Sentenza 13 aprile 2001
Massime • 1
L'art. 2710 cod. civ.- il quale dispone che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa - trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento, riguardando la prova, anche in tal caso, un rapporto sorto tra imprenditori e non tra il curatore e l'imprenditore "in bonis".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5529 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GOLEM ELETTRONICA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso l'avvocato MOLAIOLI CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSA MARIO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO CENTRO INFISSI S.n.c. di IN VA & C., in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MIRELLA VIALE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 712/99 del Giudice di pace di GENOVA, depositata il 02/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/01/2001 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Molajoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso del Fallimento Centro Infissi s.n.c., fondato su fattura e bolla di accompagnamento, il Giudice di Pace di Genova, con decreto 12.02.1998, ingiungeva alla GO EL s.r.l. il pagamento della somma di lire 550.000, oltre interessi e spese, con decreto munito di provvisoria esecuzione.
Con citazione, notificata il 7 aprile 1998, la EN EL proponeva opposizione, assumendo di non aver richiesto alla Centro Infissi s.n.c. nessuna fornitura di materiale e che, pertanto, nulla era dovuto.
Con sentenza, depositata in cancelleria il 2 aprile 1999, il giudice di pace adito respingeva l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso tale sentenza la GO EL s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Il Fallimento Centro Infissi s.n.c. di IN GI & C. ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., 118 Disp. Att. c.p.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2699, 2698 e 2710 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.. Lamenta la ricorrente che il giudice a quo abbia ritenuto prova scritta idonea, avente valore probatorio anche nel giudizio di opposizione, l'estratto autentico delle scritture contabili, non elencato tra gli atti prodotti con il decreto ingiuntivo, ma ritenuto dal giudice allegato al momento della pronuncia del decreto stesso, sul rilievo che questo era stato emesso in data successiva a quella del rilascio dell'estratto autentico.
La mancata produzione e la conseguente inesistenza nel processo dell'estratto notarile summenzionato imporrebbe di escludere (contrariamente a quanto reputato dal giudice a quo) che si possa raffrontare la data dello stesso con altri documenti e atti del giudizio, siano essi della fase monitoria che di quella di cognizione.
L'estratto in questione, in ogni caso, non avrebbe alcun valore probatorio, atteso che, al momento della richiesta del decreto ingiuntivo, la Centro Infissi s.n.c. era già stata dichiarata fallita, per cui, essendo cessata ogni attività di impresa, non era più applicabile l'art. 2710 c.c.. Tale norma, peraltro, non attribuirebbe valore probatorio assoluto, a favore dell'imprenditore, agli estratti notarili delle scritture contabili, ne' tali produzioni comporterebbero l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an e sul quantum.
Pertanto, erroneamente il giudice a quo avrebbe ritenuto idoneo a provare l'an delle avverse pretese creditorie un documento destinato ad avere, in ipotesi di contestazione, valore meramente indiziario se non confermato ed integrato in sede istruttoria da chi - controparte - era onerato dell'onere probatorio ex art. 2967 c.c.. Detto giudice, assumendo che "non risulta provata l'asserita non ricezione da parte della opponente della merce di cui è causa", avrebbe addirittura addossato alla attuale ricorrente oneri probatori che incombevano a controparte in relazione ai quali mai esso ricorrente aveva manifestato il suo consenso ad inversioni di sorta ex art. 2698 c.c.. Inoltre le risultanze dell'istruttoria orale (totalmente disattese dal giudice a quo) confermerebbero che controparte non aveva raggiunto la prova del fatto costitutivo del credito fatto valere. Infine, secondo la ricorrente, il giudice di pace avrebbe addossato all'opponente le conseguenze dello stato di incertezza sull'an conseguente alla insufficienza della prova sui fatti costitutivi della pretesa creditoria, situazione che, invece, avrebbe imposto il rigetto delle domande di controparte.
Il ricorso è infondato.
Si afferma nella sentenza impugnata che il Fallimento Centro Infissi di IN GI & C. s.n.c. ha allegato al ricorso, depositato il 23 gennaio 1998 - contenente la richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti della GO EL s.r.l. - unitamente ad altri atti, la fattura n. 99 del 30 novembre 1996 e la relativa bolla di accompagnamento, sottoscritta soltanto dal vettore: RA Ivo. Si afferma altresì che, l'estratto del libro giornale della società Centro Infissi, autenticato dal notaio Alfonso d'Aquarone di Genova in data 6 febbraio 1998, relativo alla fornitura di materiale alla GO EL s.r.l., pur non essendo indicato tra le produzioni, doveva ritenersi allegato agli atti nel momento in cui il decreto ingiuntivo è stato emesso, in considerazione che questo porta la data del 12 febbraio 1998 e, quindi, una data successiva a quella del rilascio dell'estratto autentico.
Tale motivazione appare logica ed idonea ad escludere che il documento de quo, come invece sostenuto dal ricorrente, non sia stato mai prodotto in giudizio.
Con ulteriore profilo di censura si sostiene la inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 2710 cod. civ. - il quale dispone che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa - poiché, nel momento in cui è stata chiesta da controparte l'emissione dell'ingiunzione in questione, la Centro Infissi s.n.c. non svolgeva più attività d'impresa, essendo già stata dichiarata fallita.
Al riguardo sarebbe sufficiente osservare che, essendo la controversia di valore inferiore a due milioni di lire, la sentenza emessa dal giudice di pace costituisce una pronuncia secondo equità, che alla stregua del condivisibile orientamento di questa corte, espresso a sezioni unite (cfr. Cass. n. 716 del 1999), è impugnabile per cassazione, con riferimento agli errores in iudicando, limitatamente alla violazione delle norme costituzionali e di quelle comunitarie, ove di rango superiore a quelle ordinarie, e, con riferimento agli errores in procedendo, per la violazione delle norme processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio.
Pertanto la censura in esame, con la quale si denuncia un errore in iudicando, è inammissibile, non riguardando tale censura la violazione di una norma costituzionale o comunitaria. Ritiene comunque il collegio che correttamente il giudice a quo ha applicato, nel caso di specie, l'art. 2710 cod. civ., non sussistendo alcuna plausibile ragione per escluderne l'applicabilità nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento, ossia sorto tra imprenditori, e non tra il curatore e l'imprenditore in bonis.
Circa il valore probatorio del documento in questione, contestato dalla società ricorrente, è sufficiente rilevare che la sua efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2710 cod. civ. è rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 1106/75; Cass. n. 3499/87). Giova ancora rilevare che il giudice a quo ha ritenuto provato il credito azionato dalla società fallita valutando tutti gli elementi probatori offerti dal curatore del fallimento, per cui il documento in questione non costituisce l'unico elemento probatorio, ma uno degli elementi che, insieme ad altri elementi, acquisiti anche attraverso la assunzione di prova testimoniale, ha convinto il giudice del fondamento della pretesa del fallimento e di tale suo convincimento ha dato adeguata e logica motivazione, senza, peraltro, addossare alla società attuale ricorrente, come invece da questa dedotto, oneri probatori incombenti al fallimento sopraindicato. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto e la società ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, che appare giusto liquidare in complessive lire 641.600, di cui lire 500.000 per onorario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessive lire 641.600, di cui lire 500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2001