Sentenza 16 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/2002, n. 5473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5473 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A 0 54 7 3 / 02 REPUBBLICA I TALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Presidente R.G.5355/00Dott. Giovanni Prestipino " Mario Putaturo Donati V. Consigliere " Rep. 16511 " Antonio Lamorgese " Raffaele Foglia го Cron. "1 Pasquale Picone " Ud.14/2/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da FERROVIE DELLO STATO, SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del procuratore e rappresentante avv. Giancarlo Alvino, in virtù dei poteri conferitigli dall'Amministratore Delegato con atto per notar dott.Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep.n.56911,elett.dom.in Roma, Corso Vittorio Emanuele laII, n.326,presso lo studio dell'avv. Renato Scognamiglio che rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
690 RICORRENTE
CONTRO
AT NO,TR PE,IC AT, EP XE, IN CI CI VI ES, GI 1 A LEONE, TA DI PI, IG IA, LO OF CE FE, IL AT, AT ER IO, AS AG, CH CO, SA EN E LI SPALLINO, elett.dom.in Roma, via Romagna n.14,presso lo studio dell'avv.Alberto Buzzi, per procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTI E CI VI ES, LO OF, EP DI GA, EP AL;
INTIMATI sentenza del Tribunale di Terminiper l'annullamento della Imerese in data 8 marzo 1999, n.88 (R.G.N.588/1998); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 14/2/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Donati Putaturo Viscido;
udito l'avv. Renato Scognamiglio;
udito il Pubblico Ministero, nella del persona Sost.Proc. Gen. Dr. Carlo Destro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17 giugno 1998 il Pretore del lavoro di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù,in accoglimento del ricorso proposto nei confronti della Società Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per azioni da AL Tuzzolino e da altri dipendenti, condannava la datrice di lavoro alla 2 corresponsione delle somme relative al c.d. integrativo bis per il periodo dal 1° novembre 1992 al 31 dicembre 1994, oltre rivalutazione ed interessi. le Ferrovie delloAvverso la decisione proponevano gravame Stato ma il Tribunale locale, con sentenza 8 marzo 1999, confermava la pronuncia pretorile. Osservava, in particolare,il Tribunale che contrariamente all'assunto delle Ferrovie,il mancato pagamento dell'indennità di utilizzazione non era imposto dall'art.2,comma 7,d.l. n.333 del 1992 sia perché un divieto di questo genere non era riscontrabile, sia perché non era comprovato l'elemento di fatto del passivo di bilancio, sia perché la norma non poteva trovare applicazione ad accordi sindacali conclusi prima della sua entrata in vigore;
l'accordo sindacale trasfuso nel comunicato congiunto del 3 novembre 1992 non aveva il contenuto precettivo di sospensione dell'obbligazione retributiva, come sostenuto dall'appellante, ma ne aveva uno "meramente programmatico" di impegno a negoziare per trovare in futuro una diversa regolamentazione dell'indennità, il che presupponeva la persistenza dell'obbligazione stessa;
la diversa regolamentazione, in effetti, si prevedeva che sarebbe stata nel senso di realizzare una datio in solutum, corrispondendo ai lavoratori azioni о obbligazioni in luogo del denaro,e ciò dimostrava come l'obbligazione retributiva fosse rimasta inalterata e si discutesse solo del suo inadempimento;
quando si raggiunse l'accordo sulla questione (c.d. novazione oggettiva dell'integrativo bis), si stabilì la cessazione 3 degli effetti derivanti dall'accordo integrativo e la consegna di azioni della società in luogo delle somme dovute per il periodo 1° novembre 1992-21 dicembre 1994 (accordo 4 marzo 1994 e CCNL 1994/1995),ma questa seconda previsione non poteva, senza l'accordo del dipendente interessato, incidere sui diritti patrimoniali già acquisiti per il periodo in questione;
