Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2002, n. 4302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4302 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
CORTE DI CASSAZIONE Aula 'B' Rictuesto coma saakc REPUBBLICA ITALIANA dal Sig.. IL SOLE 24 ORE perdiritti 077 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1126 MAR 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE danno da illecito extracontrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12603/00 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Michele LO PIANO Consigliere - Cron. 10084 Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere 988 /02 Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 29/01/02Dott. Gianfranco MANZO Consigliere 2 3 0 ha pronunciato la seguente SENTENZA 04 sul ricorso proposto da: AS NO, elettivamente domic lato in ROMA VIA €0.77 1.1500 CANCELLERIA PORTUENSE 104, presso la Sig.ra IA DE ANGELIS, difeso dall'avvocato DAMIANO NIEDDU, giusta delega in atti;
1030883 ricorrente
contro
AL NA, GENERALI ASSIC SPA;
- intimati avverso la sentenza n. 500/99 del Tribunale di SASSARI, emessa 1'08/10/99 e depositata il 15/10/99 (R.G. 2002 774/97); 266 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge. RILEVATO che è proposto ricorso per cassazione av- verso la sentenza del tribunale di Sassari reiettiva dell'appello di ET AS contro la sentenza n. 208/96 con la quale il giudice di pace di Sassari aveva rigettato la sua domanda di risarcimento del danno de- rivato da scontro tra autoveicoli ed accolto quella ri- convenzionale di AN Vanali;
che il P.M. ha chiesto che il ricorso sia rigettato con decisione da adottarsi in camera di consiglio RITENUTO che con l'unico motivo di ricorso il ri- corrente deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c., 18 e 23 1. 24.12.1969, n. 990 si duole che il tribunale abbia escluso la ricorrenza del litisconsorzio necessario del proprio assicuratore in ordine alla domanda riconvenzionale della convenuta, sostenendo che, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, la partecipazione al giudizio è necessaria anche nel caso in cui dell'assicuratore l'azione sia promossa nei confronti dell'assicurato; che, invece, secondo un principio ampiamente conso- 2 lidato a far data da Cass., 14 giugno 1977, n. 2473, l'art. 23 della legge n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli pre- vede il litisconsorzio necessario dell'assicurato solo per il caso che il danneggiato abbia esercitato l'azione diretta contro l'assicuratore e che non è per contro necessario che il contraddittorio sia integrato nei confronti dell'assicuratore se il danneggiato abbia agito contro l'assicurato ai sensi degli artt. 2043 e SS. C.C.; che, a sostegno del diverso assunto del ricorrente, non vengono prospettati motivi diversi o ulteriori ri- spetto a quelli già in precedenza esaminati dalla corte di legittimità e che, in particolare, l'esigenza di ga- ranzia del creditore è assicurata dalla riconosciutagli facoltà di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, in base ad una scelta che evidentemente compete solo a lui;
CONSIDERATO che
, dunque, il ricorso è manifestamen- te infondato e che, in difetto di esercizio di attività difensiva da parte degli intimati, non v'è luogo per pronunciare sulle spese;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89; 3
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Roma, 29 gennaio 2002 Il consigliere estensore Il presidente Depositata in Cancelleria 26.3.07 IL CANCELLIERE C1 L CANCELLIERE C1 Gina Casoll GONTE GUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenziadelle Entrate di Roma 2 il 17 1. 2012 serie 4 al n. 2129/versate € 145 44 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 19,33 TOT. 139,44 6,00 T45,44 806T