CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2023, n. 5585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5585 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da NI UI, nato a [...] il [...]; NI AR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 22-03-2022 della Corte di appello di NA;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020, senza trattazione orale;
udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
Letta la requisitoria del Procuratore generale, Francesca Costantini, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5585 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 08/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte d'appello di NA ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato UI NI limitatamente ai fatti descritti ai punti B3 sub a), B4) e B5), essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione nonché, con la medesima formula, nei confronti di AR NI limitatamente ai fatti descritti ai punti Aa), B3 sub a), B4) e B5); ha poi rideterminato la pena complessivamente comminata a UI NI in anni uno mesi due di reclusione e quella comminata a AR NI in anni uno mesi nove di reclusione ,concedendo a quest'ultimo la sospensione condizionale della pena e confermando nel resto l'impugnata sentenza. A carico di entrambi i ricorrenti residuano le imputazioni, in concorso tra loro, dei reati di frode fiscale e di omessa dichiarazione dei redditi per fatti commessi nel 2012 e nel 2013. 2. I ricorsi, presentati dai rispettivi difensori di fiducia, sono affidati ai seguenti motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp..att. cod. proc. pen. 2.1. AR NI impugna con due motivi. 2.1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.) in relazione all'art. 4 del protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, agli artt. 111 e 117 cost., agli artt. 49, 50 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 649 cod. proc. pen. Sostiene che, nel caso in esame, vi è stata un'erronea applicazione della legge penale anche in relazione alla normativa sovranazionale sulla questione attinente la violazione del ne bis in idem, ovvero della legittimità della coesistenza di sanzioni penali ed amministrative per medesime condotte, ai sensi della dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU e dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Dopo aver richiamato, sul punto, la giurisprudenza europea e la recente sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2022, il ricorrente ricorda come, nel caso in esame, i fatti, posti alla base del procedimento in oggetto, riguardino condotte per le quali risultano già inflitte a carico degli imputati le sanzioni amministrative previste dalla normativa di settore. Più precisamente esistono 12 avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate a suo carico aventi ad oggetto violazioni di tipo amministrativo poste in essere attraverso le condotte per le quali è stato instaurato il procedimento penale. 2 Sottolinea come le predette sanzioni siano di natura definitiva e particolarmente severe ed afflittive. Assume che lo svolgimento di un ulteriore procedimento (penale) avente ad oggetto i medesimi fatti posti alla base dei predetti avvisi di accertamento nonché delle procedure latu sensu transattive ma comunque a contenuto sanzionatorio che ne sono conseguite (pace fiscale e rottamazione) realizzerebbe una palese violazione del principio del ne bis in idem alla luce delle richiamate pronunce della CEDU e soprattutto della sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 2022. 2.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione su punti decisivi per il giudizio (art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.), sul rilievo che, nel caso in esame, le motivazioni adottate dai giudici di merito sarebbero mancanti e palesemente illogiche laddove, in modo aprioristico e non dimostrato, considerano assodata la condotta delittuosa del ricorrente, soprattutto dal punto di vista soggettivo. Osserva come, quanto all'imputazione del capo Ab) inerente all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n, 74), il reato contestato si consumi in capo all'utilizzatore delle fatture al momento in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi. Nel caso specifico, la dichiarazione doveva essere presentata entro il 1 ottobre 2012 e il ricorrente era stato nominato amministratore delle M&M Company il 28 settembre 2012. Quindi, ancorché si dovesse considerare integrato il reato, la condotta non poteva essere materialmente posta in essere dal prevenuto. Quanto all'elemento soggettivo, siccome è richiesto il dolo specifico, la finalità non era quella evasiva, bensì di posticipare il pagamento delle imposte al superamento della situazione di illiquidità. Aggiunge che la mancanza dell'elemento soggettivo del reato in esame sarebbe provata dal fatto