Sentenza 19 ottobre 2018
Massime • 1
È inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza, giustificata da impedimento dell'imputato, inoltrata a mezzo fax, stante la previsione di cui all'art. 121 cod. proc. pen., che statuisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato dall'art. 150 del codice di rito ai funzionari di cancelleria.
Commentario • 1
- 1. Quando è configurabile l’aggravante del mezzo fraudolentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 marzo 2021
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 625, c. 1, n. 2) Il fatto La Corte di Appello di Potenza confermava una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Matera nei confronti di un imputato per un reato di furto aggravato di un paio di scarpe commesso con destrezza ai danni di un esercizio commerciale. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato con unico atto, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge,in relazione al difetto assoluto di pronuncia in merito alla richiesta di differimento del processo per legittimo impedimento del difensore ex art. 420-ter c.p.p. inviata a mezzo fax e che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2018, n. 26100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26100 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2018 |
Testo completo
26 100-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente UDIENZA PUBBLICA ANTONIO PRESTIPINO Dott. DEL 19/10/2018 - Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO SENTENZA- Rel. Consigliere - Dott. LUCIANO IMPERIALI N. 2890 - Consigliere - Dott. ANNA MARIA DE SANTIS REGISTRO GENERALE - Consigliere N. 26031/2018 Dott. MARIA DANIELA BORSELLINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI AN N. IL 11/07/1977 avverso la sentenza n. 4157/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 20/04/2017 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/10/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI DELIA CARDIRUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per i ssibiliti e يلا Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. SI LI propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 20/4/2017, con la quale la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale monocratico di Roma del 15/7/2011 ed appellata dallo stesso SI, ha assolto quest'ultimo dal reato di danneggiamento ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed ha confermato il giudizio di penale responsabilità in ordine al tentativo di truffa ai danni di Di ME DA, rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia e confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Il SI solleva quattro motivi di impugnazione:
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla citazione a giudizio dello stesso ricorrente per l'udienza dinanzi alla Corte di appello, per essere stata effettuata la notifica della citazione presso lo studio del difensore, pur avendo dichiarato domicilio il ricorrente presso la propria abitazione.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il SI deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non essere stata riconosciuta la nullità del giudizio di primo grado pur in presenza di un'istanza di rinvio dell'udienza del 25/3/2011 perché lo stesso si trovava sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Cerveteri in virtù di ordinanza del 3/3/2011 ed aveva inviato al giudice competente un'istanza di autorizzazione ad uscire dal territorio predetto per L raggiungere l'udienza, istanza ritenuta dalla sentenza impugnata tardiva ed irrituale perché inviata a mezzo fax.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione di legge in considerazione dell'omessa citazione del difensore di fiducia nominato con l'elezione di domicilio, sia pure indicando erroneamente l'avv. ZI, sostituito invece da difensore di fiducia finché non è comparso in udienza l'avv. OZ.
2.4. Con l'ultimo motivo di ricorso il SI deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non essere stata concessa la sospensione condizionale della pena sulla base dell'assenza di segni di resipiscenza che non consentirebbero prognosi favorevole sulla sua futura condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto, atteso che la notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello (Sez. 6, n. 490 del 02/12/2016, Rv. 268809, che ha precisato che tale conclusione è giustificata dalla natura fiduciaria del rapporto esistente tra l'imputato ed il difensore di fiducia, mentre va ritenuta omessa la notifica eseguita presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., e assoluta ed insanabile la conseguente nullità; cfr. anche Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271771).
3.2. E' inammissibile per la sua manifesta infondatezza anche la doglianza avente ad oggetto il mancato riconoscimento della nullità del giudizio di primo grado pur in presenza di un'istanza di rinvio dell'udienza del 25/3/2011 perché lo stesso si trovava sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Cerveteri in virtù di ordinanza del 3/3/2011 ed aveva inviato al giudice competente un'istanza di autorizzazione ad uscire dal territorio predetto per raggiungere l'udienza, ritenuta dalla sentenza impugnata tardiva ed irrituale perché inviata a mezzo fax. L'istanza di rinvio dell'udienza inoltrata a mezzo fax è, infatti, inammissibile in virtù della previsione di cui all'art. 121 cod. proc. pen. che statuisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria;
mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato dall'art. 150 del codice di rito ai funzionari di cancelleria (Sez. 5, n. 11787 del 19/11/2010, Rv. 249829; Sez. 5, n. 38968 del 11/10/2005, Rv. 232555).
3.3. Il motivo di ricorso con il quale il SI si duole dell'omessa citazione, nel giudizio di primo grado, del difensore di fiducia nominato è, invece, inammissibile per la sua manifesta infondatezza, conseguente all'irritualità di tale nomina, avendo la sentenza impugnata adeguatamente evidenziato l'errore materiale in cui era incorso lo stesso ricorrente indicando nel verbale di elezione di domicilio il difensore di fiducia con il cognome di ZI anziché con quello di OZ, errore che aveva determinato la nomina di un difensore di ufficio e poi era stato chiarito dallo stesso difensore presentatosi nel corso della prima udienza e presente nelle successive.
3.4. L'ultimo motivo di ricorso è, infine, inammissibile perché attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata, che ha negato l'invocato 2 beneficio della sospensione condizionale della pena sulla base sia della recidiva che dell'assenza di segni di resipiscenza tali da consentire una prognosi favorevole sulla futura condotta del ricorrente. Anche l'assunto del ricorrente secondo cui si sarebbe valorizzato a tali fini reati per i quali si era trovato in stato di detenzione durante il processo, per i quali sarebbe stato poi assolto non può ritenersi determinante, sia perché il SI al momento dei fatti era comunque recidivo, sia perché in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere dell'imputato, desumendola anche da precedenti giudiziari non definitivi (Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Rv. 265613).
4. All'inammissibilita' del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in data 19 ottobre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Luciano Imperiali Dott. Antonio Prestipino DEPOBITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 13 GIU, 2019 IL CANCELLIERE R Claudia Pianetti P U S D R O C 3