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Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 12517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12517 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez.82,2026 CC - 26/01/2026 R.G.N. 37825/2025 sui ricorsi proposti da: AD PP NT SC, nato a ISILI il [...] in [...] e nella qualità di amministratore della Linea Gelo SAS OI RI, nata a [...] il [...] AD AL, nata a [...] il [...], BI OS, nata a [...] il [...] AD CA, nato a ORISTANO il [...], in [...] e nella qualità di legale rappresentante della Gestione Freddo srl, della AR srl e della GULP srl;
avverso il decreto del 15/10/2025 della Corte d'appello di Cagliari Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
letta la memoria trasmessa nell'interesse del proposto con le quali la difesa ha replicato alle conclusioni della Procura, ribadendo la fondatezza dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto descritto in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, decidendo in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., ha rigettato gli appelli promossi dal proposto AD PP NT SC, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Linea Gelo sas, nonché dai terzi interessati RI OI, AL AD, OS BI e CA AD, in proprio e quale legale rappresentante della Gestione Freddo srl, della AD srl e della GULP srl, avverso la confisca di prevenzione decretata in primo grado dal Tribunale di Penale Sent. Sez. 6 Num. 12517 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 26/01/2026 Catanzaro;
confisca caduta su diversi beni immobili, mobili registrati, quote societarie anche totalitark e sui conseguenti patrimoni aziendali, ritenuti nella titolarità, anche solo sostanziale, del proposto e disposta sul presupposto della sua affermata pericolosità generica ex art. 1, lettera b), d.lgs. n. 169 del 2011, estesa dal 1990 sino al 2014 in considerazione di più condotte delittuose di matrice lucro-genetica ( in particolare per più fatti di bancarotta fraudolenta e diversi delitti di matrice fiscale). 2. Hanno interposto nuovi e autonomi ricorsi in Cassazione: - il proposto, PP NT SC AD, con la difesa degli avvocati Martani e Gabbrielli, il quale ha promosso anche un autonomo ricorso, con la difesa dell'avvocato Martani, quale socio e amministratore della Linea Gelo sas;
- RI OI, con l'avvocato Scalise;
- CA AD, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Gestione Freddo srl, della AD srl e della GULP srl, - nonché AL AD e OS BI, con l'avvocato Doglio. 3. Ricorso promosso nell'interesse di PP NT SC AD con la difesa degli avvocati Martani e Gabbrielli. Sei i motivi proposti. 3.1. Con il primo si denunzia l'abnormità strutturale o comunque l'integrale difetto di motivazione inficiante la decisione gravata: in esito all'annullamento con rinvio, disposto nell'interesse del ricorrente e della terza interessata OI per la avvenuta trattazione camerale del giudizio di appello senza le forme dell'udienza pubblica appositamente chiesta dai suddetti, la Corte del merito, piuttosto che procedere allo scrutinio dei motivi di appello dando corso ad un nuovo giudizio di secondo grado, ha affrontato e disatteso i rilievi proposti con l'originario ricorso per cassazione, privando le parti delle prerogative difensive legate ad un secondo giudizio di merito avuto riguardo alla necessaria disamina dei rilievi e degli scritti difesivi depositati ad integrazione del gravame di merito. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge avuto riguardo agli artt. 14 e 15 della legge n. 55 del 1990, l'art. 11 delle preleggi, gli artt. 1 e 6 del protocollo addizionale alla Cedu nonché degli artt.1, lettera b) e 4 lettera c) del d.lgs n. 159 del 2011. Ad avviso della difesa, quantomeno sino al 2008, nessuno dei titoli di reato ascritti al proposto legittimava il giudizio di pericolosità fondante la misura patrimoniale applicata, con conseguente mancanza della base legale legittimante la confisca, peraltro applicata, nel caso, in difetto di attualità del relativo presupposto soggettivo, come consentito solo a far data dalla vigenza della legge 2 n. 94 del 2009, anche essa successiva ai fatti espressivi della relativa pericolosità sociale. Si precisa nel ricorso che il tema messo in gioco dea difesa non riguardava solo l'aspetto relativo alla retroattività delle citate disposizioni normative, assentita dalla Corte del merito facendo leva sulla natura non penale della confisca di prevenzione, bensì quello della prevedibilità del dato normativo apprezzato a sostegno della misura reale in contestazione, atteso che solo a partire dal 2019, l'ipotesi tipizzata dall'art. 1, lett. b), del citato decreto n. 159 del 2011 avrebbe assunto contenuti definiti, grazie all'intervento interpretativo della Cassazione, prima assenti, il che non consentiva di prevedere le conseguenze, anche sul piano patrimoniale, correlate ai comportamenti, circoscritti solo grazie alle indicazioni nomofilattiche, presi in considerazione dalla disposizione in esame, se anteriori alla sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale, con la quale è stata confermata la tenuta costituzionale della citata disposizione solo nei sensi di cui alla indicata integrazione interpretativa di matrice giurisprudenziale. Inoltre, come precisato dalle stesse Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 8052 del 2024, la necessità di garantire il rispetto dei valori dell'affidamento, della certezza e prevedibilità del dato normativo, non consentiva di negare considerazione, nell'ottica della sproporzione reddituale postaQfondamento della confisca, ai risparmi del proposto derivanti da condotte di evasione fiscale e non permetteva di considerare l'incameramento di tali proventi quale ragione fondante la pericolosità sociale del proposto, trattandosi di situazioni apprezzabili in tal senso solo dopo la sentenza delle Sezioni Unite CI (n. 33451 del 2014 ), anche questa successiva alle condotte illecite rassegnate a sostegno del presupposto soggettivo della confisca. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso, la violazione di legge prospettata viene riferita alla possibilità di ascrivere al proposto i beni intestati a terzi e di ritenerne al contempo la provenienza delittuosa, considerando: il tempo trascorso tra la verifica effettuata e l'acquisizione delle utilità confiscate e la mancanza di effettivi accertamenti tra tali nessi di derivazione illecita;
l'assenza di un puntuale scrutinio delle disponibilità lecite riferibili al proposto, ai terzi, e alle società coinvolte dall'ablazione; -la mancata risposta alle integrazioni (descritte alla pagina 25 del ricorso) sollecitate in primo grado dallo stesso Tribunale rispetto alla necessita di affermare la matrice illecita della provvista sottesa alle diverse acquisizioni inerenti le utilità confiscate, nonché l'integrale pretermissione della decisione della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado che aveva escluso la presenza dell'evasione fiscale riferita alla Mael, apprezzata dai giudici della prevenzione quale ragione 3 fondamentale dei proventi illeciti assertivamente riversati negli investimenti poi sfociati nelle utilità confiscate;
-l'inconsistenza dei proventi illeciti ricavabili dalle violazioni fiscali relative alle condotte comprese tra il 1993 e il 1998. 3.4. Con il quarto motivo, la difesa, contesta l'illegittimità delle valutazioni rese a sostegno della ritenuta disponibilità al proposto di tutte le utilità confiscate, accertate in testa ai terzi interessati, sotto altro versante. Le conclusioni assunte sul tema dai giudici del merito, ad avviso della difesa, sarebbero state rese apprezzando unicamente il legame familiare con il proposto e l'asserita assenza di capacità reddituali in capo ai terzi, aspetti da soli inadeguati come rimarcato dalla Corte Edu con la sentenza IA del 25 settembre 2025, considerando anche la distanza tra l'acquisizione delle utilità confiscate e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto. Il tutto senza rispondere ai rilievi tecnici proposti con la consulenza di parte sottoscritta dalla dott.ssa Ferri me anche facendo leva su una ipotesi concettuale, quella della confisca integrale di attività di impresa nelle quali risultavano investite risorse illecite accanto a provviste lecite che mal si attaglia alla pericolosità generica ascritta al proposto. 3.5. Con il quinto motivo di impugnazione, la violazione di legge viene riferita alla confisca dei beni immobili (punti da 1 a 4 del decreto di primo grado) pacificamente acquistati in epoca antecedente al periodo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto. Tanto per aver ritenuto la Corte che tali beni sarebbero stati fatti oggetti di migliorie, trasformazioni e addizioni nel corso del tempo coperto dalla pericolosità sociale del proposto, senza che tali opere integrative siano stati precisate effettivamente, anche nel loro valore, oltre che in relazione alla data di effettiva esecuzione. 3.6. Con il sesto e ultimo motivo di ricorso, si sostiene la violazione dell'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011. Considerati i termini per il deposito dei provvedimenti di merito (anche guardando al primo decreto poi annullato, da computare in complessivi 30 giorni), la confisca, ad avviso della difesa, sarebbe divenuta inefficace, essendo decorso, tra la data di deposito dell'ultimo dei ricorsi in appello e la decisione gravata, un lasso di tempo superiore ai 18 mesi. Sotto questo versante, la decisione impugnata sarebbe illegittima per aver ritenuto, in spregio al principio di proporzionalità e in difformità dal dato normativo di riferimento, di far decorrere nuovamente il detto termine dalla data di deposito della sentenza rescindente che imponeva un nuovo giudizio di appello. 4. Ricorso di PP NT SC AD, quale socio e amministratore della Linea Gelo sas. Tre i motivi di impugnazione. 4 Il primo e il terzo motivo replicano quelli proposti nel ricorso precedentemente descritti, addotti per primo e ultimo. Con il secondo motivo si contesta la confisca adottata con riguardo alle quote della Linea gelo sas ed al conto corrente alla stessa intestata , confermata dalla Corte del merito senza rispondere ai rilievi prospettati con il gravame di merito e comunque sulla base di indicazioni in fatto non in grado di chiarire le ragioni per le quali la costituzione della società in questione e la graduale provvista formatasi in relazione al detto conto corrente sarebbero il frutto dei proventi illeciti maturati dal proposto con riguardo alle condotte illecite espressione della sua ritenuta pericolosità sociale. 5. Ricorso di RI OI, con l'avvocato Scalise. Quattro i motivi di impugnazione. Il primo e il quarto motivo replicano le ragioni di contestazione mosse con il primo ricorso del proposto, avuto riguardo alla prima e alla sesta censura prospettate con la detta impugnazione. Gli altri due motivi adducono violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo la confisca del conto corrente intestato alla OI e dei beni immobili riferibili alla stessa, decisioni assunte dalla Corte territoriale senza valutare che: la relazione con il proposto risaliva al 2013 e che dunque il rapporto di contiguità con lo stesso andava apprezzato solo a far data da tale momento;
- quanto al conto corrente, la relativa provvista faceva affidamento sugli incassi delle vincite al Casinò maturate dalla ricorrente sino al 2020, testimoniate dagli assegni riversati nel citato conto corrente, ma anche sugli introiti garantiti dal padre della OI con bonifici per corrispondenti euro 20000; non v'era corrispondenza tra le somme sottoposte a vincolo e quelle indicate nella parte della motivazione del decreto di primo grado;