che i debiti verso l'erario, scaturenti anche dalle fatture di cui al capo di imputazione, sono stati poi rilevati al momento di presentazione del concordato preventivo in continuità. Identiche considerazioni, circa la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, il ricorrente svolge con riferimento alle fattispecie di cui al capo B2 sub a) e b), dove il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n74 del 2000 è stato contestato all'imputato quale amministratore di fatto - senza alcuna prova dell'ingerenza - in concorso con l'NI, quale legale rappresentate della ISG Ski Race Group S.r.l. posto che anche tali debiti verso l'RA sono poi stati evidenziati in sede di concordato in continuità e anche relativamente a questi si sarebbe dato corso a procedure definitorie con il fisco (rottamazione bis e ter nonché la pace fiscale). 3 Circa il capo Bl, inerente all'omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000), l'omissione, ad avviso del ricorrente, sarebbe frutto di una mera dimenticanza, avendo egli chiarito che si trattava di un periodo difficile dovuto alla totale crisi di liquidità, che determinava anche rilevanti ritardi nel pagamento degli stipendi e che portava, inevitabilmente, tutti i dipendenti ad essere demotivati, innalzando il rischio di errori. Anche relativamente a tale fattispecie di reato, inoltre, mancherebbe la prova dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità dello stesso rappresentato dal dolo specifico. Infatti, il ricorrente, nel realizzare il piano industriale di risanamento, ha messo in luce quella che era la reale situazione debitoria col fisco. Circa i reati di frode fiscale ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il ricorrente ribadisce, innanzitutto, la totale mancanza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato contestato (dolo specifico di evasione) e osserva come ai sensi dell'art. 9 stesso decreto debba escludersi il concorso con l'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Rileva come nel caso in esame sarebbe evidente, stante l'identità di compagine sociale tra tutte le aziende coinvolte, che la contestazione di entrambe le fattispecie ad entrambi gli imputati realizzi una evidente violazione di quanto disposto dall'art. 9 del d.lgs. n.74 del 2000. In ogni caso, il ricorrente andava assolto per inesigibilità della condotta dovuta ad oggettiva crisi di impresa o per mancanza del dolo ovvero della c.d. suitas alla luce dell'articolo 45 cod. pen. 2.2. UI NI parimenti impugna con due motivi. 2.2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per travisamento della prova e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.). Sostiene che la Corte di appello, (come aveva già fatto il Tribunale in primo grado), avrebbe travisato ed erroneamente interpretato le prove assunte in giudizio, fornendo una motivazione contraddittoria e inverosimile. In primo luogo, la Corte di merito avrebbe nella motivazione dato atto che il ricorrente si era sempre dichiarato estraneo ed inconsapevole di essere stato nominato amministratore delle società di cui ai capi di imputazione. Anche la circostanza che il ricorrente fosse presente all'assemblea in cui era stato nominato amministratore sarebbe stata assunta sulla base di prove travisate e/o non considerate. Richiamando nel ricorso le prove assunte, il ricorrente afferma come, in base ad esse, vi fosse la prova della sua assoluta inconsapevolezza di essere stato nominato amministratore di diritto. 4 Sottolinea come, con l'atto di appello era stato chiesto alla Corte di merito di rivalutare il ragionamento e l'esame delle prove come fornito nella motivazione del Tribunale in prime cure, che aveva errato sia nell'interpretazione dei fatti che delle prove assunte. La Corte d'appello, limitandosi asetticamente a valutare come genuino il ragionamento del Giudice di prime cure, sarebbe pertanto incorsa nel vizio di motivazione denunciato. 2.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente osserva che, qualora a Corte di Cassazione accogliesse qualsiasi motivo di ricorso senza rinviare alla Corte di appello per la diversa decisione, i reati sarebbero prescritti e rinnova l'eccezione di intervenuta prescrizione di tutti i reati attribuitigli, eccezione già dedotta in Appello e, a suo dire, non correttamente analizzata dalla Corte di merito. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. UI NI ha formulato ulteriori conclusioni con le quali, contestando le richieste del Procuratore generale, ha insistito per la declaratoria di prescrizione dei reati. Analoghe conclusioni ha presentato il ricorrente NI, eccependo l'intervenuta prescrizione dei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorso sono inammissibili. 2. Partendo dall'esame del primo motivo del ricorso NI con il quale il ricorrente eccepisce il ne bis in idem sulla base della pronuncia con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. 