Sentenza 5 marzo 2003
Massime • 1
Nel caso di domanda di risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale proposta davanti al giudice di pace senza precisazione del "quantum", la domanda, ai sensi dell'art. 14, cod. proc. civ., deve presumersi di valore pari al limite massimo della competenza attribuita a detto giudice, e quindi di valore pari a trenta milioni (art. 7, cod. proc. civ.), con la conseguenza che, in detta ipotesi, la sentenza emessa dal giudice di pace è impugnabile con l'appello, non con il ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3272 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES TO, da considerare domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ARMANDO MINUCCI con studio in 80122 NAPOLI VIALE GRAMSCI 19, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNIPOL S.P.A. COMPAGNIA ASSICURATRICE, MAIONE GENNARO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 11256/99 del Giudice di pace di NAPOLI, Sezione Seconda Civile, emessa il 05/05/99 e depositata 2002 l'11/05/99 (R.G. 14763/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo, nell'impugnata sentenza, è esposto come segue.
"Con atto di citazione ritualmente notificato il 6.3.1998 e l'8.3.1998, l'attore PO TO ha convenuto in giudizio AI EN, nonché la Unipol Ass.ni S.p.a., in persona del L.R.p.t, perché, dichiarata la responsabilità del primo nella produzione dell'evento dannoso, lo stesso fosse condannato in solido con la seconda al risarcimento di tutti i danni subiti dall'auto, di proprietà dell'PO, Mitsubishi Colt, targata NA M62202, e quantificati nella misura di L. 1.951.136, IVA inclusa, oltre 5 gg. di fermo tecnico, oltre interessi, rivalutazione e spese, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito. Difatti assumeva l'attore che il giorno 14.11.1997, alle ore 15.25 circa, in Napoli, alla Via A. Maiori, l'auto Mitsubishi Colt, targata NA M62202, di proprietà dell'istante, veniva tamponata dall'auto Renault Twingo, targata AL 071 JW, di proprietà del convenuto AI EN;
che a causa dell'urto subito, la Colt dell'istante riportava danni alla parte posteriore sx. Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio la S.p.a. Unipol Ass.ni, la quale impugnava in toto la domanda, chiedendone il rigetto con tutte le conseguenze di legge, e chiedeva, altresì, disporsi la riunione del presente giudizio per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con altro giudizio pendente dinanzi alla 3^ sezione del Giudice di Pace di Napoli, Dott. D'Ambrosio, mentre rimaneva contumace il convenuto AI EN....".
Con sentenza 5-11.5.99 il Giudice di Pace di Napoli dichiarava la contumacia di AI EN e rigettava la domanda per carenza di legittimazione attiva compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Nella motivazione esponeva che "...dagli atti esibiti in giudizio..." non risultava affatto che l'PO fosse "... l'effettivo proprietario dell'auto Mitsubishi Colt, targata NA M62202, avendo solamente prodotto una richiesta di aggiornamento della carta di circolazione presentata all'A.C.I. di Napoli - Piazzale Tecchio, in data 13.10.1997...." ed aggiungeva: "... Tale richiesta non costituisce titolo di proprietà dell'auto danneggiata Mitsubishi Colt, targata NA M62202. Pertanto, la domanda deve essere rigettata per carenza di legittimazione attiva....". Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione TO PO.