- quanto agli immobili, la difficolta per la terza ricorrente di dover ricostruire vicende acquisitive lontane nel tempo e antecedenti alla stessa data di instaurazione della relazione qualificata con il proposto nonché la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. perché la Corte del merito non avrebbe ovviato ai vizi di motivazione sulla ritenuta disponibilità in capo al proposto dei beni riferibili alla ricorrente, vizi messi in luce dalla sentenza rescindente. 6. Ricorso proposto nell'interesse di CA AD, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Gestione Freddo srl, della AD srl e della GULP srl, nonché nell'interesse di AL AD e OS BI, con l'avvocato Doglio. Quattro motivi di ricorso. 5 6.1. Il primo motivo denunzia l'abnormità strutturale della decisione gravata la quale risulta conformata non al tenore dei motivi di appello ritenuti fondati dalla sentenza di annullamento, ai motivi aggiunti esposti dalla difesa nel corso del giudizio di rinvio e alle ulteriori difese integrative spiegate dopo la requisitoria del PG, ma guardando al tenore dei motivi del ricorso di legittimità proposto avverso il primo decreto di appello. 6.2. Il secondo e il terzo motivo introducono violazioni di legge e vizi integrali di motivazione che meritano una rappresentazione unitaria. La Corte del merito , senza attenersi alle valutazioni già rese dalla Corte di cessazione quanto alla inadeguatezza delle considerazioni spese nel pervenire alla ritenuta disponibilità, in capo alle ricorrenti, dei beni confiscati alla luce delle difese spiegate dalle stesse, dirette a rimarcare la capacita patrimoniale delle terze interessate a sostenere le acquisizioni riguardanti le utilità confiscate, ma anche l'assenza di prova quanto ai flussi finanziari riguardanti provviste illecite transitate dal proposto alle ricorrenti, avrebbe apoditticamente ribadito che tali acquisizioni sarebbero state alimentate dalle illecite disponibilità finanziarie del proposto, senza mai dare concreta prova di tali circostanze fattuali e provvedendo a leggere i dati acquisiti alla luce di una interpretazione della disciplina normativa di riferimento contrarie, alle indicazioni di principio emergenti dalla sentenza di annullamento e dalla sentenza IA della Corte Edu del settembre 2025. 6.3. L'ultimo motivo di ricorso replica l'eccezione di sopravvenuta inefficacia della misura per l'intervenuta decorrenza del termine di cui all'art.27 citato, ribadendo le considerazioni già spese dagli altri ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi meritano accoglimento nei termini di seguito precisati. 2.Assume un portato pregiudiziale la questione, prospettata da tutti i ricorsi, riguardante l'affermata violazione dell'art. 27 del d.lgs. n. 159 del 2011, per avere la Corte del merito, in sede di rinvio, assunto la propria decisione oltre il termine di 18 mesi dalla data dell'ultimo deposito degli appelli interposti avverso la confisca decretata in primo grado. 2.1. La lettura degli atti consente di evidenziare, in linea con quanto rimarcato nei ricorsi, che, nel caso, il termine in questione risulta puntualmente rispettato se lo si fa decorrere dalla data di deposito della sentenza rescindente;
ad una soluzione opposta, di contro, si perviene là dove il dies a quo venga riferito, come in genere accade in seno al giudizio di appello, dalla data dell'ultimo deposito dei gravami interposti, senza soluzioni di continuità offerte dall'incidente di legittimità. 6 2.2. Sul tema, la decisione gravata, assunta privilegiando la prima delle opzioni ricostruttive sopra rassegnate, non merita censure, perchè resa in conformità alle indicazioni di principio spese dalla giurisprudenza di legittimità nel risolvere la relativa questione interpretativa a fronte del silenzio prestato sul punto dalla disciplina di riferimento (che, al comma 6 bis del citato art. 27, introdotto dalla legge n. 161 del 2017, regola esclusivamente la diversa ipotesi dell'annullamento con rinvio al Tribunale, prevedendo, in tal caso, una rinnovata decorrenza del termine in questione). 2.3. Va, infatti, ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui, nel giudizio di secondo grado, radicatosi a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione del decreto emesso dalla Corte territoriale, il termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, decorre ex novo dal deposito della sentenza di annullamento in considerazione del fatto che l'intera fase dinanzi alla Corte di legittimità è disciplinata da termini ordinatori e che prima del deposito della motivazione non risulta precisamente definibile l'ambito del nuovo giudizio di appello (vedi Sez. 6, n. 2385 del 11/10/2017, Rv. 272231; Sez. 2, n. 30452 del 22 maggio 2024, n.m.; Sez. 1, n. 13422 del 29/01/2020, n. m.; Sez. 2, n. 18208 del 26/02/2020, n. m.). La sentenza di annullamento non travolge, infatti, il provvedimento di confisca ma soltanto la sua conferma, comportando, di conseguenza, la rinnovazione della fase volta alla verifica, da parte dei giudici di appello, della fondatezza della confisca disposta dal Tribunale ed una nuova decorrenza del termine previsto dall'art. 27 sopra citato. E tali considerazioni non mutano là dove l'annullamento sia stato reso pregiudizialmente in punto di rito (come avvenuto nel caso, seppur solo in parte, atteso che, per le posizioni dei terzi diversi dalla OI, la sentenza rescindente ha valutato nel merito i motivi di impugnazione all'epoca proposti): ricorre, infatti, la eadem ratio, per cui la sentenza di annullamento, con o senza rinvio, non travolge e non elimina il provvedimento di confisca e comporta semplicemente la rinnovazione della fase volta alla verifica della fondatezza della confisca disposta dal Tribunale, con conseguente decorrenza di un nuovo termine entro il quale detta verifica deve essere compiuta dal giudice d'appello ( in termini, Sez. 1, n. 19357 del 19/03/2019, Rv. 275810). 3.Valenza pregiudiziale, ancora, va ascritta ai rilievi prospettati con il secondo motivo della impugnazione sottoscritta dagli avvocati Martani e Gabbrielli nell'interesse del proposto, in punto di applicazione retroattiva e prevedibilità della base legale di riferimento evocata a sostegno della confisca. Il motivo è inammissibile, perché strutturalmente carente di chiarezza, sovrapponendo profili eterogenei e confondendo distinti piani argomentativi;
in 7 ogni caso, esso risulta manifestamente infondato, traendo origine da una lettura non corretta degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, costituzionale e convenzionale. 3.1. Si consideri che, nel caso, la confisca risulta adottata in ragione di condotte espressive di una pericolosità generica motivata da fatti di reato di matrice lucro-genetica con condotte realizzate sino al 2014. Di certo, dunque, a tacere della applicabilità al caso del disposto di cui all'art. 200 cp, alla data di rappresentazione della pericolosità, le relative condotte risultavano annoverate tra quelle legittimanti la confisca di prevenzione, rispetto alla quale, peraltro, era anche già vigente la regola di giudizio dettata, sin dal 2009, diretta a consentire l'applicazione disgiuntiva dell'ablazione rispetto alla possibile irrogazione di una misura personale, là dove quest'ultima risulti impedita dalla inattualità del presupposto soggettivo, comunque riscontrato, sul piano storico. 3.2. Del resto, sul piano della prevedibilità e della piena accessibilità della base legale apprezzata a fondamento della misura - da verificare, nell'ottica convenzionale e costituzionale rivendicata dal ricorrente, guardando all'art. 1 del Prot. Add.le alla Cedu e agli artt. 41 e 42 Cost. (si veda il § 10.4.3. della sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale con i richiami ivi espressi alla giurisprudenza convenzionale, da ultimo ribadita dalla sentenza " IA e altri
contro
Italia" della Corte Edu del 25 settembre 2025, evocata dai ricorsi)-, deve, poi, ritenersi inconferente il riferimento operato alle sentenze "CI" (n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260244) nonché alle ricadute sistematiche offerte sul piano interpretativo dalla Sentenza "Rizzi" (n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rv. 285852), entrambi arresti resi dalle Sezioni unite di questa Corte. In primo luogo, è facile osservare che, proprio con riferimento alla confisca di prevenzione, la giurisprudenza di legittimità ha con sistematica continuità affermato nel tempo - con orientamento largamente consolidato, maturato ben prima della conforme previsione normativa introdotta con la legge n. 161 del 2017- l'impossibilità, per il proposto, di avvalersi dei redditi evasi per ovviare alla sproporzione reddituale descritta dall'art. 24 del codice antimafia (si veda al fine proprio quanto rimarcato al § 5 del considerato in diritto della sentenza "CI"). Per altro verso, vale ribadire che proprio l'opera tassativizzante realizzata dalla giurisprudenza di legittimità avuto riguardo al tipo di pericolosità tracciato dalla lettera b) dell'art. 1 del codice antimafia, consolidata nel tempo grazie a diversi arresti certamente antecedenti al cessare della pericolosità sociale del ricorrente, ovviava e ovvia alla denunziata genericità di contenuti della disposizione in questione, rendendo in coerenza accessibile e prevedibile, per il 8 possibile destinatario dell'intervento in prevenzione, il contenuto della base legale legittimante la misura reale applicata nella specie (si veda quanto ribadito già nel 2019 dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24, già citata). Il tutto in linea con i parametri costituzionali e convenzionali evocati dal ricorso, nel caso puntualmente rispettati. 4. Sono invece fondati i motivi prospettati dai ricorsi con i quali si denunzia il vizio di fondo che inficia la decisione gravata, destinato ad invalidare l'intero argomentare speso a conferma della confisca adottata in primo grado. 4.1. Giova premettere che, con la sentenza rescindente, questa Corte, accogliendo i rilievi pregiudiziali all'epoca formulati dalle difese del proposto e di RI OI, ebbe a rilevare l'avvenuta trattazione camerale del primo giudizio di appello, e ciò malgrado i detti ricorrenti avessero espressamente sollecitato le forme proprie dell'udienza pubblica;
per altro verso, con riguardo ai terzi interessati diversi dalla OI, ebbe a riscontrare vizi radicali della motivazione del primo decreto di appello quanto al giudizio di ritenuta disponibilità, in capo al proposto, delle utilità sottoposte a confisca, formalmente in testa ai detti ricorrenti. Da qui il contenuto, composito, dell'annullamento disposto in quella occasione, motivato da assorbenti vizi formali, per il proposto e la OI, destinati ad inficiare radicalmente il giudizio svolto nei loro confronti, da rinnovare integralmente;
ma anche sorretto da valutazioni inerenti alla tenuta motivazionale della decisione all'epoca gravata da ricorso, avuto riguardo agli altri terzi interessati. FF contenuto differenziato dell'intervento rescindente, solo apparentemente era tuttavia destinato a riverberarsi sul portato oggettivo del giudizio di rinvio: il difetto di motivazione riscontrato con riguardo alla posizione dei terzi ricorrenti diversi dalla OI aveva infatti contenuti talmente profondi da riguardare l'essenza dei motivi di appello preternnessi dalla Corte territoriale nel primo giudizio di appello. Il che finiva per fare coincidere la regiudicanda devoluta al giudice del rinvio, di fatto destinata ad imporre una rinnovata e integrale verifica dei motivi di gravame prospettati da tutti gli appellanti divenuti ricorrenti in sede di legittimità. 4.2. Innanzi a tale devoluto, la Corte del merito ha ritenuto di strutturare il relativo impianto argomentativo guardando non ai motivi di appello in origine proposti avverso il decreto di primo grado, bensì facendo espresso riferimento al contenuto dei rilievi prospettati in occasione del precedente giudizio di legittimità, integralmente trascritti e utilizzati quale canovaccio di riferimento;