7 CEDU - l'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171- ter della legge n. 633 del 1941, che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge (Corte cost., sent. n. 149 del 2022). La Consulta, a tale proposito, ha precisato che il diritto al ne bis in idem trova riconoscimento, a livello interno, negli artt. 24 e 111 Cost. e, a livello internazionale, negli artt. 4, par. 1, Prot. n. 7 CEDU e 50 CDFUE. La garanzia 5 convenzionale del ne bis in idem mira a tutelare l'imputato non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto, a prescindere dall'esito del primo. La ratio primaria della garanzia - declinata quale diritto fondamentale della persona - è dunque quella di evitare l'ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata. Ciò posto, la Corte costituzionale ha chiarito che il ne bis in idem non si oppone, invece, alla possibilità che l'imputato sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto (pene detentive, pecuniarie e interdittive), ferma la diversa garanzia rappresentata dalla proporzionalità della pena, fondata sugli artt. 3 e 27 Cost. e sull'art. 49, par. 3, CDFUE. In questo senso, il diritto al ne bis in idem non è violato quando, secondo i criteri enucleati dalla Corte EDU, tra il procedimento penale e quello amministrativo sia ravvisabile una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, in modo che essi possano ritenersi preordinati ad una risposta coerente e unitaria alla tipologia di illeciti che vengono in discussione. Tutto ciò comporta che, se la violazione del divieto di doppio giudizio non risulti dagli atti processuali, alla parte che eccepisce la violazione incombe l'onere di fornire la prova della asserita identità del fatto nonché dei tempi e dei modi di definizione del procedimento pregiudicante al fine di permettere al giudice di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento dell'eccezione. Nel caso in esame, risulta che il ricorrente ha solo genericamente ed assertivamente affermato di aver subito, prima di essere sottoposto al procedimento penale, un procedimento amministrativo per i medesimi fatti, il che rende il motivo di ricorso aspecifico e perciò inammissibile. Anzi, la Corte territoriale (e il ricorrente non ha preso specifica posizione sul pinto) ha affermato che l'accertamento svolto dagli ufficiali della Compagnia Guardia di Finanza ha condotto sia all'avvio del presente procedimento penale, sia al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate delle somme complessivamente evase e delle sanzioni conseguenti, con pieno rispetto in entrambi i casi delle garanzie difensive. 3. Anche il secondo motivo del ricorso NI è inammissibile perché aspecifico, fattuale e manifestamente infondato. 6 Sul punto la Corte di merito, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità e pertanto insuscettibile di sindacato in sede d giudizio di legittimità, ha affermato che la contestazione relativa all'aver annotato in contabilità fatture relative ad operazioni inesistenti è stata formulata all'esito di un completo esame della documentazione acquisita, dalla quale risulta che le medesime fatture sono state poi stornate senza alcun valido motivo, o non erano comunque deducibili, o addirittura erano riferite a costi sostenuti da altri soggetti giuridici. E' stata motivatamente scartata anche l'ipotesi secondo cui i fatti sarebbero stati determinati da una mera "disattenzione commessa da una delle impiegate dello studio commerciale facente capo al NI", perché, dall'ampio esame reso dall'imputato nel dibattimento di primo grado, è emerso che la gestione contabile e fiscale dell'impresa è stata espressamente finalizzata a consentire nell'immediato la prosecuzione delle varie aziende facenti capo al ricorrente, privilegiando alcuni creditori rispetto all'RA nella speranza che venissero concesse le sovvenzioni previste per le vittime di usura e che fosse così possibile provvedere agli ulteriori pagamenti. Ed è stato logicamente escluso che tale ampia strategia potesse essere stata autonomamente decisa da una semplice dipendente del NI. Tenuto conto delle conoscenze specifiche e della pregressa esperienza professionale del ricorrente, è stato parimenti scartata la tesi, del tutto assertiva, che egli non avesse avuto alcuna consapevolezza in merito alle violazioni commesse e ciò anche in considerazione del fatto che pure in precedenza egli aveva rivestito il ruolo di commercialista della M & M Company s.r.I.; inoltre, sulle stesse basi, è stata ritenuta logicamente provata la sua piena responsabilità anche per quanto riguarda le dichiarazioni che avrebbero dovuto essere inviate pochi giorni dopo la sua nomina. Quanto, infine, all'eccepita deroga di cui all'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, il motivo di ricorso, formulato cumulativamente ad altre doglianze, è estremamente generico e, comunque, va ricordato che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti ovvero il soggetto che cumuli in sé la qualità di emittente e quella di amministratore della società utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti, come nel caso di specie, può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 34021 del 29/10/2020, Rossinelli, Rv. 280370 - 01; Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01). 