Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/1999, n. 1367
CASS
Sentenza 18 febbraio 1999

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In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem", e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando, per converso, necessario, a fini di usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.

Commentari2

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  • 2Compossesso, godimento esclusivo, cosa comune, stato di fatto, usucapioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 settembre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/1999, n. 1367
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1367
Data del deposito : 18 febbraio 1999

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