Sentenza 23 giugno 1999
Massime • 2
L'accessione del possesso di cui all'art. 1146, secondo comma cod. civ. opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
Il godimento del ben comune può essere invocato dal comproprietario, al fine dell'usucapione della proprietà dello stesso, solo quando si traduca in un possesso esclusivo con riguardo sia al "corpus" che all'"animus" incompatibile con il permanere del compossesso altrui.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/06/1999, n. 6382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6382 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo SS Presidente
Dott. Francesco CRISTARELLA Consigliere
Dott. GI BOSELLI Cons. Relatore
Dott. Matteo IACUBINO Consigliere
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SS MI, DA IR, SS IT, ZA AR, quale esercente la potestà sulla figlia minore SS ST, elettivamente domiciliate in Roma, via Galilei, 45 presso l'avv. Giovanni Magnano, che le rappresenta e difende, con l'avv. Antonino Morelli, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TO TE, elettivamente domiciliata in Roma, via Novara, 51 presso l'avv. GI Taranto;
rappresentata e difesa, dall'avv. Sebastiano Leone, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
e sul ricorso incidentale proposto da:
TO TE, rappresentata e difesa come sopra;
- ricorrente incidentale -
contro
SS MI, SS IR, SS IT, ZA AR, quale esercente la potestà sulla minore SS ST;
- intimate -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 54/97 del 13.5.96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/99 dal Relatore Cons. GI Boselli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TE SI conveniva, avanti al tribunale di Siracusa, ER AR SI per lo scioglimento della comunione relativa ad immobile in Carlentini.
La convenuta, costituitasi, eccepiva di essere proprietaria dell'immobile per 5/6 in forza di successione alla madre e di acquisto dalle sorelle e di avere acquistato per usucapione la proprietà del residuo sesto, già appartenuto al fratello AE SI, dante causa dell'attrice TE;
proponeva, quindi, domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto della proprietà della quota dell'immobile in virtù del titolo eccepito.
Con sentenza non definitiva 30.06.1993, il tribunale rigettava la domanda riconvenzionale disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio di divisione.
L'appello, interposto da SS MI, SS IR, GA AR, esercente la potestà sulle minori IT e ST - eredi di ER AR SI, nel frattempo deceduta- veniva rigettato, con sentenza 13.05.1996, dalla corte di appello di Catania, con compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
La corte del merito escludeva l'esercizio di un possesso "ad usucapionem" da parte di ER AR SI sul rilievo che l'immobile era stato abitato, al contempo, anche dalle sorelle della stessa, coeredi e comproprietarie del bene, fino alla vendita, in data 23.10.70, a favore della predetta, delle proprie quote, nonché sul rilievo che la predetta SI ER AR aveva "riconosciuto il potere dispositivo ... della residua quota", pari a 1/6, di SI TE (a questa pervenuta per successione al padre nel 1963), richiedendone, ripetutamente, la vendita a proprio favore. Desumeva, inoltre, l'esercizio di un "potere" sul bene, da parte di quest'ultima, nella pubblicazione del testamento che la istituiva erede, "pro quota", del bene medesimo, nella denuncia di successione nonché nel "contenzioso tributario" instaurato sulla imposta di successione;
riteneva, quindi, che non fosse stata data, dall'attrice, la prova "rigorosa e puntuale" del possesso esclusivo del bene, secondo l'onere che le incombeva, vertendosi in tema di usucapione di bene comune.
Contro la sentenza, MI, IR e IT SS, GA AR, quale esercente la potestà sulla figlia minore SS ST, ricorrono ora per cassazione con quattro motivi, che hanno illustrato con memoria.
SI TE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta, ex art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la stessa sentenza. È stata dalla controricorrente eccepita l'inammissibilità del ricorso principale per non avere le ricorrenti "specificato i motivi di impugnazione ne' indicato le norme di diritto che assumono violate", ma l'eccezione è infondata posto che tanto i motivi del ricorso quanto le norme di diritto su cui si fondano sono stati specificamente indicati.