e ciò non senza 9 precisare che a tanto si sarebbe proceduto in virtù di una "scelta espositiva al fine di chiarire al meglio e delimitare l'ambito del giudizio... in sede di rinvio". 4.3. Tale modalità argomentativa, errata già sul piano espositivo, ha finito per incidere sulla complessiva intellegibilità della motivazione adottata, all'evidenza non in grado di sostenere il relativo giudizio di merito. 4.3.1. In linea di principio, va ribadito che, come è di immediata evidenza, il contenuto dei rilievi prospettabili con l'appello e quelli propri dei motivi sottesi al ricorso per cassazione divergono sostanzialmente, ancor di più nena materia della prevenzione, rispetto alla quale il vizio di motivazione rileva unicamente in presenza di una argomentazione di fatto insussistente o solo apparente. L'approccio sotteso ai due ricorsi finisce, in coerenza, per influenzare lo scrutinio di merito reso dal decidente. Il che, già in tesi, vizia la risposta resa, la quale, per forza di cose, mutua i suoi contenuti facendo leva sul tenore dell'indagine sollecitata dal rilievo sollevato in sede di legittimità, diretto, tuttavia, a criticare una decisione (quella di appello poi annullata in sede di legittimità) diversa da quella oggetto della regiudicanda devoluta al giudice del rinvio (il decreto appellato). 4.3.2. Ben più concretamente, l'impostazione data, nel caso, alla decisione dal giudice del rinvio non consente alla Corte di comprendere se, in linea con quanto rappresentato dai ricorrenti, sia stata data effettiva risposta ai motivi di gravame. Il decreto ora gravato da ricorso prescinde integralmente da una puntuale ricostruzione della decisione appellata;
ancor più decisamente, per quanto già detto, non dà conto alcuno dei motivi di appello, devoluti dal proposto e dai terzi interessati, ai quali la Corte del merito era tenuta a dare risposta, anche alla luce dei rilievi critici rassegnati dalla sentenza rescindente per i terzi interessati diversi dalla OI. Il che non consente di comprendere: quali siano i singoli beni oggetto di confisca - distinti tra immobili, quote societarie, patrimoni aziendali, rapporti di conto corrente- la cui ablazione risultava messa in discussione dai rispettivi atti di gravame;
a caduta, quale difetto derivato dalla prima inadeguatezza argomentativa, quali beni sono stati ritenuti nella disponibilità del ricorrente, per quanto intestati a terzi;
il momento di ingresso di questi ultimi beni nel patrimonio dei terzi e indirettamente in quello del proposto, aspetto di indiscutibile rilevanza nel quadro degli oneri di allegazione probatoria che governano il procedimento di prevenzione patrimoniale;
10 ^ in che termini è stata valutata la capacità reddituale e finanziaria dei terzi rispetto all'epoca dei detti investimenti, anche alla luce dell'incidenza da ascrivere ai costi affrontati per le dette acquisizioni;
se, accanto ad eventuali incapienze finanziarie e in uno ad eventuali legami familiari con il proposto, sono state emarginate x altre circostanze in fatto che consentano, con rigorosità di giudizio, di supportare - alla luce dei rispettivi rilievi difensivi, del tempo trascorso dalla data delle relative acquisizioni e di quello che correva tra queste e il perimetro della definita pericolosità sociale del proposto- l'idea della sostanziale riferibilità di tali utilità in capo al AD. 4.3.3. Emerge, in definitiva, uno sviluppo argomentativo sotteso alla conferma della confisca complessivamente non intellegibile, privo di un filo logico continuativo, che preclude alla Corte di legittimità una puntuale verifica delle valutazioni di merito avuto riguardo agli snodi essenziali della decisione da rendere. Ciò, in particolare, con riferimento al tema della disponibilità dei beni confiscati in testa ai terzi interessati, messo nuovamente in gioco da tutte le impugnazioni ora devolute alla Corte, snodo logico imprescindibile e assorbente della valutazione da rendere nel confermare l'ablazione disposta in primo grado. 5. Tale ultimo riferimento merita un ulteriore approfondimento, destinato ad influenzare il futuro giudizio di rinvio imposto dai radicali difetti di motivazione sopra rassegnati. Il tema della puntuale individuazione, in capo al proposto, della disponibilità sostanziale delle utilità sottoposte ad ablazione malgrado la diversa formale titolarità riferibile a detti beni, lo si è ribadito, costituisce il passaggio pregiudiziale degli ulteriori approfondimenti diretti a sostenere la provenienza non lecita dei beni acquisiti in costanza dei fatti espressivi della relativa pericolosità sociale. 5.1. Il giudizio che porta alla confisca di prevenzione, laddove coinvolga terzi diversi dal proposto, si muove, infatti, lungo binari piuttosto definiti. Verificata, quantomeno sul piano storico, la pericolosità sociale del proposto e la compatibilità della stessa con le date di acquisizione dei beni oggetto della regiudicanda, si procede, dapprima, ad accertare se l'accusa ha adeguatamente comprovato il dato della disponibilità sostanziale dei beni sequestrati ascritti solo formalmente alla titolarità dei terzi, provvedendo a filtrare il portato delle prove addotte a sostegno dell'assunto accusatorio alla luce delle allegazioni di segno contrario offerte dalla difesa del terzo. Solo nel caso in cui siffatta prova possa ritenersi puntualmente acquisita, si procede all'ulteriore scrutinio degli elementi utili a fondare positivamente l'intervento ablativo, accertando l'eventuale sproporzione tra le capacità reddituali e comunque finanziarie del proposto e i costi 11 affrontati per l'acquisizione o la costituzione dell'utilità da confiscare o verificandone il nesso di immediata provenienza illecita addotto dall'accusa. 5.2. Si tratta di verifiche che, pur riguardando temi destinati ad influenzarsi reciprocamente, devono rimanere necessariamente distinte, per evitare una confusione indebita tra le posizioni del terzo e del proposto, separate da una linea di demarcazione, tracciata dalla pericolosità sociale del soggetto attinto dall'intervento in prevenzione, che finisce per assumere un rilievo essenziale nel definire i rispettivi ambiti quanto alle sollecitazioni probatorie che dominano i due momenti di giudizio e i correlati parametri di va!utazione, profondamente diversi tra loro proprio in ragione dell'esclusiva riferibilità al proposto del dato inerente al presupposto soggettivo della confisca. 5.3. Malgrado tale autonomia, non è raro riscontrare una indebita crasi tra questi due diversi momenti di giudizio, con conseguente traslazione, anche sul terzo, di oneri probatori e regole di giudizio all'evidenza espressione di una asimmetria di sistema tra le posizioni processuali che può ritenersi sostenibile, sul piano della proporzionalità dell'intervento in prevenzione avuto riguardo al bilanciamento dei valori in gioco - tutti tutelati costituzionalmente e convenzionalmente- solo alla luce del dato offerto dalla pericolosità sociale, essenzialmente riferibile alla posizione ed al ruolo processuale del solo proposto. 5.4. Ciò non significa che la presenza della pericolosità sociale del proposto quale ragione fondante l'interesse collettivo sotteso alla pretesa ripristinatoria esercitata con l'azione di prevenzione non influisca anche sulla posizione processuale del terzo interessato. Non v'è dubbio, infatti, che il puntuale disvelamento di manovre patrimoniali volte a sottrarre all'ablazione utilità varie acquisite nel corso del manifestarsi della pericolosità sociale del proposto, difficilmente attinto in relazione a beni (soprattutto di matrice imprenditoriale) riscontrati nella sua formale titolarità, assuma una dirimente centralità nel procedimento che porta alla confisca di prevenzione. Proprio per questo motivo, sono di non poco momento i riflessi normativi diretti ad agevolare la prospettiva accusatoria nel guidare la verifica giudiziale riguardante l'azione di prevenzione reale caduta su utilità formalmente in testa a terzi diversi dal proposto: ci si riferisce alla ampiezza del concetto di disponibilità, diretta e indiretta, evocato dagli artt. 20 e 24 del codice antimafia;
ma anche alle ipotesi di presunzione iuris tantum, indicate dall'art. 26, comma 2, dello stesso testo. Il tutto trova ragionevolezza sempre e comunque in funzione della riscontrata pericolosità del proposto: le ragioni di interesse collettivo volte a garantire il buon esito dell'azione volta al recupero di accumulazioni patrimoniali fondate su preg resse condotte illecite, consente . infatti) di accettare in tesi e valorizzare, nella 12 ('I pratica/ situazioni di dominio in fatto sul bene da confiscare che altrimenti non avrebbero utile domicilio giuridico nel valutare l'interposizione; nonché di prevedere ambiti di diversa regolamentazione dell'onere probatorio al verificarsi di determinati presupposti, tipicamente configurati, dal legislatore, sulla falsa riga dell'azione di ricostruzione del patrimonio in caso di insolvenza. 5.5. Al contempo, vi sono snodi interpretativi definiti in modo continuativo dalla giurisprudenza di legittimità che, con l'obiettivo di garantire proporzionalità all'ablazione di prevenzione, finiscono per circoscrivere in termini puntuali siffatto favor normativo, facendo riemergere puntualmente il senso della distanza tra la pericolosità sociale del proposto e la posizione processuale assunta dal terzo, così da bilanciare in termini di ragionevole adeguatezza i valori in gioco. In questa ottica, si suole affermare, da parte di questa Corte, che grava sull'accusa l'onere di dimostrare la distonia tra titolarità formale e disponibilità sostanziale del bene, riferita al proposto;
che tale onus probandi può essere soddisfatto anche grazie a meri elementi indiziari, i quali però devono essere gravi precisi e concordanti, secondo gli ordinari canoni che dominano la prova logica;
infine, che solo quando la prova in tal senso possa ritenersi raggiunta, scatta per il terzo l'onere di allegare emergenze in fatto che siano giustificative della provvista utilizzata per l'acquisizione del bene, così da neutralizzare in radice la prospettiva accusatoria ( per tutte si veda in motivazione la sentenza delle S.U. n. 1261 del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis). 5.6. Tali indicazioni di principio dovrebbero portare a una serie di corollari interpretativi che tuttavia, a ben vedere, scrutinando la prassi applicativa, non sono altrettanto ovvi e pacifici;
e ciò, non di rado, dipende proprio dal rilievo ponderale ascritto al profilo della pericolosità, indebitamente valorizzato oltre i confini assentiti dal dato normativo di riferimento là dove siano in gioco posizioni soggettive di terzi diversi dal proposto. Se è vero, infatti, che anche la posizione processuale del terzo inciso dalla confisca risente normativamente della accertata pericolosità del proposto tant'è che, al fine di garantire funzionalità all'iniziativa ripristinatoria realizzata con l'azione di prevenzione, ovviando ad eventuali schermi elusivi realizzati tramite la partecipazione di terzi, si legittima il sacrificio della posizione di questi ultimi, prevedendo espresse ipotesi di agevolazione del percorso probatorio gravante sull'accusa; è, tuttavia, altrettanto incontrovertibile che, fuori da questi ambiti tipicamente assentiti dal legislatore, il giudizio sulla disponibilità dei beni non può ritenersi in alcun modo ulteriormente influenzato dalla pericolosità sociale del proposto, dovendo sottostare a regole di ripartizione dell'onere probatorio e ad una rigorosità di giudizio non altrimenti derogabili. 13 Grava dunque sull'interprete l'onere di orientare le proprie valutazioni evitando di ascrivere, alla verificata pericolosità sociale del proposto, ulteriori effetti, diversi da quelli espressamente previsti, destinati ad influenzare l'esegesi della disciplina normativa di riferimento. 