7 4. Anche il primo motivo del ricorso NI è inammissibile per manifesta infondatezza, per aspecificità e perché non consentito. La Corte di merito, con logica e adeguata motivazione, ha desunto la penale responsabilità dalla prova documentale, essendo risultato dal verbale assembleare che il ricorrente era presente in occasione dell'assemblea all'esito della quale egli fu nominato presidente e legale rappresentante della citata società, svolgendo in tale occasione anche il molo di segretario. Dal testo della sentenza impugnata risulta, poi, che il ricorrente non ha disconosciuto le proprie sottoscrizioni apposte in calce alla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza. Né l'imputato poteva giovarsi, secondo il logico convincimento dei giudici d'appello, della propria eventuale negligenza nell'adempiere gli obblighi che di per sé gravano in modo diretto e personale su ogni amministratore di diritto. Al cospetto di ciò, il ricorrente, oltre a dedurre questioni fattuali estranee al perimetro disegnato per il giudizio di legittimità, ha riportato nel ricorso meri stralci di dichiarazioni che, in mancanza di elementi desumibili dal testo della sentenza impugnata, sono inidonei a convalidare il suo assunto e a dimostrare il travisamento da parte del giudice di merito perché, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano, come nella specie, meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (ex multis, Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601 - 01). 5 L'inammissibilità dei ricorsi non consente alla Corte di rilevare la prescrizione e rende privo di pregio il secondo motivo del ricorso NI, reiterato con le conclusioni, motivo volto a dedurre l'intervenuta prescrizione del reato nonché l'analoga richiesta contenuta nella memoria NI (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 6. Sulla base delle precedenti considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e ciò comporta l'onere per i ricorrenti, ai sensi dell'articolo 616 codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. 8 Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/11/2022
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020, senza trattazione orale;
udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
Letta la requisitoria del Procuratore generale, Francesca Costantini, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5585 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 08/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte d'appello di NA ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato UI NI limitatamente ai fatti descritti ai punti B3 sub a), B4) e B5), essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione nonché, con la medesima formula, nei confronti di AR NI limitatamente ai fatti descritti ai punti Aa), B3 sub a), B4) e B5); ha poi rideterminato la pena complessivamente comminata a UI NI in anni uno mesi due di reclusione e quella comminata a AR NI in anni uno mesi nove di reclusione ,concedendo a quest'ultimo la sospensione condizionale della pena e confermando nel resto l'impugnata sentenza. A carico di entrambi i ricorrenti residuano le imputazioni, in concorso tra loro, dei reati di frode fiscale e di omessa dichiarazione dei redditi per fatti commessi nel 2012 e nel 2013. 2. I ricorsi, presentati dai rispettivi difensori di fiducia, sono affidati ai seguenti motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp..att. cod. proc. pen. 2.1. AR NI impugna con due motivi. 2.1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.) in relazione all'art. 4 del protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, agli artt. 111 e 117 cost., agli artt. 49, 50 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 649 cod. proc. pen. Sostiene che, nel caso in esame, vi è stata un'erronea applicazione della legge penale anche in relazione alla normativa sovranazionale sulla questione attinente la violazione del ne bis in idem, ovvero della legittimità della coesistenza di sanzioni penali ed amministrative per medesime condotte, ai sensi della dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU e dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Dopo aver richiamato, sul punto, la giurisprudenza europea e la recente sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2022, il ricorrente ricorda come, nel caso in esame, i fatti, posti alla base del procedimento in oggetto, riguardino condotte per le quali risultano già inflitte a carico degli imputati le sanzioni amministrative previste dalla normativa di settore. Più precisamente esistono 12 avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate a suo carico aventi ad oggetto violazioni di tipo amministrativo poste in essere attraverso le condotte per le quali è stato instaurato il procedimento penale. 