Con il primo e terzo motivo del ricorso principale - intimamente connessi - denunciando contraddittorietà della motivazione, le ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per avere escluso l'acquisto per usucapione della proprietà di quota dell'immobile da parte della propria dante causa - ER AR SI mettendo di valutare le deposizioni rese dai testimoni AS GI, BA AR, LI AC AR e SS MI, concordi nel riferire che SI ER AR aveva sempre abitato la casa, "da piena proprietaria", fin dalla morte del padre usufruttuario nell'anno 1961, senza intromissione alcuna di SI TE;
ritenendo, invece, attendibili le contrarie dichiarazioni rese dalla parte stessa e dal marito, benché rese da soggetti direttamente interessati, contraddicendosi e "confondendo i periodi" dei fatti. Deducono, inoltre, che, in mancanza di qualsiasi interruzione del possesso "ad usucapionem", irrilevanti erano da ritenersi i certificati del catasto e la denuncia di successione, valutati a favore di controparte.
Non sono fondati.
Premesso che il godimento del bene comune può essere invocato dal comproprietario, al fine dell'usucapione della proprietà dello stesso, solo quando si traduca in un possesso esclusivo, con riguardo sia al "corpus" che all"'animus" incompatibile con il permanere del compossesso altrui (v. sentenze nn. 4908/83, 5079/86, 10294/90, 1783/93, 5640/95, 5687/96) e che il giudice del merito ha bensì l'obbligo di indicare gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, ma non quello di confutare e prendere in esame tutte le altre risultanze processuali, va rilevato che la corte del merito ha accertato - sulla base della "concorde allegazione delle parti" - che ER AR SI ha esercitato il possesso della casa, "uti condomina", abitandola insieme alle sorelle e dalle deposizioni testimoniali rese da marito, genero e figlia di TE SI (oltre che dalle risposte della stessa in sede di interrogatorio formale) ha desunto che anche successivamente al trasferimento a favore ER AR SI (nell'anno 1970) delle quote di proprietà delle sorelle, la stessa ebbe a "riconoscere la pienezza del potere dispositivo" della comproprietaria SI TE (succeduta nella proprietà di 1/6 dell'immobile alla morte del padre nell'anno 1963) a questa richiedendo ripetutamente la vendita della quota di appartenenza al fine di divenire proprietaria esclusiva del bene. Ha conseguentemente ritenuto che l'esercizio del possesso "uti condomina" e il comportamento della parte stessa escludessero il possesso in modo esclusivo ed "animo domini" della casa comune, idonei a determinarne l'acquisto della proprietà esclusiva per usucapione.
La sentenza impugnata si regge, quindi, sul punto, su motivazione adeguata, esente da vizi logici ed errori giuridici. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 1146 c. II c.c., le ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per avere escluso che SI ER AR - cui le sorelle avevano venduto le quote di loro proprietà dell'immobile, dalle stesse posseduto nella sua interezza fin dalla morte del comune dante causa - potesse unire al proprio possesso quello delle proprie danti causa, erroneamente ritenendo, quindi, non maturato a favore della stessa il termine di usucapione.
Non è fondato.
La accessione del possesso, di cui all'art. 1146 c. II cod. civ., opera, infatti, con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso. Consegue che, essendosi SI ER AR resa acquirente dalle sorelle dei 4/5 dell'immobile, la accessione del possesso poteva essere fatta valere nei limiti del titolo di acquisto e della quota di bene per cui avveniva la "traditio", giustificata dal titolo, ma non anche con riferimento alla quota del bene (il sesto della casa appartenente a TE SI e della cui usucapione si controverte) non appartenente alle venditrici, da queste non trasferita alla SI ER AR e per la quale non vi fu, quindi, 'traditio' alcuna.
Con l'ultimo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale, intimamente connessi, le parti si dolgono che l'onere delle spese non sia stato posto a carico della controparte rispettiva.
Non sono fondati.
Nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 92 cpv. c.p.c., il giudice del merito ha ritenuto di compensare le spese del giudizio tra le parti per giusti motivi, congruamente ravvisati nella "complessità della vicenda".
Si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo procedimento.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese di questo procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 1999