Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3272
CASS
Sentenza 5 marzo 2003

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Nel caso di domanda di risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale proposta davanti al giudice di pace senza precisazione del "quantum", la domanda, ai sensi dell'art. 14, cod. proc. civ., deve presumersi di valore pari al limite massimo della competenza attribuita a detto giudice, e quindi di valore pari a trenta milioni (art. 7, cod. proc. civ.), con la conseguenza che, in detta ipotesi, la sentenza emessa dal giudice di pace è impugnabile con l'appello, non con il ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3272
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3272
    Data del deposito : 5 marzo 2003

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