Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 2
L'art. 2710 cod. civ. - il quale dispone che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa - trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento, riguardando la prova, anche in tal caso, un rapporto sorto tra imprenditori e non tra il curatore e l'imprenditore "in bonis".
La revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito "ex" art. 67 legge fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento, con recupero del relativo importo, essendo in tali casi ravvisabile una potenziale idoneità di detto pagamento ad incidere sulla "par condicio", stante la configurabilità di una effettiva relazione / interazione con il patrimonio del fallito. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile per genericità una prova testimoniale dedotta ai fini di dimostrare che il pagamento era stato eseguito da un terzo, trattandosi, appunto, di circostanza di per sè non rilevante ai fini di escludere la revocabilità del pagamento controverso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2003, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - rel. Consigliere -
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO FISAC SRL, in persona del Curatore Dott. Riccardo Vissà pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso l'avvocato ROBERTO NOBILONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO LAVATELLI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO CASILTEX SRL, in persona del curatore Avv.to Gioia Abronzino pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI BRIZZI, giusta nomina a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 264/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 09/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il resistente l'Avvocato Brizzi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la dichiarazione d'inefficacia del pagamento della somma di L. 40.563.226 effettuato dalla Casiltex s.r.l. nell'imminenza del suo fallimento in favore del curatore del fallimento della Fisac s.r.l.
Hanno ritenuto i giudici del merito:
a) non comporta la nullità del giudizio di primo grado la lamentata omessa fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, anche perché nell'udienza collegiale nessuna contestazione fu mossa al riguardo dalle parti;
b) la prova testimoniale richiesta in primo grado dal fallimento Fisac e non ammessa dal tribunale è inammissibile, perché tende alla mera conferma di una lettera nella quale tale avv. Ciancio, indicato come testimone, asserisce che il pagamento dichiarato inefficace era stato in realtà effettuato con danaro proveniente da terzi non meglio individuati e senza precisazione alcuna circa le ragioni e il contesto del pagamento;
c) la curatela del fallimento Casiltex s.r.l. ha validamente provato l'intervenuto pagamento, perché ha prodotto in giudizio copia, autenticata da un notaio, del libro giornale della società, nel quale risulta regolarmente annotato in partita doppia l'esborso della somma controversa, avvenuto mediante assegno circolare di pari importo, di cui è stato allegato anche il talloncino di matrice;
infatti il curatore può ben provare mediante le scritture contabili dell'imprenditore fallito gli atti da revocare.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il curatore del fallimento Fisac, proponendo due motivi d'impugnazione cui resiste con controricorso la curatela del fallimento Casiltex. Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta ancora la violazione del diritto di difesa, che sarebbe derivata dalla mancata fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, e l'ingiustificato diniego della testimonianza dell'avv. Ciancio. Il motivo è infondato.
Invero, anche con il testo originario del codice, la rimessione della causa al collegio, da parte del giudice istruttore, non era condizionata dalla fissazione di un'udienza destinata preventivamente alla precisazione delle conclusioni (Cass., sez. 3^, 17 febbraio 1984, n. 1187, m. 433332, Cass., sez. 2^, 24 aprile 1979, n. 2334, m. 398676, Cass., sez. 2^, 6 ottobre 1976, n. 3309, m. 382100). E, comunque, la mancata fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni non comportava certamente una nullità tale da determinare la rimessione della causa in primo grado da parte del giudice d'appello (Cass., sez. 3^, 29 gennaio 1980, n. 670, m. 404086).
