Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 2
In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem", e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando, per converso, necessario, a fini di usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
La presunzione legale di condominialità stabilita per i beni elencati nell'art. 1117 cod. civ., la cui elencazione non è tassativa, deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, il proprietario che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l'onere di dare la prova di tale diritto. A tal fine, è necessario un titolo d'acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene, mentre non sono utilizzabili i dati catastali , utili solo come concorrenti elementi indiziari di valutazione a fornire la prova richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2001, n. 8152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8152 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
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per diritti 16000 2001 - controricorrente il 18.06.01 IL CANCELLIERE 411 avverso la sentenza n. 159/98 della Corte d'Appello di -1- NAPOLI, depositata il 23/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato Raffaele RASCIO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale bill.al Sig. per diritti L. 28000 + 818 LIRE 2000 il 14 SET, 2001 CANCELLERIA IL CANCELLIERE BE145616 LIRE 10000 LIRE 2000 t s e й е ę l AX438050 BE145617 u u Y q BE145618 LIRE 10000 LIRE 2000 CANCELLERY CANCELLERIA AX438043 BE145613 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Vito Di TR, con atto di citazione notificato il 17 febbraio 1984, esponendo di essere comproprietario, in ragione della metà indivisa, di un fabbricato rurale con annessi comodi e circostante spiazzo sito in Forio D'Ischia, alla contrada Spadara, convenne FA LT, proprietario dell'altra metà indivisa dei suddetti immobili, innanzi al Tribunale di Napoli, per sentir disporre lo scioglimento della comunione. Il convenuto, costituendosi in giudizio, dichiarò di non opporsi alla domanda, ma rivendicò l'esclusiva sua proprietà, in virtù di usucapione ordinaria, di un terreno, che, pertanto, chiese di escludere dalla divisione. Al contrario, lo stesso convenuto, instò per l'inclusione tra i beni da dividere di una zona т catastalmente intestata all'attore, ma е asseritamente a servizio della proprietà comune. ищ L'adito Tribunale dichiarò non comodamente ч divisibile il compendio immobiliare e lo attribui al Di TR per il valore di mercato di L.380.000.000; nella massa dei beni comuni incluse il fondo rivendicato in proprietà esclusiva dal convenuto, mentre escluse, perché ritenuta di 3 proprietà esclusiva dell'attore, la zona antistante i palmenti, che il convenuto riteneva comune in quanto destinata a servizio della proprietà comune. Proposero appello principale il LT ed appello incidentale il Di TR e la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza non definitiva resa in data 23 gennaio 1998, ha rigettato l'appello principale, relativamente ai motivi quarto e quinto, riferentisi, rispettivamente, alla pretesa del LT di esclusione di un fondo dalla divisione e di inclusione della zona antistante i palmenti, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio in ordine agli altri motivi dell'appello principale ed all'appello incidentale nonché per il regolamento delle spese processuali. Quanto alla pretesa di proprietà esclusiva su . di un fondo avanzata dal LT, il giudice т и d'appello ha Osservato che la prova per testi д offerta dall'appellante era inidonea a dimostrare и la fondatezza della pretesa, essendo diretta ч soltanto a provare che il LT aveva posseduto e coltivato direttamente o per mezzo dei suoi germani il fondo, mentre era necessario provare il possesso esclusivo ed animo domini, incompatibile col 4 permanere del compromesso del Di TR. In ordine, poi, alla richiesta di inclusione nella massa dello spazio antistante i palmenti, la corte di merito ha ritenuto che la prova per testi richiesta dall'appellante, volta a dimostrare che lo spazio era stato sempre usato dal LT e dal Di TR in funzione dell'uso dei palmenti e della cantina comuni, era del tutto generica ed inidonea a provare l'asserito compossesso ventennale della zona, bensì solo l'uso di essa a servizio di beni comuni, il che, ad avviso della Corte d'Appello, era palesemente ininfluente ai fini cui mirava la pretesa del LT. