Sentenza 4 marzo 2016
Massime • 1
Ai fini della concessione dei benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ove il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi e, nel caso in cui il reato ostativo coincida con un reato satellite, occorrerà far riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di continuazione e non alla sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta.
Commentario • 1
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Per leggere il testo dell'ordinanza qui annotata, clicca in alto su “visualizza allegato”. 0. Con l'ordinanza in commento la Corte d'Appello di Bologna ha respinto una richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena con la quale il difensore aveva chiesto che a favore del proprio assistito – in forza di una consolidata interpretazione sistematico-evolutiva del combinato disposto degli artt. 47 co. 3-bis ord. pen. e 656 co. 5 c.p.p. – fosse dalla Corte riconosciuto in quattro anni (anziché in tre, come stabilisce la lettera della legge) il limite di pena ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione dal momento che tale richiesta era correlata a un'istanza di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2016, n. 37848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37848 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2016 |
Testo completo
37 8 4 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MASSIMO VECCHIO Dott. - Presidente - SENTENZA - N. 308/2016 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. - Consigliere - N. 29766/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Dott. LD ESPOSITO - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA LD N. IL 20/01/1958 avverso l'ordinanza n. 81/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del 24/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. difensor Avv., м Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Alberto Cardino, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 24 aprile 2015, la Corte di appello di Roma rigettava l'istanza presentata il 21 gennaio 2015 da AN DO per ottenere, invocando l'art. 47 comma 3-bis ord. pen., la revoca e la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti dal Pubblico Ministero il 4 settembre 2014, per la pena residua di anni 4, mesi 9 e giorni 24 di reclusione, risultante dopo la detrazione della carcerazione presofferta in relazione alla pena complessiva di anni 9, mesi 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, inflittagli con sentenza della stessa Corte in data 26 giugno 2013, irrevocabile il 4 settembre 2014 (pena base anni 7 ed euro 26.000,00 per il reato ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990, aumentata per la recidiva ad anni 8 ed euro 28.000,00, ulteriormente aumentata alla misura finale predetta per reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.). Era stato documentato, con l'istanza, che il Magistrato di sorveglianza di Frosinone, con provvedimento del 15 dicembre 2014, aveva ridotto la pena di giorni 585 per liberazione anticipata. In udienza era stato documentato che, sempre per liberazione anticipata, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, con provvedimento in data 1 aprile 2015, aveva ridotto la pena di ulteriori giorni 75. La Corte di appello affermava che: a) il riconoscimento della liberazione anticipata per giorni 585, da parte del Magistrato di sorveglianza di Frosinone, in relazione al periodo trascorso in custodia cautelare, non era idoneo a far diminuire la pena residua a misura non superiore a tre anni;
b) il riconoscimento della liberazione anticipata per giorni 75, da parte del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, non aveva rilevanza, perché il beneficio era correlato solo in parte a un frammento di presofferto, mentre per il resto era collegato a detenzione successiva all'emissione dell'ordine di esecuzione;
c) le regole fissate nell'art. 656 cod. proc. pen. non contengono il minimo richiamo all'art. 47 comma 3- bis ord. pen. e, quando è stato modificato l'art. 47 ord. pen., con decreto-legge 146 del 2013 convertito dalla legge 10 del 2014, non è stato modificato l'art. 656, con la conseguenza che il comma 5 di tale 2 articolo, laddove prende in considerazione una pena non superiore a quattro anni, ha come riferimento ancora i presupposti di cui all'art. 47 ter comma 1 ord. pen., pacificamente non ravvisabili nel caso in esame;
d) in applicazione del principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, la parte di pena in esecuzione riferibile al reato ostativo di cui all'art. 416 bis, satellite nella continuazione ritenuta dal giudice della cognizione, non era stata ancora espiata, perché essa doveva essere individuata non nella misura dell'aumento determinato in concreto per tale reato in anni 1 e mesi 6 di reclusione ma, dovendosi procedere allo scioglimento del cumulo di pene in esecuzione, nella misura di anni sette di reclusione, minimo della pena edittale che il giudice avrebbe potuto infliggere se non si fosse trattato di reato satellite in continuazione.
2. L'avv. Giuseppe Gianzi e l'avv. Angela Porcelli, difensori del AN, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione sostanzialmente convergenti, con i quali si deduce violazione del combinato disposto degli artt. 656 cod. proc. pen. e 47, comma 3-bis, ord. pen. Il giudice dell'esecuzione non ha considerato che si è verificata una preclusione, perché con una precedente ordinanza, in data 23 dicembre 2014, la stessa Corte di appello, pur avendo rigettato una istanza del AN tendente allo stesso risultato, non aveva posto in dubbio l'insussistenza di ostacoli ai sensi dell'art.
