Sentenza 2 novembre 2000
Massime • 1
In tema di interrogatorio di garanzia, integra una nullità generale a regime intermedio - posto che l'intervento del difensore è solo facoltativo - l'erronea indicazione, nell'avviso spedito al difensore, del luogo in cui l'atto dovrà essere espletato. (Nella specie, era stato indicato come luogo in cui si sarebbe tenuto l'interrogatorio il carcere giudiziario anziché l'ufficio del giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2000, n. 4049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4049 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 02/11/2000
Dott. GIOVANNI CASO Consigliere SENTENZA
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere N. 4049
Dott. STEFANO MONACI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA Consigliere N. 7568/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AG NT, n. a Taranto il 27 settembre 1945, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano in sede di appello del 15 dicembre 1999;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto, Dr. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
NT AG - indagato per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e per alcuni episodi di illegale importazione dall'estero di dette sostanze - propone ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale era stato rigettato il suo appello avverso il provvedimento del G.i.p. del locale Tribunale in data 19 ottobre 1999 con cui era stata disattesa la sua richiesta di revoca della ordinanza applicativa degli arresti domiciliari.
Motivava il Collegio il suo provvedimento, rilevando che sulla questione della sussistenza dei gravi indizi si era formato il giudicato cautelare. Riteneva, invece, il Tribunale infondate le questioni di diritto relative: a) al ritardo nell'interrogatorio (perché disposto - ad avviso della difesa - oltre il quinto giorno dall'arresto), in quanto l'arresto era avvenuto il 13 ottobre 1996 e l'interrogatorio era stato fissato, dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, per il giorno 18 dello stesso mese e b) all'erronea indicazione (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa) sull'avviso dato ai difensori del fatto che l'interrogatorio si sarebbe tenuto presso il carcere, mentre, in realtà, era stato fissato presso l'ufficio del G.i.p. nella sede del palazzo di giustizia. A sostegno di quest'ultima affermazione il Tribunale argomentava nel senso che, essendo l'interrogando agli arresti domiciliari, era palese che l'atto non si sarebbe potuto tenere presso il carcere;
anche perché analogo errore non era riportato sull'avviso notificato all'interessato, onde difensore ed assistito, usando l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto accertare facilmente il luogo effettivamente fissato per l'incombente.
Avverso tale ordinanza il AG deduce due motivi di impugnazione: con il primo si duole del fatto che, essendo intervenuto l'arresto alle ore 6,30 del tredici ottobre, l'interrogatorio avrebbe dovuto essere fissato entro le 6,30 del successivo giorno diciotto, mentre ciò non era stato fatto;
con il secondo deduce l'illogicità della motivazione utilizzata per affermare l'irrilevanza dell'errore indicato.
Il primo motivo di ricorso è infondato. Il termine per l'interrogatorio di garanzia è stabilito in giorni e non in ore e deve, quindi, computarsi in giorni. In proposito l'art. 172, comma quarto, ultima parte, dispone che si computa "l'ultimo giorno", ovviamente per intero. Quindi, pur senza considerare il disposto del comma 1 bis dell'art. 295 c.p.p. (secondo cui se la persona è sottoposta a misura cautelare diversa da quella della custodia in carcere il termine per l'interrogatorio è di dieci giorni), il magistrato aveva a disposizione l'intero giorno diciotto ottobre per procedere all'interrogatorio; il termine è stato, pertanto, comunque rispettato.
È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso. L'indicazione di un luogo diverso da quello in cui l'interrogatorio si sarebbe dovuto tenere, indicato sull'avviso al difensore, è fattore sicuramente idoneo a dar luogo alla nullità dell'atto, senza che l'esatta indicazione dell'ufficio del giudice sull'avviso fatto all'indagato potesse far sorgere obblighi (di diligenza), non previsti dalla legge, a carico del difensore e dell'indagato stesso di consultarsi sul punto. Anzi, v'è da rilevare che proprio la diversità dei luoghi indicati nei due avvisi costituiva, di per sè, fonte di maggiore incertezza circa il sito in cui doveva essere espletato l'incombente. Trattasi, dunque, di nullità a regime intermedio - essendo solo facoltativo l'intervento del difensore - tempestivamente dedotta ai sensi degli artt. 181, comma secondo, e 182, comma secondo, c.p.p.. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto di poter superare l'ostacolo con deduzioni che si prestano a censura sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione. Va dichiarata, dunque, la nullità dell'interrogatorio, cui segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 19 ottobre 1999;
consegue la declaratoria di inefficacia della ordinanza cautelare ex art. 302 c.p.p. (v. Cass., sez. un., 20 settembre 1997, c.c. 26 marzo 1997, n. 0002, Procopio, rv. 208269). Va disposta la liberazione del AG se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano in data 19 ottobre 1999 nei confronti di AG NT. Dichiara inefficace l'ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 6 ottobre 1999 nei confronti dello stesso AG e ordina la liberazione di quest'ultimo se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 2 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria 21 dicembre 2000