possono trovare accoglimento.
Avendo fatto la Corte d'Appello rinvio alle argomentazioni e alle conclusioni del consulente tecnico, alla stessa non incombeva un dovere di ulteriore motivazione, per cui diventano rilevanti, ai fini della ricostruzione dell'iter logico del ragionamento dei giudici di merito, l'argomentazione del consulente. Secondo il comune, tale argomentazione sarebbe carente, e comunque non rispettosa delle direttive impartite dalla Corte d'Appello, in quanto avrebbe assunto come termini di riferimento i valori indicati in atti stipulati diversi anni dopo l'emanazione del decreto di espropriazione e, comunque, aventi ad oggetto terreni di vocazione diversa da quella del terreno espropriato.
Questa Corte ritiene che tali censure siano del tutto astratte, in quanto non investono lo sviluppo logico del ragionamento del consulente, il quale ha spiegato, fra l'altro, che il valore dei terreni oggetto delle vendite assunte come termini di riferimento doveva essere incrementato per gli effetti della svalutazione monetaria. A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del ricorrente, uno degli atti di vendita di riferimento assunti dal consulente era successivo di un solo anno alla data dell'espropriazione.
Il ricorso del comune deve essere, pertanto, rigettato.
4.3. Quanto al ricorso (principale) dei privati, il primo motivo merita accoglimento.
Come esattamente rilevato nella memoria dei ricorrenti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha tracciato principi in tema di prova del maggior danno ex art.1224, 2 comma, cod.civ., non coincidenti con quelli affermati nella sentenza impugnata. In particolare, l'appartenenza ad una particolare categoria economica non è condizione indispensabile per il riconoscimento del diritto al ristoro del pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma di danaro. Inoltre, le categorie creditorie definite dalla giurisprudenza hanno valore esclusivamente esemplificativo. È invece sufficiente, fermo restando che il danno non è implicito nel fatto stesso della svalutazione monetaria, l'offerta di presunzioni fondate su condizioni e qualità personali di qualunque creditore, con riferimento alle normali e personali necessità di impiego del danaro.
Orbene, nella specie, gli attuali ricorrenti avevano prodotto documentazione bancaria dalla quale risultava il pagamento di gravosi interessi bancari ed avevano, nel contempo, prospettato la possibilità di impiego delle somme dovute dal comune, fin dal 1975, nell'acquisto di titoli azionari e pubblici, o nella forma del deposito bancario. In altri termini, essi avevano offerto un quadro indiziario atto a dimostrare l'esistenza del pregiudizio o, se si vuole, l'appartenenza alla categoria del medio risparmiatore (Si vedano, in particolare, Sez.III, 28 marzo 1997, n. 2762; Sez.I, 2 luglio 1998, n. 6467). L'omesso esame e valutazione di tali elementi costituisce, pertanto, più che un difetto di motivazione, un'erronea applicazione dell'art.1224, comma 2 , cod.civ.
4.4. L'accoglimento del primo mezzo ha carattere assorbente dell'esame del secondo, dovendo la corte di rinvio - ad esito della sua decisione - adottare una nuova statuizione sulle spese.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce, la quale deciderà anche sulle spese del presente giudizio. I giudici di rinvio si uniformeranno al seguente principio di diritto: " la prova del maggior danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art.1224, comma 2 , cod.civ., può essere fornita anche attraverso elementi presuntivi, senza che sia necessaria l'appartenenza ad una determinata categoria economico - produttiva, potendo il creditore essere anche un medio e/o occasionale risparmiatore".
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso del comune;
accoglie il primo motivo del ricorso di NA CA, PR EL UA e PR IA VI e dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 23 settembre 1998. Depositata in Cancelleria il 14/1/1999.