5.7. Si guardi alle problematiche riguardanti il giudizio di sproporzione reddituale e finanziaria, che solo apparentemente accomuna le verifiche riguardanti il proposto e il terzo interessato e che, nella realtà, ben fotografa il diverso portato delle due posizioni in questione, parimenti attinte dalla confisca di prevenzione. In genere, la proposta si lega ad una verificata incapienza riscontrata in capo al proposto e al terzo attraverso lo scrutinio dei relativi dati reddituali e finanziari. Ma il portato di siffatta risultanza ha derive del tutto differenti a seconda che risulti valorizzata nell'ottica del giudizio relativo alla disponibilità sostanziale dei beni da confiscare o in quella, sostanzialmente diversa e logicamente successiva, della presunta provenienza illecita della provvista veicolata dal proposto in direzione del relativo investimento siccome normativamente tracciata dall'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011. quest'ultimo caso, l'autorità proponente, per sostenere la domanda, può limitarsi a dimostrare tale emergenza, trasferendo sul proposto l'onere di dimostrare, attraverso puntuali allegazioni documentali, quale sia stata la fonte lecita che abbia sostenuto l'acquisizione dell'utilità oggetto dell'intervento in prevenzione, dando conto di una capacità finanziaria sostenuta da provviste reddituali non considerate dalla prospettazione accusatoria o su risorse comunque legate alla sua attività economica (in taluni casi non potendo avvalersi neppure di tale ultimo riferimento, là dove risulti che la relativa iniziativa imprenditoriale sia stata sin dall'inizio o nel corso del relativo ciclo produttivo essenzialmente dominata da capitali non giustificati e dunque ritenuti di matrice illecita perché maturati in costanza degli estremi di rappresentazione della pericolosità sociale). Né la difesa del proposto potrà validamente rifarsi al lucro garantito dall'evasione fiscale di redditi comunque prodotti, aspetto, per quanto già evidenziato, ora escluso dalla espressa canonizzazione normativa dell'indicazione interpretativa in tal senso emersa nell'esperienza giurisprudenziale della Corte di legittimità. 5.7.2. Altro è a dirsi per la posizione del terzo, proprio perchè non ammantata dal profilo della pericolosità sociale, l'unica ragione giustificativa della dismetria di disciplina e valutativa sopra rassegnata in relazione al proposto. La semplice incapienza reddituale, parimenti comprovata attraverso la mera allegazione delle risultanze fiscali, si risolve in una indicazione logica che da sola 14 non vale a sostenere la prova della valenza meramente formale della titolarità del bene in capo al proposto, il cui onere, come detto, grava sulla parte richiedente: si risolve in un dato che, non riposando sulla pericolosità sociale, propria solo del proposto, non legittima sul piano inferenziale conclusioni utili a supportare la confisca. La sproporzione reddituale va dunque integrata dalla accertata presenza di altri momenti fattuali e logici che permettano di valorizzarne il portato secondo i canoni della gravità e concordanza: elementi in genere ricavati dalla estrema contiguità del terzo al proposto, dimostrata attraverso rigorose indicazioni fattuali;
ma anche desunta, come in genere avviene, in ragione degli stringenti rapporti familiari e di convivenza che possono legare i soggetti attinti dalla misura di prevenzione siccome presi in considerazione dal disposto di cui all'art. 19, comma 3, del codice antimafia, secondo la medesima logica: i soggetti ivi descritti sono considerati specifici destinatari delle indagini patrimoniali che accompagnano l'iniziativa di prevenzione proprio perché il rapporto che li lega al proposto, legittima, sul piano logico, l'idea del possibile coinvolgimento in iniziative elusive dirette a schermare le disponibilità sostanziali maturate dal proposto in costanza della relativa pericolosità sociale. 5.7.3. E, sotto questo versante, appare utile meglio definire un concetto già emergente dal precedente intervento rescindente reso, nel procedimento che occupa, da questa Corte. La contiguità considerata dall'art. 19, comma 3, piuttosto che dare corpo ad una presunzione di legge (quanto alla riferibilità al proposto della disponibilità riguardante le utilità acquistate in costanza di pericolosità ma intestate a terzi ricompresi nell'elenco rassegnato dalla detta disposizione), ha i contenuti di una mera agevolazione logica, di una presunzione semplice da includere nel complessivo percorso valutativo da rendere: costituisce una delle emergenze, certamente dotata di rilevante pregnanza logica sul piano delle regole di esperienza che dominano la materia, da valorizzare a conferma della disponibilità sostanziale sostenuta dall'assunto accusatorio. Il rapporto qualificato considerato dalla previsione in questione costituisce quindi uno dei momenti di una valutazione complessiva che deve mantenersi estranea ad automatismi probatori diversi da quelli espressamente considerati dalla disciplina di riferimento e che, per ritenersi rispettosa dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità del sacrificio imposto ai terzi, deve essere improntata ad estrema rigorosità: "in un giudizio che coinvolge la proprietà, uno dei diritti fondamentali del sistema giuridico italiano e convenzionale, emerge, infatti, nitida la necessità di un accertamento esaustivo che, in ossequio anche al principio di effettività del diritto di difesa, rifugga da scorciatoie ed automatismi 15 probatori e si fondi su un quadro circostanziato che renda legittima e proporzionata la privazione, nei confronti del proposto e dei terzi che non abbiano un valido diritto sui beni da confiscare, dei profitti derivanti da attività criminali" (così in motivazione, Sezioni unite Putignano, n. 30355 del 27/3/2025). 5.7.4. Una volta che ci si allontani dal punto di partenza offerto dalla pericolosità sociale, che invece domina e informa il giudizio riferito alla posizione del proposto, spiccano con immediatezza le coordinate che devono guidare, con la dovuta rigorosità di giudizio imposta dai valori in gioco, le valutazioni probatorie sottese al giudizio di disponibilità, proprio con riguardo al rilievo da ascrivere alle sproporzioni reddituali. In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità (secondo indicazioni di principio coerenti a quelle ribadite da ultimo dalla Corte Edu nella già citata sentenza " IA"), suole evidenziare che la distonia tra disponibilità reddituali e costo dell'investimento, per assumere un utile rilievo ponderale in termini necessaria gravità del relativo dato indiziario, deve essere sensibilmente rilevante senza potersi ridurre ad una forma di incompatibilità per così dire meccanica, in quanto tale correlata a modeste ragioni di incapienza (Sez. 1, n. 26872 del 05/02/2019, Rv. 276412; Sez. 6, 27/05/2020, n. 26872, n.m.); parallelamente, si sostiene che le allegazioni di segno contrario utili a supportare l'idea di una disponibilità finanziaria comunque utile a sostenere l'investimento sostanziatosi nell'utilità da confiscare vadano filtrate e valutate in termini di ragionevolezza e plausibilità, senza che la relativa dimostrazione passi attraverso rigide conferme documentali utili a supportare inequivocabilmente la relativa prospettazione difensiva, soprattutto quando si faccia riferimento ad acquisizione risalenti a tempi molto remoti, in relazione ai quali ben può accettarsi anche la mera dimostrazione dell'attività, produttiva di reddito, svolta all'epoca o di eventi specifici che abbiano determinato un incremento delle entrate (Sez. 1, n. 13375 del 20/09/2017, dep. 2018, Rv. 272703). 5.7.5. Né il terzo incontra limiti di allegazione identici a quelli propri del proposto. Sotto questo versante, il costo di possibili valutazioni erroneamente orientate è piuttosto elevato, non potendosi estendere ai terzi chiavi di lettura esegetica (qui, per l'appunto riconducibili alla pericolosità sociale) unicamente riferibili alla posizione del proposto. Il tema è plasticamente definito dal rilievo che occorre ascrivere ai redditi evasi nel dimostrare una capienza finanziaria utile a smentire l'assunto sotteso alla proposta;
aspetto, come già detto, che risulta precluso al proposto ora anche in forza di una apposita indicazione normativa. 16 A dire il vero, non sono pochi gli arresti di legittimità che finiscono per validare sul piano dei principi, l'interpretazione talora resa dai giudici del merito in forza della quale la preclusione imposta al proposto va estesa anche al familiare o comunque al terzo intestatario fittizio del bene in luogo del proposto;
terzo che non potrà, dunque, giustificare la sproporzione tra i beni posseduti e le sue capacita finanziarie adducendo "proventi da evasione fiscale, giacché, altrimenti, sarebbero illogicamente rese inoperative le rispettive presunzioni di interposizione fondate, per quanto attiene ai familiari ed al coniuge, sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, e, per quanto attiene al terzo, sull'accertamento di cui al D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 26" (in termini, si veda Sez. 1 n. 12629 del 16/01/2019, Rv. 274988). Una siffatta scelta interpretativa tradisce all'evidenza una impostazione di fondo dei temi della prevenzione patrimoniale che, in modo non condivisibile, risulta sempre e comunque orientata, in ogni possibile versante, dal profilo della pericolosità sociale;
e ciò anche quando sia in gioco la posizione del terzo inciso dalla misura, che poco si presta, tuttavia, oltre gli argini già definiti, a risultare conformata da tale fattore. In primo luogo, un siffatto ragionamento costituisce immediata conferma della indebita confusione che spesso si riscontra in ordine alla valenza da assegnare alla sproporzione reddituale, la quale, come si è detto, ha ambiti diversi a seconda che venga utilizzata quale momento della valutazione inferenziale che riguarda il giudizio di titolarità effettiva del bene o quale parametro normativamente predefinito di presunta provenienza illecita dei proventi veicolati in direzione del relativo acquisto. Solo in relazione a tale secondo e successivo segmento valutativo recupera attualità il tema della pericolosità, con le sue derive logiche e normative. Non a caso le Sezioni Unite di questa Corte (con la citata sentenza "CI" del 2014), come già rimarcato, anticipando la precisazione normativa diretta a tipizzare siffatta preclusione per il proposto (intervenuta con la novella apportata dalla legge 161 del 2017), nel ribadire il consolidato indirizzo in tal senso espresso dalla giurisprudenza di legittimità, non mancarono di rimarcare che il presupposto di fondo di una tale lettura di sistema non era dato dalla evasione fiscale in sé considerata ma dall' evasione "compiuta da soggetto nel contempo giudicato, per la concreta ricorrenza di tutti i presupposti di legge, socialmente pericoloso. Non si tratta, infatti, di valutare in positivo l'evasione fiscale in sé come fonte di pericolosità sociale, ed in ciò radicare la confisca, ma di escludere (dunque in negativo) che la stessa possa essere addotta quale giustificazione (anche parziale) dell'illecito accumulo, in soggetto - vale ribadire - giudicato pericoloso aliunde". 17 La via tracciata dall'attuale portato del comma 1 dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 trova, dunque, una coerente ragion d'essere nel presupposto soggettivo dell'ablazione: è la pericolosità sociale del proposto che vale a giustificare la tenuta costituzionale di una scelta siffatta, in ragione di una accumulazione patrimoniale complessiva, nella quale confluiscono e si confondono anche i proventi legati da redditi evasi, che risulta indistintamente tacciata di illiceità proprio perché maturata in costanza degli estremi espressivi della pericolosità sociale del proposto. Ma una tale situazione non può tuttavia essere utilmente traslata in capo al terzo interessato, estraneo alla pericolosità sociale del proposto e dunque legittimato a rivendicare e comprovare, a sostegno della effettiva titolarità del bene, ragioni di provvista all'epoca della relativa acquisizione non manifestate al fisco (da ultimo, in tal senso, si veda Sez. 5, n. 17822 del 28/01/2025, Rv. 288127 che riprende considerazioni già svolte dalla sentenza n. 37297 del 23/06/2022,Rv. 283798, della medesima sezione della Corte). 6. Emerge, in coerenza, la necessità di adeguare il futuro giudizio di rinvio ad una rigorosità valutativa, avuto riguardo, in particolare, al giudizio di disponibilità e dunque alla posizione dei terzi interessati, che risulti coerente alle superiori indicazioni di principio. Indicazioni, queste, del resto, già puntualizzate dal complessivo portato della precedente sentenza di annullamento là dove, avuto riguardo alle posizioni dei terzi diversi dalla OI (gli unici per i quali si era proceduto alla verifica della tenuta della relativa decisione di merito), era stata stigmatizzata l'inconsistenza argomentativa sottesa alle valutazioni rese dal primo decreto di appello a fronte delle osservazioni difensive dirette a rimarcare la piena capacità patrimoniale delle parti interessate in relazione alle acquisizioni confiscate. Il tutto facendo leva su coordinate generali sostanzialmente non differenti da quelle sopra rassegnate e ora solo maggiormente circostanziate, destinate a governare la verifica probatoria sollecitata dagli appelli. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di tutti i ricorrenti e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione. Così è deciso, 26/01/2026
