Sentenza 11 luglio 2008
Massime • 1
In tema di applicazione del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 è irrilevante la circostanza che il condannato, detenuto in virtù di un cumulo comprensivo di pene per reati legittimanti l'applicazione del predetto regime e per altri reati, abbia già espiato la parte di pena relativa ai primi reati, tenuto conto non solo del principio di unicità della pena di cui all'art. 76, comma primo, cod. pen., ma anche delle specifiche finalità di ordine e sicurezza del regime differenziato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2008, n. 35564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35564 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
64 PRIMA SEZIONE PENALE 35564 /08 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 11/07/2008
SENTENZA
N. 2234/08
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. BARDOVAGNI PAOLO
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA
" N. 005756/2008 2.Dott. ROMBOLA' MARCELLO
3. Dott. CASSANO MARGHERITA 11
4.Dott. PIRACCINI PAOLA 11
1с
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE LA REPUBBLICA PRESSO
CORTE D'APPELLO di NAPOLI
nei confronti di:
N. IL 27/10/1964 1) LA NT ANTONIO
avverso ORDINANZA del 19/12/2007
TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere
ROMBOLA MARCELLO lette/sentile le conclusioni del P.G. Dr. A n ularella, che ha die обо 0 опелевашио элина либо dell отквата забедноте la Trauersione degli atti af D ual & Fogli a & Narona.-
C
Ricorreva per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Napoli, deducendo violazione di legge sia sotto il profilo della competenza territoriale, spettante al TdS di AR (al cui carcere il LA EN era stato assegnato con il provvedimento ministeriale in oggetto), sia sotto il profilo della irrilevanza, ai fini dell'art. 41-bis Op, dell'eventuale espiazione della pena relativa a reati implicanti il regime differenziato (non consentito a tal fine lo scioglimento del cumulo, sia per il principio dell'unicità della pena sia per la ratio stessa della norma, intesa ad impedire la permanenza di collegamenti malavitosi).
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condivisi entrambi i motivi di ricorso, chiedeva, in accoglimento del primo (assorbente), l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di AR.
Con memoria di replica la difesa del LA EN osservava come al momento della notifica del provvedimento ministeriale l'interessato fosse ancora a Napoli, mentre nulla diceva il decreto sulla sua destinazione (circostanza contraria avrebbe dovuto essere provata dal ricorrente). Ribadiva inoltre che a quella data il LA EN aveva espiato per intero la pena ex art. 416 bis Cp e pertanto non era più detenuto per reati implicanti il regime differenziato.
Sul reclamo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, dove veniva presentato quando il reclamante era detenuto un quel di LI (solo in seguito sarebbe stato trasferito presso la C.c. di AR).
Il ricorrente sostiene la diversa competenza territoriale (del Tribunale di Sorveglianza di AR) in forza del novellato disposto del comma 2-quinquies dell'art. 41-bis Op (introdotto dalla legge 279 del 23/12/02), ma non comprova la premessa di fatto (ex adverso contestata) e cioè la diversa assegnazione del detenuto da parte del decreto ministeriale.
Ferma dunque la competenza a decidere del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, nel merito il ricorso è fondato: per condivisa giurisprudenza di legittimità (per tutte: Cass., sez. I, c.c. 13/10/05, dep. 31/10/05, n. 39776, Stolder) in tema di applicazione del regime speciale ex art. 41-bis Op deve ritenersi irrilevante la circostanza che il condannato, detenuto in virtù di un cumulo comprensivo di pene per reati legittimanti l'applicazione del regime di detenzione e per altri reati, abbia già espiato la parte di pena relativa ai reati ostativi, attesi non solo il principio dell'unicità della pena di cui all'art. 76, co. 1, Cp, ma anche le specifiche finalità (di ordine e sicurezza) del regime differenziato (quelle di prevenire ed impedire i collegamenti fra detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali, nonché fra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in libertà). Per tali profili non rileva il momento in cui, prima o dopo il decreto applicativo, l'espiazione della pena per il reato ostativo si è compiuta. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo esame al giudice territorialmente indicato, che si atterrà ai principi sopra indicati.
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annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al competente Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Roma, 11/7/08 Icons. est.est. Il Presidente
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IN CANCELLERIA
1 7 SET. 2008
IL CANCELLIERE