Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2018, n. 26100
CASS
Sentenza 19 ottobre 2018

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Massime1

È inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza, giustificata da impedimento dell'imputato, inoltrata a mezzo fax, stante la previsione di cui all'art. 121 cod. proc. pen., che statuisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, è riservato dall'art. 150 del codice di rito ai funzionari di cancelleria.

Commentario1

  • 1Quando è configurabile l’aggravante del mezzo fraudolento
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 marzo 2021

    (Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 625, c. 1, n. 2) Il fatto La Corte di Appello di Potenza confermava una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Matera nei confronti di un imputato per un reato di furto aggravato di un paio di scarpe commesso con destrezza ai danni di un esercizio commerciale. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato con unico atto, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge,in relazione al difetto assoluto di pronuncia in merito alla richiesta di differimento del processo per legittimo impedimento del difensore ex art. 420-ter c.p.p. inviata a mezzo fax e che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2018, n. 26100
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26100
Data del deposito : 19 ottobre 2018

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