Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2003, n. 142
CASS
Sentenza 10 gennaio 2003

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L'art. 2710 cod. civ. - il quale dispone che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa - trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento, riguardando la prova, anche in tal caso, un rapporto sorto tra imprenditori e non tra il curatore e l'imprenditore "in bonis".

La revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito "ex" art. 67 legge fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento, con recupero del relativo importo, essendo in tali casi ravvisabile una potenziale idoneità di detto pagamento ad incidere sulla "par condicio", stante la configurabilità di una effettiva relazione / interazione con il patrimonio del fallito. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile per genericità una prova testimoniale dedotta ai fini di dimostrare che il pagamento era stato eseguito da un terzo, trattandosi, appunto, di circostanza di per sè non rilevante ai fini di escludere la revocabilità del pagamento controverso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2003, n. 142
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 142
    Data del deposito : 10 gennaio 2003

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