2 Sottolinea come le predette sanzioni siano di natura definitiva e particolarmente severe ed afflittive. Assume che lo svolgimento di un ulteriore procedimento (penale) avente ad oggetto i medesimi fatti posti alla base dei predetti avvisi di accertamento nonché delle procedure latu sensu transattive ma comunque a contenuto sanzionatorio che ne sono conseguite (pace fiscale e rottamazione) realizzerebbe una palese violazione del principio del ne bis in idem alla luce delle richiamate pronunce della CEDU e soprattutto della sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 2022. 2.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione su punti decisivi per il giudizio (art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.), sul rilievo che, nel caso in esame, le motivazioni adottate dai giudici di merito sarebbero mancanti e palesemente illogiche laddove, in modo aprioristico e non dimostrato, considerano assodata la condotta delittuosa del ricorrente, soprattutto dal punto di vista soggettivo. Osserva come, quanto all'imputazione del capo Ab) inerente all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n, 74), il reato contestato si consumi in capo all'utilizzatore delle fatture al momento in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi. Nel caso specifico, la dichiarazione doveva essere presentata entro il 1 ottobre 2012 e il ricorrente era stato nominato amministratore delle M&M Company il 28 settembre 2012. Quindi, ancorché si dovesse considerare integrato il reato, la condotta non poteva essere materialmente posta in essere dal prevenuto. Quanto all'elemento soggettivo, siccome è richiesto il dolo specifico, la finalità non era quella evasiva, bensì di posticipare il pagamento delle imposte al superamento della situazione di illiquidità. Aggiunge che la mancanza dell'elemento soggettivo del reato in esame sarebbe provata dal fatto che i debiti verso l'erario, scaturenti anche dalle fatture di cui al capo di imputazione, sono stati poi rilevati al momento di presentazione del concordato preventivo in continuità. Identiche considerazioni, circa la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, il ricorrente svolge con riferimento alle fattispecie di cui al capo B2 sub a) e b), dove il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n74 del 2000 è stato contestato all'imputato quale amministratore di fatto - senza alcuna prova dell'ingerenza - in concorso con l'NI, quale legale rappresentate della ISG Ski Race Group S.r.l. posto che anche tali debiti verso l'RA sono poi stati evidenziati in sede di concordato in continuità e anche relativamente a questi si sarebbe dato corso a procedure definitorie con il fisco (rottamazione bis e ter nonché la pace fiscale). 3 Circa il capo Bl, inerente all'omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000), l'omissione, ad avviso del ricorrente, sarebbe frutto di una mera dimenticanza, avendo egli chiarito che si trattava di un periodo difficile dovuto alla totale crisi di liquidità, che determinava anche rilevanti ritardi nel pagamento degli stipendi e che portava, inevitabilmente, tutti i dipendenti ad essere demotivati, innalzando il rischio di errori. Anche relativamente a tale fattispecie di reato, inoltre, mancherebbe la prova dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità dello stesso rappresentato dal dolo specifico. Infatti, il ricorrente, nel realizzare il piano industriale di risanamento, ha messo in luce quella che era la reale situazione debitoria col fisco. Circa i reati di frode fiscale ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il ricorrente ribadisce, innanzitutto, la totale mancanza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato contestato (dolo specifico di evasione) e osserva come ai sensi dell'art. 9 stesso decreto debba escludersi il concorso con l'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Rileva come nel caso in esame sarebbe evidente, stante l'identità di compagine sociale tra tutte le aziende coinvolte, che la contestazione di entrambe le fattispecie ad entrambi gli imputati realizzi una evidente violazione di quanto disposto dall'art. 9 del d.lgs. n.74 del 2000. In ogni caso, il ricorrente andava assolto per inesigibilità della condotta dovuta ad oggettiva crisi di impresa o per mancanza del dolo ovvero della c.d. suitas alla luce dell'articolo 45 cod. pen. 2.2. UI NI parimenti impugna con due motivi. 