le organizzazioni sindacali erano, infatti, prive di qualsiasi potere di rappresentanza legale nonché del potere di disposizione dei diritti già entrati a fare parte del patrimonio. La Società Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui hanno resistito con controricorso gli intimati. Non si sono invece costituiti IO ZO ST, LO AL, PE Di RB e PE AL.La Rete Ferroviaria Italiana (già Ferrovie dello Stato-Società di Trasporti Servizi per Azioni) ha depositato memoria e,all'udienza di discussione, brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.379 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.39 Cost. e degli artt. 1322,1372 e, ragione, 2077 C.C. nonché degli per quanto di c.c., carenza e artt.1362,1363,1366,1965 e SS. 2113 essenziali dellamotivazione contraddittorietà della su punti controversia,si deduce che le disposizioni delle leggi n.359 del 4 ри 1992 e n.438 del 1992 erano state richiamate nel motivo di appello soltanto per delineare il quadro in cui si erano mossi i sindacati che avevano concordato l'accordo del 3 novembre 1992 nell'ambito delle esigenze di risanamento dei bilanci aziendali e di contenimento della spesa. Tale accordo aveva, in particolare, previsto la corresponsione delle competenze del c.d. integrativo bis, relativamente al periodo 1° giugno-31 ottobre 1992,e,dall'altro,la costituzione di una esaminare la possibilità di Commissione che avrebbe dovuto provvedere alla corresponsione del beneficio con mezzi diversi dal denaro formulando sul punto proposte. Era quindi evidente, nel profilo letterale,l'intento negoziale di regolamentare l'obbligazione limitando nel tempo il pagamento della indennità con rinvio a un futuro accordo di ogni previsione in merito al periodo successivo.L'interpretazione era avallata sul piano logico poiché, se la società F.S. ed i sindacati avevano avvertito l'esigenza di disporre che il pagamento dell'integrativo bis si fosse avvalso di un mezzo sostitutivo del denaro, l'obiettivo implicato necessariamente la temporanea sospensione mirato aveva dell'obbligo di corrispondere le competenze integrative con l'erogazione di somme, in pendenza della disamina e proposizione di soluzioni alternative.Così come il Tribunale, sempre nel profilo interpretativo, aveva omesso il comportamento di valutare complessivo anche posteriore tenuto dalle parti le quali con l'accordo del 4 marzo 1994, intervenuto dopo oltre 15 mesi,nel darsi atto di avere in corso un negoziato per pervenire in modo 5 uniforme alla novazione oggettiva degli accordi relativi al c.d. all'eventuale applicazione integrativo bis, anche in rapporto c.c., avevano chiaramente sottinteso che nelle more dell'art.2349 si era verificata e doveva permanere la sospensione concordata dell'erogazione delle competenze integrative. Un ulteriore contributo alla individuazione della volontà delle parti era dato dall'elemento sistematico in relazione alla diversità di soluzioni adottate per il periodo giugno-ottobre dell'anno in corso in cui personale dipendente,per avere prestato lail sua attività lavorativa sotto il regime degli accordi sull'integrativo bis, aveva acquisito il diritto a percepirne l'ammontare per cui la società F.S. si era affrettata a porre in pagamento quanto dovuto a quel titolo. Né tanto meno l'impugnata sentenza aveva spiegato come la volontà delle parti sociali, impegnate nel grave compito di trarre in salvo le Ferrovie dello Stato dalle secche finanziarie, avesse potuto attuarsi senza la sospensione immediata della erogazione di denaro delle competenze integrative. Non ha poi tenuto conto dei principi di diritto che regolano materia la seconda parte della motivazione della sentenza la che, in difetto di specifico potere delle organizzazioni sindacali, non aveva riconosciuto al CCNL del 18 novembre 1994 efficacia abrogativa del diritto degli appellanti a ricevere le retribuzioni integrative. Un nuovo contratto collettivo può, infatti, modificare la disciplina collettiva del rapporto di lavoro, con il solo limite degli effetti già prodotti dal contenuto collettivo precedente. 