Sentenza 10 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2004, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FONDERIA FRATELLI VELO S.R.L., corrente in Vicenza, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. LI LO, assistita e rappresentata dall'avv.to Claudio Toniolo del Foro di Vicenza;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro pro tempore, difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, legalmente domiciliata;
- intimata -
avverso la sentenza n. 75/2000 pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia, Sez. 1^ Civ., depositata il 21 gennaio 2000 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/03 dal Relatore Consigliere Dott. Giuseppe Marinucci;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.04.1995, la Fonderia Fratelli LO S.r.l. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Venezia, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, chiedendo la restituzione delle somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società dal 1987 al 1992. Riteneva infatti detta tassa in contrasto con la Direttiva Comunitaria 17 luglio 1969, 69/335/CEE.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 1174/1996, condannava l'Amministrazione convenuta a rifondere alla società la somma di lire 18.500.000, oltre agli interessi legali dalla data di notifica della citazione al saldo.
Avverso detta sentenza proponeva appello l'Amministrazione chiedendo, tra l'altro, che in riforma della sentenza appellata venisse accolta l'eccezione di decadenza ex art. 13 D.P.R. 641/1972 disattesa dal Giudice di primo grado.
Resisteva la società contribuente e proponeva appello incidentale ritenendo che gli interessi dovessero decorrere dal giorno dei vari pagamenti o dal giorno della presentazione in sede amministrativa della domanda di rimborso.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza 75/2000 depositata il 21 gennaio 2000, accoglieva in parte sia l'appello principale che quello incidentale e, in parziale riforma di quanto stabilito dai giudici di primo grado, condannava l'Amministrazione a pagare la somma di lire 10.500.000 con gli interessi legali dal 24 dicembre 1992 al saldo. Contro detta sentenza ricorreva per Cassazione la società con ricorso corroborato da tre motivi.
Non svolgeva attività difensiva l'intimata Amministrazione.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la società ha denunciato la "violazione di legge: art. 13 D.P.R. 641/1972 e art. 2966 Codice civile. Carente e contraddittoria motivazione".
La Corte di Appello di Venezia ha infatti ritenuto che l'istanza di rimborso relativa ai versamenti effettuati per gli anni 1989, 1990 e 1991, spedita con raccomandata semplice dalla società in data 2 luglio 1991, non potesse essere accettata in quanto la ricorrente non avrebbe provato la ricezione della stessa da parte dell'Intendenza di Finanza di Vicenza, decadendo così del diritto al rimborso della somma relativa al 1989.
Tale decisione sarebbe, secondo la società, da censurare, poiché con la spedizione dell'istanza di rimborso a mezzo del servizio postale avrebbe posto in essere l'unica fattispecie richiesta dalla norma di cui all'art. 13 D.P.R. 641/1973. Il motivo è infondato.
Nella sentenza leggesi: "La società appellata ha prodotto, in fotocopia, i bollettini dei versamenti effettuati, dalla società incorporata il 30.6.1989 (lire 3.500.000), dalla società incorporante il 30.6.1987 (lire 1.000.000) ed il 30.6.1988 (lire 3.500.000), dalla società risultante dalla fusione il 28.6.1990, il 27.6.1991 e il 26.6.1992 (ognuno di lire 3.500.000); un'istanza di rimborso dei pagamenti del 1989, 1990, e 1991, della quale non ha provato la ricezione da parte dell'Intendenza di Finanza di Vicenza, cui era indirizzata;
altra istanza di rimborso, spedita alla medesima Intendenza il 23.12.1992 e recapitata il giorno successivo, relativa ai versamenti del 1989, 1990, 1991 e 1992.
Ne consegue, che l'appellata è incorsa nella decadenza del diritto al rimborso degli indicati pagamenti eseguiti nel 1987, 1988 e 1989, non interessati da domande tempestive, mentre, con la seconda delle menzionate istanze, l'ha evitata relativamente ai pagamenti della tassa per le restanti tre successive annualità".
È insegnamento costante di questa Corte che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. In virtù del principio di autosufficienza è onere del ricorrente che deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate, nonché indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse. I vizi rilevati, inoltre, non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove espresso dal giudice rispetto a quello preteso dalla parte, atteso che spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. L'art. 360 n. 5 non conferisce, infatti, alla Corte di Cassazione la facoltà di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere esclusivamente quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr. Cass. 2222/2003 - Cass. 3284/2003). Nel caso di specie, pertanto, trattasi di censura su circostanze di fatto, e come tale non denunciatale in Cassazione ma oggetto, se del caso, di giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c.. Del resto il comportamento della ricorrente comprova gli assunti riportati in sentenza: la duplicazione dell'istanza di rimborso evidenzia come la stessa società avesse ben chiaro che la prima istanza di rimborso non era pervenuta alla destinataria Amministrazione e che pertanto la stessa era inefficace e improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico.
Il motivo è infondato anche in relazione alla dedotta violazione di legge. E giusta la giurisprudenza di questa Corte che può considerarsi tempestiva l'istanza di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione annuale nel registro delle imprese che sia stata spedita nel termine triennale previsto dall'art. 13 DPR 26 ottobre 1972 n. 641, a mezzo del servizio postale, senza che rilevi la circostanza che la stessa sia pervenuta all'ufficio destinatario oltre i termini di legge (cfr. Cass. 8012/2003 - Cass. 7207/2003). Ma è pure indiscutibile che l'istanza deve effettivamente pervenire all'Amministrazione: il contribuente deve, cioè, fornire, con ogni mezzo, la prova della ricezione;
essendo al riguardo sufficiente, allorquando l'invio sia avvenuto con semplice plico raccomandato (senza avviso di ricevimento), l'attestazione di avvenuta consegna rilasciata dall'ufficio postale (cfr. Cass. 11463/2001 - Cass. 11362/2001 - Cass. 1691/2000). Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato violazione di legge relativamente all'art. 2 D.P.R. 1199/1971, atteso che detta normativa, valida a parere della società per tutti i ricorsi amministrativi, disporrebbe che qualora il ricorso sia inviato a mezzo posta la data di spedizione faccia fede quale data di presentazione.
Con il terzo motivo la società ha denunciato la violazione di norme di diritto, art. 2729 Codice Civile e art. 116 C.p.c.: omessa e/o carente valutazione della prova. Omessa e/o carente motivazione circa un punto decisivo della controversia;
atteso che, secondo la ricorrente, l'attestazione della spedizione di istanza di rimborso con il rilascio di apposita ricevuta da parte dell'ufficio postale sarebbe idonea a sorreggere la presunzione del suo arrivo a destinazione anche in mancanza di avviso di ricevimento. Nè l'Amministrazione avrebbe offerto al giudice elementi contrari alla presunzione di ricezione e neanche alcun elemento di segno contrario, idoneo a superare tale presunzione, risulterebbe emergere dall'esame delle prove documentali prodotte in giudizio dalle parti. Nei motivi due e tre del ricorso, dei quali è opportuna la trattazione congiunta, essendo gli stessi intrinsecamente e logicamente connessi, la ricorrente ha riproposto in diversa forma le medesime censure articolate nel primo motivo;
i detti motivi debbono ritenersi assorbiti, ed in ogni caso infondati e da rigettarsi, alla luce delle motivazioni svolte in relazione al primo motivo. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004