2.2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per travisamento della prova e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.). Sostiene che la Corte di appello, (come aveva già fatto il Tribunale in primo grado), avrebbe travisato ed erroneamente interpretato le prove assunte in giudizio, fornendo una motivazione contraddittoria e inverosimile. In primo luogo, la Corte di merito avrebbe nella motivazione dato atto che il ricorrente si era sempre dichiarato estraneo ed inconsapevole di essere stato nominato amministratore delle società di cui ai capi di imputazione. Anche la circostanza che il ricorrente fosse presente all'assemblea in cui era stato nominato amministratore sarebbe stata assunta sulla base di prove travisate e/o non considerate. Richiamando nel ricorso le prove assunte, il ricorrente afferma come, in base ad esse, vi fosse la prova della sua assoluta inconsapevolezza di essere stato nominato amministratore di diritto. 4 Sottolinea come, con l'atto di appello era stato chiesto alla Corte di merito di rivalutare il ragionamento e l'esame delle prove come fornito nella motivazione del Tribunale in prime cure, che aveva errato sia nell'interpretazione dei fatti che delle prove assunte. La Corte d'appello, limitandosi asetticamente a valutare come genuino il ragionamento del Giudice di prime cure, sarebbe pertanto incorsa nel vizio di motivazione denunciato. 2.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente osserva che, qualora a Corte di Cassazione accogliesse qualsiasi motivo di ricorso senza rinviare alla Corte di appello per la diversa decisione, i reati sarebbero prescritti e rinnova l'eccezione di intervenuta prescrizione di tutti i reati attribuitigli, eccezione già dedotta in Appello e, a suo dire, non correttamente analizzata dalla Corte di merito. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. UI NI ha formulato ulteriori conclusioni con le quali, contestando le richieste del Procuratore generale, ha insistito per la declaratoria di prescrizione dei reati. Analoghe conclusioni ha presentato il ricorrente NI, eccependo l'intervenuta prescrizione dei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorso sono inammissibili. 2. Partendo dall'esame del primo motivo del ricorso NI con il quale il ricorrente eccepisce il ne bis in idem sulla base della pronuncia con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. 7 CEDU - l'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171- ter della legge n. 633 del 1941, che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge (Corte cost., sent. n. 149 del 2022). La Consulta, a tale proposito, ha precisato che il diritto al ne bis in idem trova riconoscimento, a livello interno, negli artt. 24 e 111 Cost. e, a livello internazionale, negli artt. 4, par. 1, Prot. n. 7 CEDU e 50 CDFUE. La garanzia 5 convenzionale del ne bis in idem mira a tutelare l'imputato non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto, a prescindere dall'esito del primo. La ratio primaria della garanzia - declinata quale diritto fondamentale della persona - è dunque quella di evitare l'ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata. Ciò posto, la Corte costituzionale ha chiarito che il ne bis in idem non si oppone, invece, alla possibilità che l'imputato sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto (pene detentive, pecuniarie e interdittive), ferma la diversa garanzia rappresentata dalla proporzionalità della pena, fondata sugli artt. 3 e 27 Cost. e sull'art. 49, par. 3, CDFUE. In questo senso, il diritto al ne bis in idem non è violato quando, secondo i criteri enucleati dalla Corte EDU, tra il procedimento penale e quello amministrativo sia ravvisabile una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, in modo che essi possano ritenersi preordinati ad una risposta coerente e unitaria alla tipologia di illeciti che vengono in discussione. Tutto ciò comporta che, se la violazione del divieto di doppio giudizio non risulti dagli atti processuali, alla parte che eccepisce la violazione incombe l'onere di fornire la prova della asserita identità del fatto nonché dei tempi e dei modi di definizione del procedimento pregiudicante al fine di permettere al giudice di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento dell'eccezione. Nel caso in esame, risulta che il ricorrente ha solo genericamente ed assertivamente affermato di aver subito, prima di essere sottoposto al procedimento penale, un procedimento amministrativo per i medesimi fatti, il che rende il motivo di ricorso aspecifico e perciò inammissibile. Anzi, la Corte territoriale (e il ricorrente non ha preso specifica posizione sul pinto) ha affermato che l'accertamento svolto dagli ufficiali della Compagnia Guardia di Finanza ha condotto sia all'avvio del presente procedimento penale, sia al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate delle somme complessivamente evase e delle sanzioni conseguenti, con pieno rispetto in entrambi i casi delle garanzie difensive. 