Ne consegue che, nel caso in esame, correttamente i giudici d'appello si pronunciarono direttamente sulla prova testimoniale vanamente dedotta in primo grado dalla curatela Fisac. E corretta fu anche la dichiarazione di inammissibilità di quella prova, in quanto generica.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito effettuato da un terzo è ammissibile soltanto nei casi in cui il terzo, dopo aver pagato, si sia rivalso verso il fallito prima della dichiarazione del fallimento, perché l'azione revocatoria prevista dall'art. 67 legge fall. "si caratterizza come rimedio volto a ripristinare la parità di trattamento tra i creditori (sia pur nel rispetto delle eventuali cause di prelazione), e, con riguardo, in particolare, ai pagamenti compiuti in un arco di tempo - predeterminato 'ex lege' - anteriore alla dichiarazione di fallimento, a rendere tali atti inefficaci nei confronti della massa, con effetto retroattivo. Anche nel pagamento del terzo è, pertanto, ravvisabile una potenziale idoneità ad incidere sulla 'par condicio', purché, di esso, possa legittimamente predicarsi una effettiva relazione/interazione con il patrimonio del fallito (come nel caso di pagamenti eseguiti con denaro di quest'ultimo, ovvero con denaro proprio del terzo, che abbia, però, successivamente, esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento, con recupero del relativo importo), realizzandosi, in tal caso, un depauperamento del patrimonio del fallito stesso, mentre, in assenza di tale relazione, detto pagamento assume veste di atto del tutto 'neutrò rispetto ai creditori, non comportando ne' una riduzione dell'attivo, ne' un incremento del passivo, con conseguente, strutturale inidoneità ad incidere sulla 'par condicio' assicurata dalla legge speciale, con conseguente insuscettibilità di revoca ex art. 67 legge fall." (Cass., sez. 1^, 22 gennaio 1999, n. 570, m.
522517).
Il fatto che il debito della Casiltex fosse stato pagato da terzi, come dedotto dalla curatela Fisac, non è di per sè rilevante, perciò, ai fini di escludere la revocabilità del pagamento controverso, se non viene individuata la persona che lo effettuò. E poiché neppure nel ricorso per cassazione la curatela Fisac ha offerto indicazioni in proposito, ne consegue che permane la inammissibilità della prova testimoniale dedotta.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. lamentando che la copia del libro giornale prodotta in giudizio manca dell'attestazione di conformità all'originale, sicché manca la prova della regolare tenuta della contabilità, e comunque non è opponibile al curatore della Calsitex, perché l'art. 2710 c.c. riconosce le scritture contabili idonee alla prova solo nei rapporti tra imprenditori. Anche questo motivo è infondato.
Quanto all'efficacia probatoria delle scritture contabili della Casiltex, la cui copia, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, è attestata conforme agli originali, occorre, invero, distinguere tra la posizione del curatore della stessa Casiltex, che agisce in revocatoria, e la posizione del curatore della Fisac, che alla revocatoria resiste.
In realtà non si pongono problemi di opponibilità al curatore della Casiltex dei libri contabili, atteso che egli stesso li ha prodotti in giudizio, per avvalersene come prova a sostegno dell'azione revocatoria promossa. E infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "nella revocatoria fallimentare, è rimesso al libero apprezzamento del giudice del merito, ai sensi dell'art. 2710 c.c., lo stabilire se le scritture contabili, tenute dall'imprenditore fallito, siano idonee o meno a far prova in favore della curatela" (Cass., sez. 1^, 13 ottobre 1982, n. 5272, m. 423085, Cass., sez. 1^, 12 agosto 1976, n. 3019, m. 381794). D'altro canto la convenuta curatela della Fisac, che sostiene non essere a lei opponibili quei libri contabili, neppure può fondatamente dedurre di essere terza rispetto a un pagamento che ha direttamente ricevuto in sostituzione della fallita Fisac. E, quindi, deve concludersi per la piena efficacia probatoria dei libri contabili prodotti in giudizio.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'art. 2710 c.c è inapplicabile al curatore fallimentare solo quando egli non subentri nella posizione sostanziale e processuale del fallito, assumendo la qualità di terzo (Cass., sez. 1^, 26 maggio 1987, n. 4703, m. 453350, Cass., sez. 1^, 28 maggio 1997, n. 4729, m. 504741, Cass., sez. 1^, 14 gennaio 1999, n. 352, m. 522299); la norma è invece applicabile in ogni caso in cui il curatore agisce in sostituzione dell'imprenditore fallito, come "quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento, riguardando la prova, anche in tal caso, un rapporto sorto tra imprenditori e non tra il curatore e l'imprenditore "in bonis" (Cass., sez.1^, 13 aprile 2001, n. 5529, m. 545912).
Sicché, quando, come nel caso in esame, il curatore riceva il pagamento di un credito del fallito e sia poi a sua volta convenuto in revocatoria fallimentare, deve ritenersi che egli subentri appunto nella posizione sostanziale e processuale del fallito, cui le scritture contabili regolarmente vidimate sono opponibili a norma dell'art. 2710 c.c. Si deve, pertanto, concludere con il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole quanto agli onorari in complessivi Euro 1.500,00, quanto alle spese in Euro 47,14.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003