avverso il decreto del 15/10/2025 della Corte d'appello di Cagliari Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
letta la memoria trasmessa nell'interesse del proposto con le quali la difesa ha replicato alle conclusioni della Procura, ribadendo la fondatezza dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto descritto in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, decidendo in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., ha rigettato gli appelli promossi dal proposto AD PP NT SC, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Linea Gelo sas, nonché dai terzi interessati RI OI, AL AD, OS BI e CA AD, in proprio e quale legale rappresentante della Gestione Freddo srl, della AD srl e della GULP srl, avverso la confisca di prevenzione decretata in primo grado dal Tribunale di Penale Sent. Sez. 6 Num. 12517 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 26/01/2026 Catanzaro;
confisca caduta su diversi beni immobili, mobili registrati, quote societarie anche totalitark e sui conseguenti patrimoni aziendali, ritenuti nella titolarità, anche solo sostanziale, del proposto e disposta sul presupposto della sua affermata pericolosità generica ex art. 1, lettera b), d.lgs. n. 169 del 2011, estesa dal 1990 sino al 2014 in considerazione di più condotte delittuose di matrice lucro-genetica ( in particolare per più fatti di bancarotta fraudolenta e diversi delitti di matrice fiscale). 2. Hanno interposto nuovi e autonomi ricorsi in Cassazione: - il proposto, PP NT SC AD, con la difesa degli avvocati Martani e Gabbrielli, il quale ha promosso anche un autonomo ricorso, con la difesa dell'avvocato Martani, quale socio e amministratore della Linea Gelo sas;
- RI OI, con l'avvocato Scalise;
- CA AD, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Gestione Freddo srl, della AD srl e della GULP srl, - nonché AL AD e OS BI, con l'avvocato Doglio. 3. Ricorso promosso nell'interesse di PP NT SC AD con la difesa degli avvocati Martani e Gabbrielli. Sei i motivi proposti. 3.1. Con il primo si denunzia l'abnormità strutturale o comunque l'integrale difetto di motivazione inficiante la decisione gravata: in esito all'annullamento con rinvio, disposto nell'interesse del ricorrente e della terza interessata OI per la avvenuta trattazione camerale del giudizio di appello senza le forme dell'udienza pubblica appositamente chiesta dai suddetti, la Corte del merito, piuttosto che procedere allo scrutinio dei motivi di appello dando corso ad un nuovo giudizio di secondo grado, ha affrontato e disatteso i rilievi proposti con l'originario ricorso per cassazione, privando le parti delle prerogative difensive legate ad un secondo giudizio di merito avuto riguardo alla necessaria disamina dei rilievi e degli scritti difesivi depositati ad integrazione del gravame di merito. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge avuto riguardo agli artt. 14 e 15 della legge n. 55 del 1990, l'art. 11 delle preleggi, gli artt. 1 e 6 del protocollo addizionale alla Cedu nonché degli artt.1, lettera b) e 4 lettera c) del d.lgs n. 159 del 2011. Ad avviso della difesa, quantomeno sino al 2008, nessuno dei titoli di reato ascritti al proposto legittimava il giudizio di pericolosità fondante la misura patrimoniale applicata, con conseguente mancanza della base legale legittimante la confisca, peraltro applicata, nel caso, in difetto di attualità del relativo presupposto soggettivo, come consentito solo a far data dalla vigenza della legge 2 n. 94 del 2009, anche essa successiva ai fatti espressivi della relativa pericolosità sociale. Si precisa nel ricorso che il tema messo in gioco dea difesa non riguardava solo l'aspetto relativo alla retroattività delle citate disposizioni normative, assentita dalla Corte del merito facendo leva sulla natura non penale della confisca di prevenzione, bensì quello della prevedibilità del dato normativo apprezzato a sostegno della misura reale in contestazione, atteso che solo a partire dal 2019, l'ipotesi tipizzata dall'art. 1, lett. b), del citato decreto n. 159 del 2011 avrebbe assunto contenuti definiti, grazie all'intervento interpretativo della Cassazione, prima assenti, il che non consentiva di prevedere le conseguenze, anche sul piano patrimoniale, correlate ai comportamenti, circoscritti solo grazie alle indicazioni nomofilattiche, presi in considerazione dalla disposizione in esame, se anteriori alla sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale, con la quale è stata confermata la tenuta costituzionale della citata disposizione solo nei sensi di cui alla indicata integrazione interpretativa di matrice giurisprudenziale. Inoltre, come precisato dalle stesse Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 8052 del 2024, la necessità di garantire il rispetto dei valori dell'affidamento, della certezza e prevedibilità del dato normativo, non consentiva di negare considerazione, nell'ottica della sproporzione reddituale postaQfondamento della confisca, ai risparmi del proposto derivanti da condotte di evasione fiscale e non permetteva di considerare l'incameramento di tali proventi quale ragione fondante la pericolosità sociale del proposto, trattandosi di situazioni apprezzabili in tal senso solo dopo la sentenza delle Sezioni Unite CI (n. 33451 del 2014 ), anche questa successiva alle condotte illecite rassegnate a sostegno del presupposto soggettivo della confisca. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso, la violazione di legge prospettata viene riferita alla possibilità di ascrivere al proposto i beni intestati a terzi e di ritenerne al contempo la provenienza delittuosa, considerando: il tempo trascorso tra la verifica effettuata e l'acquisizione delle utilità confiscate e la mancanza di effettivi accertamenti tra tali nessi di derivazione illecita;
l'assenza di un puntuale scrutinio delle disponibilità lecite riferibili al proposto, ai terzi, e alle società coinvolte dall'ablazione; -la mancata risposta alle integrazioni (descritte alla pagina 25 del ricorso) sollecitate in primo grado dallo stesso Tribunale rispetto alla necessita di affermare la matrice illecita della provvista sottesa alle diverse acquisizioni inerenti le utilità confiscate, nonché l'integrale pretermissione della decisione della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado che aveva escluso la presenza dell'evasione fiscale riferita alla Mael, apprezzata dai giudici della prevenzione quale ragione 3 fondamentale dei proventi illeciti assertivamente riversati negli investimenti poi sfociati nelle utilità confiscate;
-l'inconsistenza dei proventi illeciti ricavabili dalle violazioni fiscali relative alle condotte comprese tra il 1993 e il 1998. 3.4. Con il quarto motivo, la difesa, contesta l'illegittimità delle valutazioni rese a sostegno della ritenuta disponibilità al proposto di tutte le utilità confiscate, accertate in testa ai terzi interessati, sotto altro versante. Le conclusioni assunte sul tema dai giudici del merito, ad avviso della difesa, sarebbero state rese apprezzando unicamente il legame familiare con il proposto e l'asserita assenza di capacità reddituali in capo ai terzi, aspetti da soli inadeguati come rimarcato dalla Corte Edu con la sentenza IA del 25 settembre 2025, considerando anche la distanza tra l'acquisizione delle utilità confiscate e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto. Il tutto senza rispondere ai rilievi tecnici proposti con la consulenza di parte sottoscritta dalla dott.ssa Ferri me anche facendo leva su una ipotesi concettuale, quella della confisca integrale di attività di impresa nelle quali risultavano investite risorse illecite accanto a provviste lecite che mal si attaglia alla pericolosità generica ascritta al proposto. 3.5. Con il quinto motivo di impugnazione, la violazione di legge viene riferita alla confisca dei beni immobili (punti da 1 a 4 del decreto di primo grado) pacificamente acquistati in epoca antecedente al periodo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto. Tanto per aver ritenuto la Corte che tali beni sarebbero stati fatti oggetti di migliorie, trasformazioni e addizioni nel corso del tempo coperto dalla pericolosità sociale del proposto, senza che tali opere integrative siano stati precisate effettivamente, anche nel loro valore, oltre che in relazione alla data di effettiva esecuzione. 3.6. Con il sesto e ultimo motivo di ricorso, si sostiene la violazione dell'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011. Considerati i termini per il deposito dei provvedimenti di merito (anche guardando al primo decreto poi annullato, da computare in complessivi 30 giorni), la confisca, ad avviso della difesa, sarebbe divenuta inefficace, essendo decorso, tra la data di deposito dell'ultimo dei ricorsi in appello e la decisione gravata, un lasso di tempo superiore ai 18 mesi. Sotto questo versante, la decisione impugnata sarebbe illegittima per aver ritenuto, in spregio al principio di proporzionalità e in difformità dal dato normativo di riferimento, di far decorrere nuovamente il detto termine dalla data di deposito della sentenza rescindente che imponeva un nuovo giudizio di appello. 4. Ricorso di PP NT SC AD, quale socio e amministratore della Linea Gelo sas. Tre i motivi di impugnazione. 4 Il primo e il terzo motivo replicano quelli proposti nel ricorso precedentemente descritti, addotti per primo e ultimo. Con il secondo motivo si contesta la confisca adottata con riguardo alle quote della Linea gelo sas ed al conto corrente alla stessa intestata , confermata dalla Corte del merito senza rispondere ai rilievi prospettati con il gravame di merito e comunque sulla base di indicazioni in fatto non in grado di chiarire le ragioni per le quali la costituzione della società in questione e la graduale provvista formatasi in relazione al detto conto corrente sarebbero il frutto dei proventi illeciti maturati dal proposto con riguardo alle condotte illecite espressione della sua ritenuta pericolosità sociale. 5. Ricorso di RI OI, con l'avvocato Scalise. Quattro i motivi di impugnazione. Il primo e il quarto motivo replicano le ragioni di contestazione mosse con il primo ricorso del proposto, avuto riguardo alla prima e alla sesta censura prospettate con la detta impugnazione. Gli altri due motivi adducono violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo la confisca del conto corrente intestato alla OI e dei beni immobili riferibili alla stessa, decisioni assunte dalla Corte territoriale senza valutare che: la relazione con il proposto risaliva al 2013 e che dunque il rapporto di contiguità con lo stesso andava apprezzato solo a far data da tale momento;
- quanto al conto corrente, la relativa provvista faceva affidamento sugli incassi delle vincite al Casinò maturate dalla ricorrente sino al 2020, testimoniate dagli assegni riversati nel citato conto corrente, ma anche sugli introiti garantiti dal padre della OI con bonifici per corrispondenti euro 20000; non v'era corrispondenza tra le somme sottoposte a vincolo e quelle indicate nella parte della motivazione del decreto di primo grado;
