Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem", e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando, per converso, necessario, a fini di usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/1999, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NZ BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Rel. Consigliere -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC RN, BR PA, BR AB, eredi di DE AR RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LORENZO ROCCI 14, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI BONIFAZI, che li difende unitamente agli avvocati IN BR, GIANDOMENICO MAGRONE, quest'ultimo per procura speciale del Notaio Dr. Silvestro Paolo n. rep. 53261 del 19/3/98 in Roma;
- ricorrenti -
contro
BR IE, BR IN;
- intimati per integrazione del contraddittorio -
nonché contro
BR RA, BR NA;
- intimati con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 135/95 del Tribunale di SPOLETO, depositata il 1/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8/10/98 dal Consigliere Dott. Mario SPADONE;
udito l'Avvocato Giandomenico MAGRONE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NZ NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 16/11/1993 il Pretore di Spoleto, accogliendo la domanda proposta da RT NO nei confronti dei fratelli IE, NZ, IN e RA, dichiarava usucapita dall'attore la proprietà di un fabbricato sito in Castelluccio di Norcia, già della madre RI ST.
Proponevano impugnazione RT IE e NZ;
resisteva RT NO;
rimanevano contumaci RT IN e RA.
Con sentenza 1 dicembre 1995 il Tribunale di Spoleto accoglieva l'impugnazione ritenendo che non fosse ravvisabile un atto di interversione del possesso nel fatto di avere RT NO eseguito nel 1962, quando coabitava con la madre, deceduta nel 1981, a proprie spese, lavori di ristrutturazione dell'immobile. Avverso la sentenza, non notificata hanno proposto ricorso con atto dell'8/2/1996 e con tre motivi di censura, IC DI, RT AT e RT RI, eredi di RT NO, deceduto;
non hanno svolto difese RT IE e NZ.
Con ordinanza 25/3/1998 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di RT IN e RA;
i ricorrenti vi hanno provveduto nel termine loro assegnato;
gli intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di ricorso, fra loro connessi, vengono esaminati congiuntamente.
Con il primo motivo denunciando omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non ha esaminato l'eccezione di indeterminatezza di motivi di appello;
RT IE e NZ si erano infatti limitati a dichiarare con l'impugnazione che "il pretore sovvertendo ogni risultato istruttorio aveva forzatamente attribuito ai comportamenti dell'attore significati erronei tanto da riconoscergli più per intuizione che per dimostrazione il cambiamento della detenzione in possesso".
Con il secondo motivo denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 cpc i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, in conseguenza di quanto esposto in precedenza, si è inventato il motivo di appello circa l'interversione del possesso. Queste censure sono infondate.
La specificazione dei motivi di appello sussiste quando il giudice del gravame sia posto in grado di identificare i punti impegnati e le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene chiesta la riforma della sentenza di primo grado (V. Cass. 27/1/1992 n. 852). L'esposizione dei motivi nell'atto di appello di RT IE e NZ non consisteva nella sola formula riportata dai ricorrenti fra virgolette: essa era la premessa di ben più approfondite critiche alla sentenza di primo grado;
si lamentava che il pretore non aveva, ai fini dell'interversione del possesso, attribuito rilevanza all'atto con il quale il 12/5/90 RT NO, aveva, prima di iniziare il giudizio, ceduto al fratello IE la propria quota ereditaria della casa e che nessuna prova era emersa circa il verificarsi dell'usucapione.
Con il terzo motivo denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n.3 c.p.c.) i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata ritenendo che nella ristrutturazione dell'immobile non fosse ravvisabile un atto di interversione del possesso, non ha considerato che questa non presuppone necessariamente una richiesta di restituzione del bene da parte del proprietario;
che incombeva sulle controparti l'onere della prova circa l'opposizione della madre al suo possesso utile ad usucapire. Anche questo motivo è infondato.
La sentenza impugnata non ha solo escluso che nei lavori di ristrutturazione dell'immobile fosse ravvisabile un atto di interversione del possesso, perché si ignorava quale comportamento avesse tenuto la RI nei confronti del figlio;
ha anche accertato, per ammissioni rese da quest'ultimo in sede di interrogatorio formale, che egli aveva abitato l'immobile con il consenso della madre, proprietaria;
questa era deceduta nel 1981 e pertanto alla data di notifica dell'atto di citazione non era decorso il termine dell'art. 1158 c.c. La motivazione che la sentenza ha fornito in ordine alla non riconducibilità nella previsione dell'art. 1164 c.c. dei lavori di ristrutturazione dell'immobile non si presta a censure. Nelle situazioni compossessorie, nelle quali il godimento esclusivo della cosa comune non basta a far ritenere come possessorio e non di mera tolleranza il conseguente stato di fatto, perché ai fini della eliminazione dell'altrui concorrente possesso, pur non essendo necessario un atto positivo di impedimento o di opposizione quale si richiede nel caso del precarista o del possessore di un diritto reale, occorre tuttavia, che l'estensione del dominio esclusivo si manifesti in modo univoco attraverso un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il diritto di altro partecipante, gravando la relativa prova a carico di colui che invochi siffatta estensione (v. Cass. 27/7/1993 n. 5159; Cass. 27/1/1983 n. 741 sull'incidenza anche dell'onere della prova su colui che intende avvalersi degli effetti giuridici del mutamento della detenzione in possesso). Correttamente pertanto i giudici di merito hanno ritenuto che i lavori di ristrutturazione dell'immobile non determinavano da soli un mutamento della situazione possessoria e che nessuna prova RT NO aveva fornito circa il comportamento osservato al riguardo dalla madre.
Non è dovuto rimborso di spese processuali in mancanza di un'attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Roma 8/10/98.
Depositata in Cancelleria il 18/2/1999.