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il LT, affidandosi a due motivi. L'intimato, Di TR, resiste con controricorso. V'è memoria illustrativa per il ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE т и Col primo motivo il ricorrente censura в 1'impugnata sentenza per violazione e falsa и applicazione degli artt. 112, 112, 115 e 116 cod. ч proc. civ., 1140, 1102 e 1158 cod. civ. nonché per insufficiente e contraddittoria motivazioneomessa, e per "vizio logico", adducendo che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto irrilevante, al fine di 5 accertare l'acquisto per usucapione, da parte di esso ricorrente, della proprietà esclusiva del fondo, la prova per testi richiesta, poiché tale prova era idonea a dimostrare l'esercizio in via esclusiva di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, mirando a provare che esso ricorrente e, prima di lui, il suo dante causa a titolo ereditario avevano coltivato il fondo in via esclusiva, facendone propri tutti i frutti, senza alcuna ingerenza di altri. Peraltro, Osserva il ricorrente, per pervenire alla conclusione censurata, la corte di merito ha ritenuto di trovare conforto nella sentenza n.10294 del 1990 di questa Suprema Corte, affermando che era necessaria "la prova di un possesso esclusivo ad animo domini, incompatibile col perdurare del compl esso altrui". Al riguardo, il ricorrente rileva che: a) ritenendo l'incompatibilità col perdurante compossesso del Di TR, il giudice d'appello ha violato l'art. 115 cod. proc. civ., avendo posto a fondamento della decisione una - quella del fondamento della decisione для circostanza una circostanza. quella del fenomeno del compossesso del Di TR www. non solo non provata, ma decisamente negata da esso ricorrente con 6 l'affermazione di un proprio possesso esclusivo;
b) il richiamo alla sentenza di questa Suprema Corte è improprio, poiché detta decisione, escludendo la necessità di una interversio possessionis, ritiene sufficiente, al pari di altre decisioni, l'estensione del possesso in termini di esclusività, dovendosi il possesso del compossessore concretarsi in atti tali da evidenziare un possesso esclusivo, esercitato animo domini, e non soltanto in atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo partecipante anche in atti familiarmente tollerati dagli altri. La censura è fondata. Costituisce in giurisprudenza ius receptum il condiviso principio di diritto dal quale non si discosta la sentenza n.10294/1990 di questa Suprema Corte, menzionata dalla Corte d'Appello - secondo т е cui "in tema di compossesso, il godimento esclusivo л s della cosa comune da parte di uno dei u compossessori, non è, di per sé, idoneo a far r ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando, per converso, 7 necessario, ai fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed obbiettivamente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'usucapione del bene" (Cass. 18 febbraio 1999, n.1367; conformi: Cass. 23 giugno 1999, n.6382; Cass. 16 luglio 1983). Pertanto, sebbene non siano richiesti formali interversione del possesso, il possesso atti di esclusivo del compossessore, per essere idoneo all'acquisto per usucapione della quota del bene non di sua proprietà, deve concretarsi in atti tali che, oggettivamente, siano incompatibili col perdurare del compossesso dell'altro comunista e, т . и soggettivamente, rivelino la volontà di estendere т е л il possesso all intero bene comune con l'animo di s щ colui che si ritenga proprietario dell'intero bene. u Il giudice d'appello, pur mostrando di rifarsi ч E a tale indirizzo giurisprudenziale, in sostanza ha finito col discostarsene, travisandone la portata. Non v'è chi non veda, invero, che il possesso esclusivo di un fondo, concretantesi nella coltivazione di da parte di uno dei esso 8 compossessori nonché nell'appropriazione di tutti i prodotti del fondo, ed esercitato див ит nell'appropriazione di tutti i prodotti del fondo, ed esercitato senza alcuna ingerenza da parte de gli altri comproprietari, se protratto per la durata richiesta dalla legge, sia idoneo a produrre l'acquisto per usucapione della proprietà delle quote del fondo spettanti agli altri comunisti, essendo del tutto incompatibile, come la stessa Corte d'Appello ritiene necessario, col permanere della condizione di