- quanto agli immobili, la difficolta per la terza ricorrente di dover ricostruire vicende acquisitive lontane nel tempo e antecedenti alla stessa data di instaurazione della relazione qualificata con il proposto nonché la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. perché la Corte del merito non avrebbe ovviato ai vizi di motivazione sulla ritenuta disponibilità in capo al proposto dei beni riferibili alla ricorrente, vizi messi in luce dalla sentenza rescindente. 6. Ricorso proposto nell'interesse di CA AD, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Gestione Freddo srl, della AD srl e della GULP srl, nonché nell'interesse di AL AD e OS BI, con l'avvocato Doglio. Quattro motivi di ricorso. 5 6.1. Il primo motivo denunzia l'abnormità strutturale della decisione gravata la quale risulta conformata non al tenore dei motivi di appello ritenuti fondati dalla sentenza di annullamento, ai motivi aggiunti esposti dalla difesa nel corso del giudizio di rinvio e alle ulteriori difese integrative spiegate dopo la requisitoria del PG, ma guardando al tenore dei motivi del ricorso di legittimità proposto avverso il primo decreto di appello. 6.2. Il secondo e il terzo motivo introducono violazioni di legge e vizi integrali di motivazione che meritano una rappresentazione unitaria. La Corte del merito , senza attenersi alle valutazioni già rese dalla Corte di cessazione quanto alla inadeguatezza delle considerazioni spese nel pervenire alla ritenuta disponibilità, in capo alle ricorrenti, dei beni confiscati alla luce delle difese spiegate dalle stesse, dirette a rimarcare la capacita patrimoniale delle terze interessate a sostenere le acquisizioni riguardanti le utilità confiscate, ma anche l'assenza di prova quanto ai flussi finanziari riguardanti provviste illecite transitate dal proposto alle ricorrenti, avrebbe apoditticamente ribadito che tali acquisizioni sarebbero state alimentate dalle illecite disponibilità finanziarie del proposto, senza mai dare concreta prova di tali circostanze fattuali e provvedendo a leggere i dati acquisiti alla luce di una interpretazione della disciplina normativa di riferimento contrarie, alle indicazioni di principio emergenti dalla sentenza di annullamento e dalla sentenza IA della Corte Edu del settembre 2025. 6.3. L'ultimo motivo di ricorso replica l'eccezione di sopravvenuta inefficacia della misura per l'intervenuta decorrenza del termine di cui all'art.27 citato, ribadendo le considerazioni già spese dagli altri ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi meritano accoglimento nei termini di seguito precisati. 2.Assume un portato pregiudiziale la questione, prospettata da tutti i ricorsi, riguardante l'affermata violazione dell'art. 27 del d.lgs. n. 159 del 2011, per avere la Corte del merito, in sede di rinvio, assunto la propria decisione oltre il termine di 18 mesi dalla data dell'ultimo deposito degli appelli interposti avverso la confisca decretata in primo grado. 2.1. La lettura degli atti consente di evidenziare, in linea con quanto rimarcato nei ricorsi, che, nel caso, il termine in questione risulta puntualmente rispettato se lo si fa decorrere dalla data di deposito della sentenza rescindente;
ad una soluzione opposta, di contro, si perviene là dove il dies a quo venga riferito, come in genere accade in seno al giudizio di appello, dalla data dell'ultimo deposito dei gravami interposti, senza soluzioni di continuità offerte dall'incidente di legittimità. 6 2.2. Sul tema, la decisione gravata, assunta privilegiando la prima delle opzioni ricostruttive sopra rassegnate, non merita censure, perchè resa in conformità alle indicazioni di principio spese dalla giurisprudenza di legittimità nel risolvere la relativa questione interpretativa a fronte del silenzio prestato sul punto dalla disciplina di riferimento (che, al comma 6 bis del citato art. 27, introdotto dalla legge n. 161 del 2017, regola esclusivamente la diversa ipotesi dell'annullamento con rinvio al Tribunale, prevedendo, in tal caso, una rinnovata decorrenza del termine in questione). 2.3. Va, infatti, ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui, nel giudizio di secondo grado, radicatosi a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione del decreto emesso dalla Corte territoriale, il termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, decorre ex novo dal deposito della sentenza di annullamento in considerazione del fatto che l'intera fase dinanzi alla Corte di legittimità è disciplinata da termini ordinatori e che prima del deposito della motivazione non risulta precisamente definibile l'ambito del nuovo giudizio di appello (vedi Sez. 6, n. 2385 del 11/10/2017, Rv. 272231; Sez. 2, n. 30452 del 22 maggio 2024, n.m.; Sez. 1, n. 13422 del 29/01/2020, n. m.; Sez. 2, n. 18208 del 26/02/2020, n. m.). La sentenza di annullamento non travolge, infatti, il provvedimento di confisca ma soltanto la sua conferma, comportando, di conseguenza, la rinnovazione della fase volta alla verifica, da parte dei giudici di appello, della fondatezza della confisca disposta dal Tribunale ed una nuova decorrenza del termine previsto dall'art. 27 sopra citato. E tali considerazioni non mutano là dove l'annullamento sia stato reso pregiudizialmente in punto di rito (come avvenuto nel caso, seppur solo in parte, atteso che, per le posizioni dei terzi diversi dalla OI, la sentenza rescindente ha valutato nel merito i motivi di impugnazione all'epoca proposti): ricorre, infatti, la eadem ratio, per cui la sentenza di annullamento, con o senza rinvio, non travolge e non elimina il provvedimento di confisca e comporta semplicemente la rinnovazione della fase volta alla verifica della fondatezza della confisca disposta dal Tribunale, con conseguente decorrenza di un nuovo termine entro il quale detta verifica deve essere compiuta dal giudice d'appello ( in termini, Sez. 1, n. 19357 del 19/03/2019, Rv. 275810). 3.Valenza pregiudiziale, ancora, va ascritta ai rilievi prospettati con il secondo motivo della impugnazione sottoscritta dagli avvocati Martani e Gabbrielli nell'interesse del proposto, in punto di applicazione retroattiva e prevedibilità della base legale di riferimento evocata a sostegno della confisca. Il motivo è inammissibile, perché strutturalmente carente di chiarezza, sovrapponendo profili eterogenei e confondendo distinti piani argomentativi;
in 7 ogni caso, esso risulta manifestamente infondato, traendo origine da una lettura non corretta degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, costituzionale e convenzionale. 3.1. Si consideri che, nel caso, la confisca risulta adottata in ragione di condotte espressive di una pericolosità generica motivata da fatti di reato di matrice lucro-genetica con condotte realizzate sino al 2014. Di certo, dunque, a tacere della applicabilità al caso del disposto di cui all'art. 200 cp, alla data di rappresentazione della pericolosità, le relative condotte risultavano annoverate tra quelle legittimanti la confisca di prevenzione, rispetto alla quale, peraltro, era anche già vigente la regola di giudizio dettata, sin dal 2009, diretta a consentire l'applicazione disgiuntiva dell'ablazione rispetto alla possibile irrogazione di una misura personale, là dove quest'ultima risulti impedita dalla inattualità del presupposto soggettivo, comunque riscontrato, sul piano storico. 3.2. Del resto, sul piano della prevedibilità e della piena accessibilità della base legale apprezzata a fondamento della misura - da verificare, nell'ottica convenzionale e costituzionale rivendicata dal ricorrente, guardando all'art. 1 del Prot. Add.le alla Cedu e agli artt. 41 e 42 Cost. (si veda il § 10.4.3. della sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale con i richiami ivi espressi alla giurisprudenza convenzionale, da ultimo ribadita dalla sentenza " IA e altri
contro
Italia" della Corte Edu del 25 settembre 2025, evocata dai ricorsi)-, deve, poi, ritenersi inconferente il riferimento operato alle sentenze "CI" (n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260244) nonché alle ricadute sistematiche offerte sul piano interpretativo dalla Sentenza "Rizzi" (n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rv. 285852), entrambi arresti resi dalle Sezioni unite di questa Corte. In primo luogo, è facile osservare che, proprio con riferimento alla confisca di prevenzione, la giurisprudenza di legittimità ha con sistematica continuità affermato nel tempo - con orientamento largamente consolidato, maturato ben prima della conforme previsione normativa introdotta con la legge n. 161 del 2017- l'impossibilità, per il proposto, di avvalersi dei redditi evasi per ovviare alla sproporzione reddituale descritta dall'art. 24 del codice antimafia (si veda al fine proprio quanto rimarcato al § 5 del considerato in diritto della sentenza "CI"). Per altro verso, vale ribadire che proprio l'opera tassativizzante realizzata dalla giurisprudenza di legittimità avuto riguardo al tipo di pericolosità tracciato dalla lettera b) dell'art. 1 del codice antimafia, consolidata nel tempo grazie a diversi arresti certamente antecedenti al cessare della pericolosità sociale del ricorrente, ovviava e ovvia alla denunziata genericità di contenuti della disposizione in questione, rendendo in coerenza accessibile e prevedibile, per il 8 possibile destinatario dell'intervento in prevenzione, il contenuto della base legale legittimante la misura reale applicata nella specie (si veda quanto ribadito già nel 2019 dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24, già citata). Il tutto in linea con i parametri costituzionali e convenzionali evocati dal ricorso, nel caso puntualmente rispettati. 4. Sono invece fondati i motivi prospettati dai ricorsi con i quali si denunzia il vizio di fondo che inficia la decisione gravata, destinato ad invalidare l'intero argomentare speso a conferma della confisca adottata in primo grado. 4.1. Giova premettere che, con la sentenza rescindente, questa Corte, accogliendo i rilievi pregiudiziali all'epoca formulati dalle difese del proposto e di RI OI, ebbe a rilevare l'avvenuta trattazione camerale del primo giudizio di appello, e ciò malgrado i detti ricorrenti avessero espressamente sollecitato le forme proprie dell'udienza pubblica;
per altro verso, con riguardo ai terzi interessati diversi dalla OI, ebbe a riscontrare vizi radicali della motivazione del primo decreto di appello quanto al giudizio di ritenuta disponibilità, in capo al proposto, delle utilità sottoposte a confisca, formalmente in testa ai detti ricorrenti. Da qui il contenuto, composito, dell'annullamento disposto in quella occasione, motivato da assorbenti vizi formali, per il proposto e la OI, destinati ad inficiare radicalmente il giudizio svolto nei loro confronti, da rinnovare integralmente;
ma anche sorretto da valutazioni inerenti alla tenuta motivazionale della decisione all'epoca gravata da ricorso, avuto riguardo agli altri terzi interessati. FF contenuto differenziato dell'intervento rescindente, solo apparentemente era tuttavia destinato a riverberarsi sul portato oggettivo del giudizio di rinvio: il difetto di motivazione riscontrato con riguardo alla posizione dei terzi ricorrenti diversi dalla OI aveva infatti contenuti talmente profondi da riguardare l'essenza dei motivi di appello preternnessi dalla Corte territoriale nel primo giudizio di appello. Il che finiva per fare coincidere la regiudicanda devoluta al giudice del rinvio, di fatto destinata ad imporre una rinnovata e integrale verifica dei motivi di gravame prospettati da tutti gli appellanti divenuti ricorrenti in sede di legittimità. 4.2. Innanzi a tale devoluto, la Corte del merito ha ritenuto di strutturare il relativo impianto argomentativo guardando non ai motivi di appello in origine proposti avverso il decreto di primo grado, bensì facendo espresso riferimento al contenuto dei rilievi prospettati in occasione del precedente giudizio di legittimità, integralmente trascritti e utilizzati quale canovaccio di riferimento;
e ciò non senza 9 precisare che a tanto si sarebbe proceduto in virtù di una "scelta espositiva al fine di chiarire al meglio e delimitare l'ambito del giudizio... in sede di rinvio". 4.3. Tale modalità argomentativa, errata già sul piano espositivo, ha finito per incidere sulla complessiva intellegibilità della motivazione adottata, all'evidenza non in grado di sostenere il relativo giudizio di merito. 4.3.1. In linea di principio, va ribadito che, come è di immediata evidenza, il contenuto dei rilievi prospettabili con l'appello e quelli propri dei motivi sottesi al ricorso per cassazione divergono sostanzialmente, ancor di più nena materia della prevenzione, rispetto alla quale il vizio di motivazione rileva unicamente in presenza di una argomentazione di fatto insussistente o solo apparente. L'approccio sotteso ai due ricorsi finisce, in coerenza, per influenzare lo scrutinio di merito reso dal decidente. Il che, già in tesi, vizia la risposta resa, la quale, per forza di cose, mutua i suoi contenuti facendo leva sul tenore dell'indagine sollecitata dal rilievo sollevato in sede di legittimità, diretto, tuttavia, a criticare una decisione (quella di appello poi annullata in sede di legittimità) diversa da quella oggetto della regiudicanda devoluta al giudice del rinvio (il decreto appellato). 4.3.2. Ben più concretamente, l'impostazione data, nel caso, alla decisione dal giudice del rinvio non consente alla Corte di comprendere se, in linea con quanto rappresentato dai ricorrenti, sia stata data effettiva risposta ai motivi di gravame. Il decreto ora gravato da ricorso prescinde integralmente da una puntuale ricostruzione della decisione appellata;