Le controparti non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Occorre ricordare che "Il ricorso per Cassazione avverso sentenza del giudice di pace, emessa a seguito di domanda di risarcimento del danno, proposta senza precisazione del "quantum", è inammissibile, trattandosi di controversia di valore superiore a due milioni di lire, dovendo siffatta domanda risarcitoria presumersi, ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., di valore pari al limite massimo della competenza del giudice adito, che, per quanto riguarda il giudice di pace è, per il disposto dell'art. 7 cod. proc. civ., di lire trenta milioni" (Cass. n. 9262 del 12/07/2000; v. il secondo comma dell'art. 7 cit. c.p.c.). Nella specie, l'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace non contiene (non solo nelle conclusioni ma neanche nel contesto dell'atto) una rituale precisazione del quantum;
ma una richiesta di condanna (alla quale poi si è riportato il procuratore dell'attore in sede di precisazione delle conclusioni) "...al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore, danni da liquidare con la relativa condanna solidale, nello stesso giudizio, per equivalente pecuniario giusto e congruo, previa rivalutazione monetaria e con gli interessi come per legge...."; mentre le parole successive, aggiunte a mano, di difficile lettura, e che potrebbero anche esser lette: "... secondo equità...", non contengono comunque una rituale e specifica determinazione del quantum in misura inferiore a L. 2 milioni, in quanto sembrano riferirsi al tipo di decisione ("secondo equità" invece che "secondo diritto") piuttosto che al limite di valore del giudizio di equità del Giudice di Pace stabilito dal c.p.c. all'art. 113. Inoltre è significativo che anche il Giudice di Pace di Napoli abbia interpretato la domanda (v. sopra lo "SVOLGIMENTO DEL PROCESSO" esposto nell'impugnata decisione) come contenuta nei "limiti della competenza per valore del Giudice adito", e quindi (dato l'oggetto della causa) entro i suddetti trenta milioni. Non sembra inutile aggiungere, per completezza, che qualora la domanda fosse stata di valore inferiore ai due milioni, l'unico motivo di ricorso ("VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME PROCESSUALI ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 100 E DELL'ART. 116 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 C.P.C. N. 3, NONCHÉ INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SUL PUNTO ERROR IN PROCEDENDO") avrebbe dovuto essere considerato inammissibile, in quanto, al di là della predetta intestazione, non concerne in realtà la violazione di norme processuali, ma la mera valutazione di risultanze di causa, e cioè di prove e del comportamento processuale della controparte (essenzialmente in ordine alla titolarità del diritto di risarcimento in questione;
va ricordato a tal proposito che la questione dell'individuazione del proprietario dell'autoveicolo concerne nella specie non la legittimazione ma l'effettiva titolarità del rapporto controverso, questione che attiene al merito); e non rientra quindi tra i motivi di ricorso denunciatali contro sentenza del Giudice di Pace emessa secondo equità (cfr. tra le altre Cass. SEZ. U, n. 716 del 15/10/1999: "A seguito della nuova formulazione dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ne' è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché, in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equità cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del suindicato valore (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in Cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del N. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del N. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ. renda la norma sospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost.)"). Per quanto poi concerne la tesi della parte ricorrente secondo cui "Legittimato all'azione di risarcimento del danno ingiusto non è soltanto il proprietario del bene danneggiato, ma anche colui che al momento del verificarsi del fatto illecito ne abbia soltanto la materiale disponibilità e sia tenuto a riconsegnarlo integro al proprietario, non essendo necessaria l'identità tra titolo al risarcimento e titolo giuridico di proprietà" (così: Cass. n. 9405 del 25/09/1997; cfr. inoltre Cass. 12105 del 11/11/1992; entrambe tali recenti sentenze non sono state citate dal ricorrente che ha citato invece precedente giurisprudenza in senso sostanzialmente conforme), va rilevato in particolare che si tratta di doglianza inammissibile per le seguenti ragioni (ciascuna delle quali già di per sè decisiva): - a) poiché "Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in qual atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare 'ex actis' la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa" (Cass. n. 724 del 18/01/2001); e nella specie trattasi certamente di questione che implica anche accertamenti di fatto (tra l'altro circa la sussistenza della predetta disponibilità materiale e del citato obbligo di riconsegna), non trattata nell'impugnata sentenza e di cui non è stata allegata l'avvenuta deduzione innanzi al Giudice di pace - b) poiché la doglianza in esame, proprio in quanto implica le predette valutazioni in fatto (non svolte dal Giudice di merito) le demanda (inammissibilmente) a questa Corte, che non può procedere a giudizi tipicamente di merito.
Il ricorso è dunque inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2003