Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2002, n. 11791
CASS
Sentenza 6 agosto 2002

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La mancata concessione del termine di preavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge ne' rende invalido il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto; in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, secondo comma, cod. civ.).

L'art. 1751 cod. civ., quale risulta a seguito delle novelle di cui ai decreti legislativi n. 303 del 1991 e n. 65 del 1999, esclude la garanzia generalizzata della indennità per il caso di scioglimento del contratto di agenzia, prevedendo invece precise condizioni alle quali è sottoposto il relativo diritto dell'agente, e non fissa ne' la misura ne' alcun criterio di commisurazione della medesima indennità, stabilendo, in conformità alla normativa comunitaria attuata con i citati decreti legislativi, soltanto il tetto massimo della stessa, onde deve ritenersi che il legislatore abbia inteso rimetterne la determinazione alla contrattazione, collettiva o individuale, come si desume anche dal rilievo che nessuna modificazione è stata apportata all'art. 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, che attribuisce all'ENASARCO il compito di provvedere alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia, con i contributi accantonati sulla base delle provvigioni. Ne consegue che non contrasta con il divieto di derogabilità a svantaggio dell'agente, stabilito dal penultimo comma dell'art. 1751 cod. civ., l'applicazione della normativa collettiva, in base alla quale l'indennità di scioglimento del contratto va rapportata alle provvigioni ricevute nel corso del rapporto, ne' la diversità di trattamento tra gli agenti in ambito europeo può ritenersi in contrasto con la direttiva 86/653/CEE, in quanto tale direttiva, lungi dal prefiggersi la parificazione dei trattamenti giuridici nell'ambito dell'Unione europea, detta norme programmatiche che necessitano di attuazione da parte degli Stati membri, i quali possono optare tra un modello fondato sulla riparazione del pregiudizio causato dalla risoluzione del rapporto e un altro basato sulla indennità di cessazione del rapporto.

Il giudice nazionale, non ha l'obbligo di rimessione della causa alla Corte comunitaria, ai sensi dell'art. 234 (ex 177) del Trattato, quando "prima facie" possa essere stabilito che la normativa comunitaria non è in alcun modo applicabile nel caso concreto, come quando si tratti di direttive comunitarie evidentemente prive del carattere di precettività perché ispirate a fini meramente programmatici. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che la direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, sia dotata di efficacia precettiva, limitandosi essa, in tema di indennità di cessazione del rapporto di agenzia, a stabilire i principi a cui gli Stati membri devono attenersi, senza dettare i criteri di liquidazione della stessa, e che comunque possa contrastare con essa la disposizione interna che, non dettando, a sua volta, i criteri per la determinazione della indennità, rende applicabili gli accordi collettivi, precisando ulteriormente che l'obbligo per il giudice nazionale di interpretare la norma interna in senso conforme alla direttiva comunitaria viene meno ove la disposizione nazionale non lo consenta).

Commentario1

  • 1Contratto di agenzia
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021

    Scheda sintetica Il contratto di agenzia è disciplinato dal Codice civile art. 1742 e successivi, oltre che dagli Accordi collettivi economici sottoscritti con le organizzazioni sindacali. La normativa nazionale è stata da ultimo modifica in modo rilevante nel 1999, per renderla compatibile con quella comunitaria (Direttiva n. 86/653/CEE) Si tratta di un contratto, che deve essere provato per iscritto, con cui una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente) la conclusione di contratti in una zona determinata. L'incarico di promuovere comprende l'analisi attenta della zona assegnata, l'individuazione dei possibili interessati, la conduzione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2002, n. 11791
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11791
Data del deposito : 6 agosto 2002

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