ancor più decisamente, per quanto già detto, non dà conto alcuno dei motivi di appello, devoluti dal proposto e dai terzi interessati, ai quali la Corte del merito era tenuta a dare risposta, anche alla luce dei rilievi critici rassegnati dalla sentenza rescindente per i terzi interessati diversi dalla OI. Il che non consente di comprendere: quali siano i singoli beni oggetto di confisca - distinti tra immobili, quote societarie, patrimoni aziendali, rapporti di conto corrente- la cui ablazione risultava messa in discussione dai rispettivi atti di gravame;
a caduta, quale difetto derivato dalla prima inadeguatezza argomentativa, quali beni sono stati ritenuti nella disponibilità del ricorrente, per quanto intestati a terzi;
il momento di ingresso di questi ultimi beni nel patrimonio dei terzi e indirettamente in quello del proposto, aspetto di indiscutibile rilevanza nel quadro degli oneri di allegazione probatoria che governano il procedimento di prevenzione patrimoniale;
10 ^ in che termini è stata valutata la capacità reddituale e finanziaria dei terzi rispetto all'epoca dei detti investimenti, anche alla luce dell'incidenza da ascrivere ai costi affrontati per le dette acquisizioni;
se, accanto ad eventuali incapienze finanziarie e in uno ad eventuali legami familiari con il proposto, sono state emarginate x altre circostanze in fatto che consentano, con rigorosità di giudizio, di supportare - alla luce dei rispettivi rilievi difensivi, del tempo trascorso dalla data delle relative acquisizioni e di quello che correva tra queste e il perimetro della definita pericolosità sociale del proposto- l'idea della sostanziale riferibilità di tali utilità in capo al AD. 4.3.3. Emerge, in definitiva, uno sviluppo argomentativo sotteso alla conferma della confisca complessivamente non intellegibile, privo di un filo logico continuativo, che preclude alla Corte di legittimità una puntuale verifica delle valutazioni di merito avuto riguardo agli snodi essenziali della decisione da rendere. Ciò, in particolare, con riferimento al tema della disponibilità dei beni confiscati in testa ai terzi interessati, messo nuovamente in gioco da tutte le impugnazioni ora devolute alla Corte, snodo logico imprescindibile e assorbente della valutazione da rendere nel confermare l'ablazione disposta in primo grado. 5. Tale ultimo riferimento merita un ulteriore approfondimento, destinato ad influenzare il futuro giudizio di rinvio imposto dai radicali difetti di motivazione sopra rassegnati. Il tema della puntuale individuazione, in capo al proposto, della disponibilità sostanziale delle utilità sottoposte ad ablazione malgrado la diversa formale titolarità riferibile a detti beni, lo si è ribadito, costituisce il passaggio pregiudiziale degli ulteriori approfondimenti diretti a sostenere la provenienza non lecita dei beni acquisiti in costanza dei fatti espressivi della relativa pericolosità sociale. 5.1. Il giudizio che porta alla confisca di prevenzione, laddove coinvolga terzi diversi dal proposto, si muove, infatti, lungo binari piuttosto definiti. Verificata, quantomeno sul piano storico, la pericolosità sociale del proposto e la compatibilità della stessa con le date di acquisizione dei beni oggetto della regiudicanda, si procede, dapprima, ad accertare se l'accusa ha adeguatamente comprovato il dato della disponibilità sostanziale dei beni sequestrati ascritti solo formalmente alla titolarità dei terzi, provvedendo a filtrare il portato delle prove addotte a sostegno dell'assunto accusatorio alla luce delle allegazioni di segno contrario offerte dalla difesa del terzo. Solo nel caso in cui siffatta prova possa ritenersi puntualmente acquisita, si procede all'ulteriore scrutinio degli elementi utili a fondare positivamente l'intervento ablativo, accertando l'eventuale sproporzione tra le capacità reddituali e comunque finanziarie del proposto e i costi 11 affrontati per l'acquisizione o la costituzione dell'utilità da confiscare o verificandone il nesso di immediata provenienza illecita addotto dall'accusa. 5.2. Si tratta di verifiche che, pur riguardando temi destinati ad influenzarsi reciprocamente, devono rimanere necessariamente distinte, per evitare una confusione indebita tra le posizioni del terzo e del proposto, separate da una linea di demarcazione, tracciata dalla pericolosità sociale del soggetto attinto dall'intervento in prevenzione, che finisce per assumere un rilievo essenziale nel definire i rispettivi ambiti quanto alle sollecitazioni probatorie che dominano i due momenti di giudizio e i correlati parametri di va!utazione, profondamente diversi tra loro proprio in ragione dell'esclusiva riferibilità al proposto del dato inerente al presupposto soggettivo della confisca. 5.3. Malgrado tale autonomia, non è raro riscontrare una indebita crasi tra questi due diversi momenti di giudizio, con conseguente traslazione, anche sul terzo, di oneri probatori e regole di giudizio all'evidenza espressione di una asimmetria di sistema tra le posizioni processuali che può ritenersi sostenibile, sul piano della proporzionalità dell'intervento in prevenzione avuto riguardo al bilanciamento dei valori in gioco - tutti tutelati costituzionalmente e convenzionalmente- solo alla luce del dato offerto dalla pericolosità sociale, essenzialmente riferibile alla posizione ed al ruolo processuale del solo proposto. 5.4. Ciò non significa che la presenza della pericolosità sociale del proposto quale ragione fondante l'interesse collettivo sotteso alla pretesa ripristinatoria esercitata con l'azione di prevenzione non influisca anche sulla posizione processuale del terzo interessato. Non v'è dubbio, infatti, che il puntuale disvelamento di manovre patrimoniali volte a sottrarre all'ablazione utilità varie acquisite nel corso del manifestarsi della pericolosità sociale del proposto, difficilmente attinto in relazione a beni (soprattutto di matrice imprenditoriale) riscontrati nella sua formale titolarità, assuma una dirimente centralità nel procedimento che porta alla confisca di prevenzione. Proprio per questo motivo, sono di non poco momento i riflessi normativi diretti ad agevolare la prospettiva accusatoria nel guidare la verifica giudiziale riguardante l'azione di prevenzione reale caduta su utilità formalmente in testa a terzi diversi dal proposto: ci si riferisce alla ampiezza del concetto di disponibilità, diretta e indiretta, evocato dagli artt. 20 e 24 del codice antimafia;
ma anche alle ipotesi di presunzione iuris tantum, indicate dall'art. 26, comma 2, dello stesso testo. Il tutto trova ragionevolezza sempre e comunque in funzione della riscontrata pericolosità del proposto: le ragioni di interesse collettivo volte a garantire il buon esito dell'azione volta al recupero di accumulazioni patrimoniali fondate su preg resse condotte illecite, consente . infatti) di accettare in tesi e valorizzare, nella 12 ('I pratica/ situazioni di dominio in fatto sul bene da confiscare che altrimenti non avrebbero utile domicilio giuridico nel valutare l'interposizione; nonché di prevedere ambiti di diversa regolamentazione dell'onere probatorio al verificarsi di determinati presupposti, tipicamente configurati, dal legislatore, sulla falsa riga dell'azione di ricostruzione del patrimonio in caso di insolvenza. 5.5. Al contempo, vi sono snodi interpretativi definiti in modo continuativo dalla giurisprudenza di legittimità che, con l'obiettivo di garantire proporzionalità all'ablazione di prevenzione, finiscono per circoscrivere in termini puntuali siffatto favor normativo, facendo riemergere puntualmente il senso della distanza tra la pericolosità sociale del proposto e la posizione processuale assunta dal terzo, così da bilanciare in termini di ragionevole adeguatezza i valori in gioco. In questa ottica, si suole affermare, da parte di questa Corte, che grava sull'accusa l'onere di dimostrare la distonia tra titolarità formale e disponibilità sostanziale del bene, riferita al proposto;
che tale onus probandi può essere soddisfatto anche grazie a meri elementi indiziari, i quali però devono essere gravi precisi e concordanti, secondo gli ordinari canoni che dominano la prova logica;
infine, che solo quando la prova in tal senso possa ritenersi raggiunta, scatta per il terzo l'onere di allegare emergenze in fatto che siano giustificative della provvista utilizzata per l'acquisizione del bene, così da neutralizzare in radice la prospettiva accusatoria ( per tutte si veda in motivazione la sentenza delle S.U. n. 1261 del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis). 5.6. Tali indicazioni di principio dovrebbero portare a una serie di corollari interpretativi che tuttavia, a ben vedere, scrutinando la prassi applicativa, non sono altrettanto ovvi e pacifici;
e ciò, non di rado, dipende proprio dal rilievo ponderale ascritto al profilo della pericolosità, indebitamente valorizzato oltre i confini assentiti dal dato normativo di riferimento là dove siano in gioco posizioni soggettive di terzi diversi dal proposto. Se è vero, infatti, che anche la posizione processuale del terzo inciso dalla confisca risente normativamente della accertata pericolosità del proposto tant'è che, al fine di garantire funzionalità all'iniziativa ripristinatoria realizzata con l'azione di prevenzione, ovviando ad eventuali schermi elusivi realizzati tramite la partecipazione di terzi, si legittima il sacrificio della posizione di questi ultimi, prevedendo espresse ipotesi di agevolazione del percorso probatorio gravante sull'accusa; è, tuttavia, altrettanto incontrovertibile che, fuori da questi ambiti tipicamente assentiti dal legislatore, il giudizio sulla disponibilità dei beni non può ritenersi in alcun modo ulteriormente influenzato dalla pericolosità sociale del proposto, dovendo sottostare a regole di ripartizione dell'onere probatorio e ad una rigorosità di giudizio non altrimenti derogabili. 13 Grava dunque sull'interprete l'onere di orientare le proprie valutazioni evitando di ascrivere, alla verificata pericolosità sociale del proposto, ulteriori effetti, diversi da quelli espressamente previsti, destinati ad influenzare l'esegesi della disciplina normativa di riferimento. 5.7. Si guardi alle problematiche riguardanti il giudizio di sproporzione reddituale e finanziaria, che solo apparentemente accomuna le verifiche riguardanti il proposto e il terzo interessato e che, nella realtà, ben fotografa il diverso portato delle due posizioni in questione, parimenti attinte dalla confisca di prevenzione. In genere, la proposta si lega ad una verificata incapienza riscontrata in capo al proposto e al terzo attraverso lo scrutinio dei relativi dati reddituali e finanziari. Ma il portato di siffatta risultanza ha derive del tutto differenti a seconda che risulti valorizzata nell'ottica del giudizio relativo alla disponibilità sostanziale dei beni da confiscare o in quella, sostanzialmente diversa e logicamente successiva, della presunta provenienza illecita della provvista veicolata dal proposto in direzione del relativo investimento siccome normativamente tracciata dall'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011. quest'ultimo caso, l'autorità proponente, per sostenere la domanda, può limitarsi a dimostrare tale emergenza, trasferendo sul proposto l'onere di dimostrare, attraverso puntuali allegazioni documentali, quale sia stata la fonte lecita che abbia sostenuto l'acquisizione dell'utilità oggetto dell'intervento in prevenzione, dando conto di una capacità finanziaria sostenuta da provviste reddituali non considerate dalla prospettazione accusatoria o su risorse comunque legate alla sua attività economica (in taluni casi non potendo avvalersi neppure di tale ultimo riferimento, là dove risulti che la relativa iniziativa imprenditoriale sia stata sin dall'inizio o nel corso del relativo ciclo produttivo essenzialmente dominata da capitali non giustificati e dunque ritenuti di matrice illecita perché maturati in costanza degli estremi di rappresentazione della pericolosità sociale). Né la difesa del proposto potrà validamente rifarsi al lucro garantito dall'evasione fiscale di redditi comunque prodotti, aspetto, per quanto già evidenziato, ora escluso dalla espressa canonizzazione normativa dell'indicazione interpretativa in tal senso emersa nell'esperienza giurisprudenziale della Corte di legittimità. 