Sentenza 15 settembre 2003
Massime • 1
Per configurare il reato di cui all'art. 4 della legge n. 401 del 1989 non è richiesto che l'organizzazione delle scommesse su attività sportive abbia il carattere dell'abitualità o della sistematicità, potendo essere limitata anche ad un solo episodio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2003, n. 40924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40924 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. NI ZUMBO - Presidente -
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) - Consigliere -
Dott. Luigi PICCRLLI - Consigliere -
Dott. Carlo Grillo - Consigliere -
Dott. Vittorio VANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorso proposto per:
1) RA NI, nato a [...] il [...];
2) RA MI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 22.1.2003 dalla corte di appello di Roma. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi. Onorato;
Udito il pubblico ministero in persona dei sostituto procuratore generale Mario Favalli;
che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 21.1.2003 la corte d'appello di Roma ha confermato quella resa il 3.7.2001 dal locale tribunale, che aveva dichiarato NI e MI RA colpevoli del reato di cui al 'art. 4, comma 1, legge 401 del 1989, per avere esercitato l'organizzazione di scommesse e concorsi pronostici su attivita' sportive gestite e riservate al C.O.N.I. (c.d. Totonero), in Roma il 17.9.1995, per l'effetto condannandoli a quattro mesi di reclusione ciascuno.
2 - p difensore degli RA ha presentato ricorso per cassazione per entrambi gli imputati, con atti separati, ma sostanzialmente identici.
Deduce l'estinzione del reato per prescrizione e in subordine mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato contestato.
3 - Quanto al motivo principale, la prescrizione non è ancora maturata, giacché si deve considerare che il processo è rimasto sospeso in primo grado dall' 11.12.2000 al 17.4.2001 e in secondo grado dal 18.10.2002 al 20.1.2003, e quindi complessivamente per mesi sette e giorni otto.
Posto che il reato è stato commesso il 17.9.1995, la prescrizione maturerà solo il 25.10.2003 (prescrizione massima al 17.3.2003, più il predetto periodo di sospensione). (V. al riguardo Sez. Un. sent. 0 1021 dell'11.01.2002, ud. 28.11.2002, ud. 28.11.2001, Cremonese, rv. 220509, secondo cui "in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa").
4 - Parimenti infondati sono i motivi subordinati.
Che NI RA (padre) e MI RA (figlio) fossero gli organizzatori delle scommesse proibite (Totonero), e non semplici partecipanti, è stato accertato dai giudici di merito con motivazione adeguata e logica, che è esente da censura in sede di legittimità.
Invero, i due sono stati trovati in possesso di numerose schedine riportanti le partite della giornata del campionato di calcio in corso, di numerosissime ricevute in bianco e di ricevute di giocate già effettuate, nonché - il figlio - della somma di lire 700.000 in contanti. Correttamente i giudici di merito hanno osservato che questi elementi probatori indicano che i due RA erano organizzatori, e non semplici partecipanti, delle scommesse clandestine.
Nè può sostenersi in linea di diritto che l'organizzazione delle scommesse implichi necessariamente abitualità e sistematicità - come ritiene il difensore. Il primo comma dell'art. 4 legge 401/1989, nel punire chiunque organizza scommesse o pronostici su attività sportive gestite dal C.O.N.I., fa riferimento al ruolo di chi predispone un complesso di mezzi (materiali ed eventualmente personali) apprestati per l'esercizio di scommesse e pronostici, ma non richiede che tale predisposizione sia abituale o prolungata nel tempo, potendo anche essere limitata a un solo episodio.
5 - I ricorsi vanno quindi respinti. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto dei ricorsi, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto dei ricorsi, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 OTTOBRE 2003.