3. Anche il secondo motivo del ricorso NI è inammissibile perché aspecifico, fattuale e manifestamente infondato. 6 Sul punto la Corte di merito, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità e pertanto insuscettibile di sindacato in sede d giudizio di legittimità, ha affermato che la contestazione relativa all'aver annotato in contabilità fatture relative ad operazioni inesistenti è stata formulata all'esito di un completo esame della documentazione acquisita, dalla quale risulta che le medesime fatture sono state poi stornate senza alcun valido motivo, o non erano comunque deducibili, o addirittura erano riferite a costi sostenuti da altri soggetti giuridici. E' stata motivatamente scartata anche l'ipotesi secondo cui i fatti sarebbero stati determinati da una mera "disattenzione commessa da una delle impiegate dello studio commerciale facente capo al NI", perché, dall'ampio esame reso dall'imputato nel dibattimento di primo grado, è emerso che la gestione contabile e fiscale dell'impresa è stata espressamente finalizzata a consentire nell'immediato la prosecuzione delle varie aziende facenti capo al ricorrente, privilegiando alcuni creditori rispetto all'RA nella speranza che venissero concesse le sovvenzioni previste per le vittime di usura e che fosse così possibile provvedere agli ulteriori pagamenti. Ed è stato logicamente escluso che tale ampia strategia potesse essere stata autonomamente decisa da una semplice dipendente del NI. Tenuto conto delle conoscenze specifiche e della pregressa esperienza professionale del ricorrente, è stato parimenti scartata la tesi, del tutto assertiva, che egli non avesse avuto alcuna consapevolezza in merito alle violazioni commesse e ciò anche in considerazione del fatto che pure in precedenza egli aveva rivestito il ruolo di commercialista della M & M Company s.r.I.; inoltre, sulle stesse basi, è stata ritenuta logicamente provata la sua piena responsabilità anche per quanto riguarda le dichiarazioni che avrebbero dovuto essere inviate pochi giorni dopo la sua nomina. Quanto, infine, all'eccepita deroga di cui all'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, il motivo di ricorso, formulato cumulativamente ad altre doglianze, è estremamente generico e, comunque, va ricordato che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti ovvero il soggetto che cumuli in sé la qualità di emittente e quella di amministratore della società utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti, come nel caso di specie, può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 34021 del 29/10/2020, Rossinelli, Rv. 280370 - 01; Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01). 7 4. Anche il primo motivo del ricorso NI è inammissibile per manifesta infondatezza, per aspecificità e perché non consentito. La Corte di merito, con logica e adeguata motivazione, ha desunto la penale responsabilità dalla prova documentale, essendo risultato dal verbale assembleare che il ricorrente era presente in occasione dell'assemblea all'esito della quale egli fu nominato presidente e legale rappresentante della citata società, svolgendo in tale occasione anche il molo di segretario. Dal testo della sentenza impugnata risulta, poi, che il ricorrente non ha disconosciuto le proprie sottoscrizioni apposte in calce alla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza. Né l'imputato poteva giovarsi, secondo il logico convincimento dei giudici d'appello, della propria eventuale negligenza nell'adempiere gli obblighi che di per sé gravano in modo diretto e personale su ogni amministratore di diritto. Al cospetto di ciò, il ricorrente, oltre a dedurre questioni fattuali estranee al perimetro disegnato per il giudizio di legittimità, ha riportato nel ricorso meri stralci di dichiarazioni che, in mancanza di elementi desumibili dal testo della sentenza impugnata, sono inidonei a convalidare il suo assunto e a dimostrare il travisamento da parte del giudice di merito perché, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano, come nella specie, meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (ex multis, Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601 - 01). 5 L'inammissibilità dei ricorsi non consente alla Corte di rilevare la prescrizione e rende privo di pregio il secondo motivo del ricorso NI, reiterato con le conclusioni, motivo volto a dedurre l'intervenuta prescrizione del reato nonché l'analoga richiesta contenuta nella memoria NI (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 6. Sulla base delle precedenti considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e ciò comporta l'onere per i ricorrenti, ai sensi dell'articolo 616 codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. 8 Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/11/2022