5.7.2. Altro è a dirsi per la posizione del terzo, proprio perchè non ammantata dal profilo della pericolosità sociale, l'unica ragione giustificativa della dismetria di disciplina e valutativa sopra rassegnata in relazione al proposto. La semplice incapienza reddituale, parimenti comprovata attraverso la mera allegazione delle risultanze fiscali, si risolve in una indicazione logica che da sola 14 non vale a sostenere la prova della valenza meramente formale della titolarità del bene in capo al proposto, il cui onere, come detto, grava sulla parte richiedente: si risolve in un dato che, non riposando sulla pericolosità sociale, propria solo del proposto, non legittima sul piano inferenziale conclusioni utili a supportare la confisca. La sproporzione reddituale va dunque integrata dalla accertata presenza di altri momenti fattuali e logici che permettano di valorizzarne il portato secondo i canoni della gravità e concordanza: elementi in genere ricavati dalla estrema contiguità del terzo al proposto, dimostrata attraverso rigorose indicazioni fattuali;
ma anche desunta, come in genere avviene, in ragione degli stringenti rapporti familiari e di convivenza che possono legare i soggetti attinti dalla misura di prevenzione siccome presi in considerazione dal disposto di cui all'art. 19, comma 3, del codice antimafia, secondo la medesima logica: i soggetti ivi descritti sono considerati specifici destinatari delle indagini patrimoniali che accompagnano l'iniziativa di prevenzione proprio perché il rapporto che li lega al proposto, legittima, sul piano logico, l'idea del possibile coinvolgimento in iniziative elusive dirette a schermare le disponibilità sostanziali maturate dal proposto in costanza della relativa pericolosità sociale. 5.7.3. E, sotto questo versante, appare utile meglio definire un concetto già emergente dal precedente intervento rescindente reso, nel procedimento che occupa, da questa Corte. La contiguità considerata dall'art. 19, comma 3, piuttosto che dare corpo ad una presunzione di legge (quanto alla riferibilità al proposto della disponibilità riguardante le utilità acquistate in costanza di pericolosità ma intestate a terzi ricompresi nell'elenco rassegnato dalla detta disposizione), ha i contenuti di una mera agevolazione logica, di una presunzione semplice da includere nel complessivo percorso valutativo da rendere: costituisce una delle emergenze, certamente dotata di rilevante pregnanza logica sul piano delle regole di esperienza che dominano la materia, da valorizzare a conferma della disponibilità sostanziale sostenuta dall'assunto accusatorio. Il rapporto qualificato considerato dalla previsione in questione costituisce quindi uno dei momenti di una valutazione complessiva che deve mantenersi estranea ad automatismi probatori diversi da quelli espressamente considerati dalla disciplina di riferimento e che, per ritenersi rispettosa dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità del sacrificio imposto ai terzi, deve essere improntata ad estrema rigorosità: "in un giudizio che coinvolge la proprietà, uno dei diritti fondamentali del sistema giuridico italiano e convenzionale, emerge, infatti, nitida la necessità di un accertamento esaustivo che, in ossequio anche al principio di effettività del diritto di difesa, rifugga da scorciatoie ed automatismi 15 probatori e si fondi su un quadro circostanziato che renda legittima e proporzionata la privazione, nei confronti del proposto e dei terzi che non abbiano un valido diritto sui beni da confiscare, dei profitti derivanti da attività criminali" (così in motivazione, Sezioni unite Putignano, n. 30355 del 27/3/2025). 5.7.4. Una volta che ci si allontani dal punto di partenza offerto dalla pericolosità sociale, che invece domina e informa il giudizio riferito alla posizione del proposto, spiccano con immediatezza le coordinate che devono guidare, con la dovuta rigorosità di giudizio imposta dai valori in gioco, le valutazioni probatorie sottese al giudizio di disponibilità, proprio con riguardo al rilievo da ascrivere alle sproporzioni reddituali. In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità (secondo indicazioni di principio coerenti a quelle ribadite da ultimo dalla Corte Edu nella già citata sentenza " IA"), suole evidenziare che la distonia tra disponibilità reddituali e costo dell'investimento, per assumere un utile rilievo ponderale in termini necessaria gravità del relativo dato indiziario, deve essere sensibilmente rilevante senza potersi ridurre ad una forma di incompatibilità per così dire meccanica, in quanto tale correlata a modeste ragioni di incapienza (Sez. 1, n. 26872 del 05/02/2019, Rv. 276412; Sez. 6, 27/05/2020, n. 26872, n.m.); parallelamente, si sostiene che le allegazioni di segno contrario utili a supportare l'idea di una disponibilità finanziaria comunque utile a sostenere l'investimento sostanziatosi nell'utilità da confiscare vadano filtrate e valutate in termini di ragionevolezza e plausibilità, senza che la relativa dimostrazione passi attraverso rigide conferme documentali utili a supportare inequivocabilmente la relativa prospettazione difensiva, soprattutto quando si faccia riferimento ad acquisizione risalenti a tempi molto remoti, in relazione ai quali ben può accettarsi anche la mera dimostrazione dell'attività, produttiva di reddito, svolta all'epoca o di eventi specifici che abbiano determinato un incremento delle entrate (Sez. 1, n. 13375 del 20/09/2017, dep. 2018, Rv. 272703). 5.7.5. Né il terzo incontra limiti di allegazione identici a quelli propri del proposto. Sotto questo versante, il costo di possibili valutazioni erroneamente orientate è piuttosto elevato, non potendosi estendere ai terzi chiavi di lettura esegetica (qui, per l'appunto riconducibili alla pericolosità sociale) unicamente riferibili alla posizione del proposto. Il tema è plasticamente definito dal rilievo che occorre ascrivere ai redditi evasi nel dimostrare una capienza finanziaria utile a smentire l'assunto sotteso alla proposta;
aspetto, come già detto, che risulta precluso al proposto ora anche in forza di una apposita indicazione normativa. 16 A dire il vero, non sono pochi gli arresti di legittimità che finiscono per validare sul piano dei principi, l'interpretazione talora resa dai giudici del merito in forza della quale la preclusione imposta al proposto va estesa anche al familiare o comunque al terzo intestatario fittizio del bene in luogo del proposto;
terzo che non potrà, dunque, giustificare la sproporzione tra i beni posseduti e le sue capacita finanziarie adducendo "proventi da evasione fiscale, giacché, altrimenti, sarebbero illogicamente rese inoperative le rispettive presunzioni di interposizione fondate, per quanto attiene ai familiari ed al coniuge, sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, e, per quanto attiene al terzo, sull'accertamento di cui al D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 26" (in termini, si veda Sez. 1 n. 12629 del 16/01/2019, Rv. 274988). Una siffatta scelta interpretativa tradisce all'evidenza una impostazione di fondo dei temi della prevenzione patrimoniale che, in modo non condivisibile, risulta sempre e comunque orientata, in ogni possibile versante, dal profilo della pericolosità sociale;
e ciò anche quando sia in gioco la posizione del terzo inciso dalla misura, che poco si presta, tuttavia, oltre gli argini già definiti, a risultare conformata da tale fattore. In primo luogo, un siffatto ragionamento costituisce immediata conferma della indebita confusione che spesso si riscontra in ordine alla valenza da assegnare alla sproporzione reddituale, la quale, come si è detto, ha ambiti diversi a seconda che venga utilizzata quale momento della valutazione inferenziale che riguarda il giudizio di titolarità effettiva del bene o quale parametro normativamente predefinito di presunta provenienza illecita dei proventi veicolati in direzione del relativo acquisto. Solo in relazione a tale secondo e successivo segmento valutativo recupera attualità il tema della pericolosità, con le sue derive logiche e normative. Non a caso le Sezioni Unite di questa Corte (con la citata sentenza "CI" del 2014), come già rimarcato, anticipando la precisazione normativa diretta a tipizzare siffatta preclusione per il proposto (intervenuta con la novella apportata dalla legge 161 del 2017), nel ribadire il consolidato indirizzo in tal senso espresso dalla giurisprudenza di legittimità, non mancarono di rimarcare che il presupposto di fondo di una tale lettura di sistema non era dato dalla evasione fiscale in sé considerata ma dall' evasione "compiuta da soggetto nel contempo giudicato, per la concreta ricorrenza di tutti i presupposti di legge, socialmente pericoloso. Non si tratta, infatti, di valutare in positivo l'evasione fiscale in sé come fonte di pericolosità sociale, ed in ciò radicare la confisca, ma di escludere (dunque in negativo) che la stessa possa essere addotta quale giustificazione (anche parziale) dell'illecito accumulo, in soggetto - vale ribadire - giudicato pericoloso aliunde". 17 La via tracciata dall'attuale portato del comma 1 dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 trova, dunque, una coerente ragion d'essere nel presupposto soggettivo dell'ablazione: è la pericolosità sociale del proposto che vale a giustificare la tenuta costituzionale di una scelta siffatta, in ragione di una accumulazione patrimoniale complessiva, nella quale confluiscono e si confondono anche i proventi legati da redditi evasi, che risulta indistintamente tacciata di illiceità proprio perché maturata in costanza degli estremi espressivi della pericolosità sociale del proposto. Ma una tale situazione non può tuttavia essere utilmente traslata in capo al terzo interessato, estraneo alla pericolosità sociale del proposto e dunque legittimato a rivendicare e comprovare, a sostegno della effettiva titolarità del bene, ragioni di provvista all'epoca della relativa acquisizione non manifestate al fisco (da ultimo, in tal senso, si veda Sez. 5, n. 17822 del 28/01/2025, Rv. 288127 che riprende considerazioni già svolte dalla sentenza n. 37297 del 23/06/2022,Rv. 283798, della medesima sezione della Corte). 6. Emerge, in coerenza, la necessità di adeguare il futuro giudizio di rinvio ad una rigorosità valutativa, avuto riguardo, in particolare, al giudizio di disponibilità e dunque alla posizione dei terzi interessati, che risulti coerente alle superiori indicazioni di principio. Indicazioni, queste, del resto, già puntualizzate dal complessivo portato della precedente sentenza di annullamento là dove, avuto riguardo alle posizioni dei terzi diversi dalla OI (gli unici per i quali si era proceduto alla verifica della tenuta della relativa decisione di merito), era stata stigmatizzata l'inconsistenza argomentativa sottesa alle valutazioni rese dal primo decreto di appello a fronte delle osservazioni difensive dirette a rimarcare la piena capacità patrimoniale delle parti interessate in relazione alle acquisizioni confiscate. Il tutto facendo leva su coordinate generali sostanzialmente non differenti da quelle sopra rassegnate e ora solo maggiormente circostanziate, destinate a governare la verifica probatoria sollecitata dagli appelli. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di tutti i ricorrenti e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione. Così è deciso, 26/01/2026