6 Il motivo va accolto perché fondato. Questioni analoghe sono state già sottoposte al vaglio di questa Corte Suprema e decise con il rigetto dei ricorsi dei avevano respinto le loro domande lavoratori contro sentenze che (Cass., 3 aprile 1999, n.3249;11 febbraio 2000, n.1541;12 febbraio 2000, n.1583) ovvero con la cassazione di decisioni ad essi favorevoli (Cass.,5 giugno 2001, n.7609,proprio con riguardo ad una sentenza del Tribunale di Termini Imerese). E' pacifico che, se i diritti retributivi in discussione, concernenti il periodo novembre 1992-dicembre considerarsi acquisiti al patrimonio dei 1994, dovessero lavoratori, il contratto collettivo 1994/1995 non sarebbe abilitato in quanto fonte normativa dei rapporti di lavoro, a disporne in senso recessivo. punto centrale della controversia involge, quindi, il Il e l'ambito di efficacia dell'accordo sindacale contenuto manifestato con il comunicato congiunto del 3 novembre 1992.Orbene, risulta affetta dai vizi denunciati dalla parte ricorrente l'argomentazione del giudice d'appello che ha affermato la natura programmatica dello stesso sul rilievo che le parti avevano semplicemente concordato circa la necessità di sottoporre a revisione l'assetto negoziale in atto rinviando sul punto alla conclusione di futuri patti collettivi. Viene in primo luogo in evidenza la violazione del criterio dal primo comma interpretativo fondamentale consacrato dell'art.1362 c.c., nella parte in cui impone soprattutto di 7 indagare quale sia stata la comune intenzione dei contraenti sulla base del testo dell'accordo anche eventualmente discostandosi dalla formulazione letterale. Il Tribunale, infatti, nell'omettere completamente l'esame della parte dell'accordo in cui si contempla espressamente che "la società per intanto porrà in pagamento in unica soluzione le competenze relative al periodo 1° giugno-31 ottobre 1992 con ruolo paga del mese di novembre", ha compromesso la sufficienza e logicità della motivazione circa l'intento degli stipulanti di non incidere sul contenuto dell'obbligazione retributiva con rinvio ad accordi futuri di ogni determinazione al riguardo. L'impugnata sentenza non ha, infatti, spiegato le ragioni per le quali, pur restando inalterato il rapporto, è stato specificamente previsto l'obbligo di pagamento con riferimento alle sole competenze maturate al 31 ottobre. L'insufficienza e l'illogicità della motivazione si estendono conseguentemente alla valutazione operata sulla seconda parte del testo negoziale laddove si era previsto di "esaminare la possibilità di corrispondere l'integrativo bis con forme di pagamento che assicurino ai lavoratori un risultato equivalente agli aumenti previsti, prendendo in considerazione anche l'ipotesi di utilizzare a questo fine l'emissione di obbligazioni",costituendo all'uopo una commissione mista (che si prevedeva potesse concludere i lavori entro lo stesso mese di novembre 1992, previsione poi smentita dal protrarsi del negoziato). Il Tribunale ha, invero, affermato che le parole usate inconfutabilmente che le parti consideravanodimostravano l'obbligazione pur sempre esistente e intendevano negoziare puramente e semplicemente sulle modalità di adempimento che avrebbe potuto consistere nella dazione di obbligazioni o azioni della società. Nel profilo della violazione delle regole sull'interpretazione dei contratti e dei vizi logici, certamente l'oggetto giuridico dell'accordo non avrebbe potuto riguardare l'istituto di cui all'art.1197 C.C. (prestazione in luogo dell'adempimento), il quale contempla che il debitore possa liberarsi dall'obbligo eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta con il consenso del creditore, precisando che in tal caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.La datio in solutum è,invero, legislativamente configurata come contratto (solvendi causa) di natura reale quanto alla perfezione, assolutamente incompatibile come tale con un accordo coninteso a sostituire l'originario oggetto dell'obbligazione altro diverso (ipotesi che può concretare,in presenza dei relativi presupposti,novazione oggettiva ai sensi dell'art.1230 c.c.). Ne discende che ritenere che oggetto dell'accordo fossero i modi di adempimento dell'obbligazione relativa all'indennità di "utilizzazione", costituisce inosservanza del canone interpretativo di cui all'art.1367 c.c. poiché condurrebbe a negargli qualsiasi effetto, ancorchè limitato all'impegno di contrattare in futuro. 