compossesso. Un possesso di tal genere, invero, non si concreta in atti di mera gestione del fondo, della quale il compossessore che la eserciti debba rendere conto agli altri compossessori, ma, sia a motivo della prolungata esclusione degli altri compossessori dalla coltivazione del fondo, sia a motivo della esclusione degli stessi dalla ит ripartizione dei frutti, si traduce nella ив deliberata volontà di estendere animo domini il ч possesso oltre i limiti della propria quota ed è incompatibile col perdurare delmanifestamente compossesso altrui, rivelando la volontà di escludere gli altri compossessori dal godimento del bene comune. L'impugnata sentenza, enunciando correttam ente il principio che ispira la sentenza n.10294/1990 di questa Suprema Corte, 10 ha in concreto disapplicato, avendo omesso di confrontarlo col risultato cui mirava la prova per testi offerta dal ricorrente (v. narrativa del ricorso), costituito dall'accertamento, non di meri atti di gestione esclusiva del fondo, bensì dall'accertamento di una condotta ultraquarantennale, che sarebbe consistita nel godimento esclusivo ed incompatibile col perdurare del compossesso del Di TR. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 810 e segg. e 948 cod. civ. nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che la corte di merito, nell'escludere la zona antistante i palmenti dalla т и massa dei beni da dividere, si è erroneamente в и basata sul solo dato catastale, che non poteva ч assumere alcun valore, neppure a livello indiziario, ed ha, invece, del tutto trascurato di considerare quel che emergeva dai grafici allegati alla relazione del C.T.U. e, cioè, la condizione della corte-vialetto quale entità incorporata nel 10 compendio immobiliare e totalmente asservita ai palmenti, soprattutto, ed alla cantina. Tale omissione, ad avviso del ricorrente, ha pregiudicato la valutazione della rilevanza della prova per testi richiesta, essendo stato ritenuto palesemente ininfluente l'uso dell'area da parte di esso ricorrente. Anche questa censura va condivisa. A ragione, invero, il ricorrente si duole dell'omessa indagine, da parte del giudice d'appello, in ordine alla funzione assolta dalla zona antistante i palmenti, nonostante le sue deduzioni, che rimarcavano, anche sulla base dei grafici allegati alla relazione del C.T.U., l'oggettivo collegamento funzionale di tale zona, col compendio immobiliare da dividere ed, in particolare, ai palmenti ed alla cantina nonché т l'uso comune della zona fatto dai condividenti in е coerenza con tale caratteristica. Tale accertamento risultava rilevante, poiché la presunzione legale di condominialità stabilita per i beni indicati dall'art. 1117 cod. civ., la cui elencazione non è tassativa, deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al 11 servizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, il comproprietario che rivendichi la proprietà esclusiva del bene ha l'onere di dare la prova di tale diritto. A tal fine, sarà utilizzabile il suo titolo d'acquisto solo ove da esso si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene (cfr. Cass. 7 giugno 1988, n.3862). E', dunque, evidente l'insufficienza dei dati catastali, utili solo come concorrenti elementi indiziari di valutazione, a fornire la prova richiesta. Nel caso in esame, invece, la corte territoriale, non solo ha del tutto trascurata soggettivil'indagine sugli aspetti oggettivi e testè evidenziati, ma ha ritenuto il Di TR proprietario esclusivo della zona de qua fondando т solo sui datierroneamente la statuizione е catastali. ищ Conclusivamente, il ricorso va accolto ч l'impugnata sentenza annullata, rinviandosi la causa, anche per il regolamento dell'onere delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, che giudicherà sulla base dei principi di diritto qui enunciati. 12
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, addì 7 marzo 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. Me Pugodente He courigliere extensor francs doutora угароветено IL CANCELLITRE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 5GIU. 2001 Roma IL CANCELLIERE C Telirico 80000 330000 Registrato in dat 1 LUG 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Serie 4 33183 verste 330000 a. n. 6:2 Tucents/entance p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria DIFILIPPO) Il Responga rtalo Atti Giudiziari Dr. ACCICHINI) 13