4-bis ord. pen. e dell'art. 656 comma 9 cod. proc. pen., ma aveva basato detto rigetto - non essendo ancora noto il provvedimento del 15 dicembre 2014 che aveva concesso giorni 585 di liberazione anticipata - sulla constatazione che in quel momento la pena ancora da espiare era superiore a quattro anni. Inoltre, l'ordinanza impugnata ha errato nel ritenere che, dovendosi stabilire, con scioglimento del cumulo di pene in esecuzione, se sia stata già espiata la pena riferibile al reato ostativo di cui all'art. 416 bis cod. pen., satellite nella continuazione ritenuta dal giudice della cognizione, debba considerarsi la pena edittale minima stabilita in anni sette di reclusione per la fattispecie astratta e non l'aumento effettivo determinato in concreto per tale reato in anni 1 e mesi 6 di reclusione.
3. Il Pubblico Ministero presso questa Corte, con requisitoria del 10 settembre 2015, ha chiesto il rigetto del ricorso, come sopra riportato. 3 4. I difensori del AN hanno presentato memorie depositate il 25 febbraio 2016, insistendo nelle proprie richieste. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per il primo profilo, riguardante l'individuazione del limite previsto in astratto per la sospensione della esecuzione ai sensi dell'art. 656 comma 5 cod. proc. pen., deve ritenersi che esso sia quello della pena, anche residua, non superiore ad anni 4, quando la sospensione sia richiesta ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, ord. pen., cioè in correlazione con una istanza di affidamento in prova. Il richiamo dell'art. 656, comma 5 secondo periodo, cod. proc. pen. all'art. 47 ord. pen. nella sua interezza, consente, infatti, di interpretare la prima norma avvalendosi del criterio sistematico e di quello evolutivo, pur in mancanza del dato formale di una sua esplicita modifica che, tenendo conto del recente inserimento del comma 3-bis m nell'art. 47 ord. pen., introduca il richiamo specifico dell'ipotesi prevista da tale nuovo comma nel testo letterale della disposizione del codice di rito. In concreto, poiché è pacifico che nel caso in esame la pena residua al momento della presentazione dell'istanza non era superiore ad anni quattro e che l'istanza era collegata alla richiesta di affidamento in prova ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, ord. pen., il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare sussistente al fine della - sospensione dell'ordine di carcerazione il requisito riguardante la quantità di pena espianda.
2. Con riguardo al secondo profilo, parte dei precedenti giurisprudenziali di legittimità è nel senso che, al fine della concessione dei benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ove il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi. Allorché il reato ostativo coincide con un reato satellite, lo scioglimento del cumulo determina il ripristino della pena edittale prevista dalla legge, calcolata nel minimo, non potendosi fare riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di aumento per la continuazione, una volta che sia stato operato lo scioglimento del vincolo giuridico (Sez. 1, n. 51835 del 14/11/2014 - dep. 12/12/2014, Morfei, 4 Rv. 261584; Sez. 1, n. 46246 del 05/11/2008 - dep. 16/12/2008, Sanna, Rv. 242086). Questo Collegio, però, ritiene si debba riaffermare l'opposto indirizzo che, adottato dalle Sezioni Unite nel pronunciarsi in materia di indulto, è sostenuto da una logica pienamente adeguata a fortiori a - regolare gli effetti dello scioglimento del cumulo pur nella diversa materia ora in esame. In base a tale indirizzo, in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, alcuni dei quali compreso quello più grave siano - - stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio ed altri successivamente, la pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta;
a tal fine, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato (Cass., Sez. U, n. 21501 del 23/04/2009 dep. 22/05/2009, Astone, Rv. - 243380). In concreto, poiché è pacifico che nel caso in esame la pena inflitta in continuazione per il reato ostativo di cui all'art. 416 bis cod. pen. era stata determinata con la condanna in anni 1 e mesi 6 di reclusione, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerarla già espiata nel corso della carcerazione presofferta, tenendo conto dello scioglimento del cumulo. о т с и р п 3. In conclusione, data la sussistenza delle condizioni per la sospensione, l'ordinanza impugnata e l'ordine di esecuzione devono essere annullati. Deve ordinarsi la immediata liberazione del condannato AN DO, se non detenuto per altra causa. Occorre mandare la cancelleria per la comunicazione, ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen., al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione, perché dia i provvedimenti occorrenti. 5
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata e l'ordine di esecuzione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma 4.09.2014. Ordina la immediata liberazione del condannato AN DO, se non detenuto per altra causa. Manda la cancelleria per la comunicazione, ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen., al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione perché dia i provvedimenti occorrenti. Così deciso in Roma il 4 marzo 2016. Lining: Fedrips Meu s wins Vecelico IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE увайшо DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 SET 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIRLI 6