9 Ma rileva soprattutto il mancato approfondimento degli aspetti relativi alla regolamentazione del rapporto nel periodo successivo al 31 ottobre 1992. In altri termini l'azienda era obbligata a continuare a pagare l'indennità sicchè era incorsa in inadempimento perdurato - fino alla nuova regolamentazione о era autorizzata ad una mera sospensione, ma avrebbe poi dovuto corrispondere gli arretrati a coloro che non avessero accettato una prestazione in luogo di adempimento? о piuttosto l'accordo fissava alla data del 31 ottobre 1992 il termine dell'obbligo di pagare l'indennità demandando alla futura contrattazione il compito di individuare forme di compenso per la perdita dell'emolumento? Si tratta di aspetti che meritavano di essere valutati con riguardo principalmente alla previsione che l'indennità sarebbe stata pagata solo fino al 31 ottobre 1992, ma anche in base ad ulteriori elementi, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma,c.c. Il Tribunale,invero,al fine di ricostruire l'intento degli l'accordo in data 3 novembre 1992, avrebbestipulanti dovuto considerare non tanto il fatto che l'azienda non avesse più proceduto ai pagamenti dopo il 31 ottobre 1992 senza suscitare particolari e immediate reazioni, quanto gli accordi raggiunti e, in particolare, l'intesa successivamente 4 marzo 1994 con la quale si era dato atto che era sempre in corso il negoziato per pervenire "in modo uniforme alla novazione oggettiva degli accordi relativi al c.d. integrativo bis, anche in rapporto all'eventuale applicazione dell'art.2349 C.C. e soprattutto, nel rispetto del 10 criterio di cui all'art.1367 c.c., le previsioni del contratto collettivo nazionale, onde verificare se la regolamentazione dei diritti retributivi attinenti al periodo novembre 1992-dicembre non consentita disposizione di diritti1994 costituisse una credito, ovveroindividuali di rappresentasse, in attuazione dell'accordo del 1992, l'attribuzione ex novo di diritti dei quali i lavoratori non erano titolari (per la necessità di comprendere tra i "comportamenti complessivi posteriori alla conclusione del contratto" anche le trattative ed i successivi accordi collettivi (Cass. .,5 giugno 2001, n.7609,cit.). Relativamente all'affermazione che il diritto dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato a percepire l'integrativo bis non era stato affatto cancellato dalla clausola del CCNL del 18 novembre 1994 con cui le organizzazioni sindacali avevano realizzato una in difetto di uno specifico mandato, il giudicetransazione d'appello avrebbe dovuto, infine, ricordare i principi giurisprudenziali affermati in subiecta materia. Secondo consolidato orientamento di questa Corte Suprema,nel contratti collettivi, la caso di successione di nuova regolamentazione avente carattere di generalità verso la categoria contrarie pattuizioni, quella sostituisce, salve dal suo carattere migliorativo precedente, indipendentemente peggiorativo per il lavoratore, senza che si determina situazione alcuna di diritto quesito dei singoli lavoratori,con il limite normale degli effetti già prodotti dal contratto collettivo maper.1990. n. 3607). precedente" (cfr. Cau., 2 m, 11 Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve cassata con rinvio della causa ad altro giudice essere che, uniformandosi ai principi e criteri enunciati, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Palermo. Roma, 14 febbraio 2002 Il Consigliere est. Il Presidente Virtual in Gain пластоhellu Dour Marr Still e IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 16 APR. 2002 leppes: 16, IL CANCELLIERE Jille 1 12 3