Sentenza 6 luglio 2002
Massime • 1
In tema di contratti aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale invalidi per difetto di iscrizione del professionista all'albo, l'accertamento in ordine alla sussistenza in concreto di un rapporto di prestazione d'opera professionale il cui esercizio sia o meno riservato ad iscritti ad albi costituisce apprezzamento di fatto devoluto al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità ove adeguatamente motivato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9844 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. S.C.A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DEL TEATRO VALLE. 6, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO GARUTTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO FARISELLI, MIRCA TIGNACCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 504, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PIGNATELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 23153/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/07/00 R.G.N. 33043/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/02 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato GARUTTI;
udito l'Avvocato PIGNATELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 settembre 2000 il Tribunale di Roma confermava la decisione di rigetto dell'opposizione proposta dalla soc. coop. a r.l. Cooperativa Muratori e Cementisti avverso il decreto Ingiuntivo emesso dal Pretore di Roma per il pagamento in favore di RC LI di compensi dovuti in base ad un contratto avente ad oggetto un'attività di collaborazione coordinata e continuativa.
Il giudice dell'appello, dopo aver rigettato l'eccezione di continenza o litispendenza sollevata dall'appellante in relazione al ricorso proposto ex art. 414 cod.proc.civ. nei confronti della stessa Cooperativa, affermava che con il contratto era stato instaurato tra le parti un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
riteneva poi infondato l'assunto della nullità del contratto ex art. 2231 cod.civ., per la mancata iscrizione dello LI all'Albo
degli ingegneri o quello degli architetti, in quanto le prestazioni pattuite non corrispondevano a quelle riservate a tali professionisti. Ad avviso del Tribunale, doveva ritenersi fuori discussione lo svolgimento di fatto delle prestazioni pattuite, non contestato dall'appellante.
Avverso questa sentenza la soc. CMC propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. RC LI resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 39 e 645 cod.proc.civ., rilevandosi che prima della notificazione (in data 4 febbraio 1997) del decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Roma per il pagamento dei compensi per le prestazioni svolte, il sig. LI aveva proposto allo stesso Pretore ricorso ex art. 414 cod.proc.civ., depositato il 14 gennaio 1997, formulando nei confronti della ricorrente pretese che comprendevano la domanda oggetto del giudizio di opposizione.
Tra le due cause sussisteva quindi un rapporto di continenza, che imponeva, in applicazione del principio di prevenzione, di riconoscere l'incompetenza del giudice del provvedimento monitorio;
il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto dichiarare l'incompetenza del giudice che aveva pronunziato il decreto e la nullità dello stesso.
La ricorrente critica la statuizione del Tribunale sul punto, deducendo che il giudice dell'appello ha travalicato i limiti della propria competenza, spingendosi a definire i confini del petitum concernente una diversa azione proposta avanti altro giudice. La censura è infondata-
Rileva qui il principio, recentemente riaffermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui quando la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo (sentenza n. 10011 del 23 luglio 2001). Nella specie, il sig. LI ha proposto al giudice adito in sede di cognizione ordinaria (prima della notifica del ricorso ex art. 638 cod.proc.civ. e del pedissequo decreto), domande relative alla risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadempimento della controparte;
ha chiesto inoltre allo stesso giudice di "confermare la condanna della C.M.C. già richiesta in via monitoria" al pagamento dei compensi dovuti in base a tale contratto. Il Tribunale ha ritenuto che quest'ultima richiesta sia stata formulata come mera clausola difensiva di salvaguardia, volta a separare le domande azionate rispettivamente in via ordinaria e in via monitoria, mantenendo quindi la diversità delle due azioni proposte. Tale interpretazione della domanda, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, rientra certamente nei compiti del giudice al quale spetta stabilire l'esistenza o meno del rapporto di continenza, e sfugge alle critiche mosse dalla parte, risolvendosi nell'accertamento, congruamente motivato, della estraneità del petitum dell'azione proposta in sede monitoria all'oggetto del giudizio di cognizione ordinaria.
Con il secondo motivo la ricorrente ripropone la questione della nullità del contratto stipulato tra le parti, denunciando vizi di motivazione e la violazione degli artt. 52 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, 1418 e 2231 cod. civ. Si afferma che alcune prestazioni previste dal contratto riguardavano attività riservate ad ingegneri ed architetti professionisti, quali la definizione progettuale, lo sviluppo tecnico e costruttivo dei lavori e la loro direzione tecnica;
lo LI non era abilitato allo svolgimento di tali compiti, in quanto privo del titolo professionale.
Il motivo non merita accoglimento. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che il contratto tra le parti aveva previsto la collaborazione del sig. LI per la consulenza in ordine a numerose attività, non solo progettuali e di realizzazione di lavori, ma anche di partecipazione a trattative e per l'individuazione di iniziative promozionali e commerciali;
ha quindi affermato che tale attività non corrispondeva allo svolgimento dei compiti propri alla figura professionale dell'ingegnere o dell'architetto. Lo stabilire se in concreto sussista un rapporto d'opera professionale il cui esercizio sia o meno riservato ad iscritti ad albi professionali, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 2231 cod.civ., costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito (Cass. 27 marzo 1980 n. 2031); con riguardo a tale valutazione del contenuto delle attività pattuite, la denuncia di vizio di motivazione si limita a censurare il convincimento espresso nella sentenza impugnata, in quanto difforme da quello preteso dalla parte, senza indicare dati obiettivi di cui sia stato omesso l'esame, e si risolve quindi in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. Non merita accoglimento neppure l'ultimo motivo, con cui si denunciano ulteriori vizi di motivazione, oltre alla violazione e falsa applicazione dell'art. 409 n. 3 cod.proc.civ., rilevandosi che il Tribunale non ha esaminato la questione del difetto funzionale della causa del contratto, in relazione alle allegazioni difensive della società che ha contestato lo svolgimento da parte dello LI di qualsiasi attività in esecuzione del contratto. Si sostiene che il rapporto con l'attore in primo grado, già iscritto all'Albo Nazionale dei Costruttori, aveva soltanto reso possibile l'iscrizione della società al medesimo Albo, in relazione alle previsioni del D.M. 9 marzo 1989 n. 172 (contenente il regolamento di attuazione della normativa di cui alla legge 10 febbraio 1962 n. 57 e successive modificazioni), in quanto lo LI si era prestato a sottoscrivere alcuni documenti, consentendo che la società spendesse il suo nome. Tale vizio del contratto implica, secondo la ricorrente, anche l'impossibilità di ricondurre la fattispecie esaminata alla previsione dell'art. 409 n. 3 cod.proc.civ., con la conseguente incompetenza del giudice del lavoro.
La Corte osserva che con il ricorso in appello non risulta proposto uno specifico motivo di gravame fondato sulla mancata realizzazione della causa del contratto. Il Tribunale ha comunque rilevato che l'effettivo svolgimento delle prestazioni pattuite da parte dello LI non era stato neppure contestato dalla società appellante, ed ha così accertato l'esecuzione dell'attività dedotta in contratto. Tale apprezzamento di fatto non viene sottoposto a censure, e la sentenza impugnata si sottrae quindi alle critiche formulate in questa sede.
Il ricorso deve essere respinto, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo. La domanda del ricorrente, che chiede la condanna della controparte per risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ., non merita accoglimento, non potendo ravvisarsi nella specie gli estremi della responsabilità processuale prevista da tale norma, connessi ad un comportamento caratterizzato da dolo o colpa grave nell'agire in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 12,80 oltre a Euro 2.500,00 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2002