Sentenza 4 marzo 2004
Massime • 1
In tema di notifica all'imputato all'estero, la notifica del primo atto (nella specie l'atto di chiusura delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod. proc. pen.) avvenuta a mani proprie in Italia, contenente l'invito previsto dall'art. 161, comma primo cod. proc. pen. a dichiarare ed eleggere domicilio per le successive notifiche, adempie anche alla finalità fissata dall'art. 169, comma primo cod. proc. pen., di guisa che, nel caso in cui nessuna elezione o dichiarazione di domicilio vi faccia seguito, deve essere considerato domicilio eletto quello già noto all'autorità giudiziaria, in cui è avvenuta la prima notifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2004, n. 24695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24695 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 04/03/2004
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 409
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 030844/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PL AR NN N. IL 07/01/1960;
avverso SENTENZA del 15/04/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Mura che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza della corte d'appello di Milano in data 15.04.2003, in riforma di quella del tribunale di Sondrio 25.10.2002, condannava PL GI alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione, per i reati di falso nel testamento olografo di VA GI e di truffa aggravata (artt. 81 cpv., 491, 476; 640 cpv. c.p.), ritenendo l'estraneità di altri coimputati;
revoca la concessione di attenuanti generiche.
Il fatto attiene alla costituzione di erede universale nella persona di AL Anna, con testamento pubblico 23.09.1996 da parte di VA GI Battista, seguita il 12.03.1997 (prima del passaggio del testamento pubblico tra gli atti tra vivi) dalla pubblicazione di un testamento olografo a favore del PL (quanto ai beni siti in Svizzera) impugnato in sede civile dalla AL, rimasta poi vittoriosa in primo grado, mentre il PL aveva rinunciato all'appello per accordo intervenuto tra le parti.
Dalla C.T. nel giudizio civile era emerso che il testamento olografo era apocrifo.
Il tribunale di Sondrio aveva derubricato il più grave reato di falsità (art. 491 in relazione all art. 476 c.p.), in quello minore di uso di testamento falso (art. 489 c.p.). Il PL sulla base del falso olografo era riuscito ad ottenere danaro dai conti correnti intestati al VA (ipotesi di truffa).
L impugnata sentenza ritiene illogica la decisione che considerava il PL estraneo alla falsificazione e lo condannava per le originarie imputazioni.
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza allegando i seguenti motivi.
1) Nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, avvenuta ex art. 161 c.p.p, in primo grado come in appello, per violazione artt. 161, 170 c.p.p. in relazione all art. 8 l. n. 890/82 e 171 c.p.p. per non essere stato applicato il rito per cittadino straniero, mai residente in Italia (art. 169 c.p.p.). La citazione in appello, inoltre, era avvenuta in domicilio diverso da quello presuntivamente eletto (Viale Italia 41, Tirano).
2) Violazione art. 597 c.p.p. nella parte in cui, nonostante l'assoluzione dei coimputati per il concorso (con diversa condottà attinente ad un falso contratto preliminare), si occupa di tale vicenda per motivare la condanna del PL.
3) Illogicità di motivazione, nella misura in cui non tiene conto dell'assoluzione dei coimputati (sempre per quel contratto preliminare) siccome riconosciuta genuina la firma del VA ed accosta le due falsità come attribuibili al ricorrente o fa riferimento ad accordi illeciti con gli altri due.
4) Contraddittorietà della sentenza di primo grado quanto alla condanna di PL per l'uso dell'olografo ed assoluzione degli altri due coimputati per il preliminare, pur avendo la medesima origine secondo la Corte.
5) Violazione art. 62 bis c.p. e vizio di motivazione quanto alla revoca delle generiche.
Ritiene questa Corte che il ricorso sia infondato e sotto alcuni profili inammissibile.
Quanto al primo motivo, va subito rilevato che risulta correttamente applicato l'art. 161 c. 2 c.p.p. quanto al primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria.
invero l'atto di chiusura delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., contenente l'invito a dichiarare o eleggere domicilio per le notifiche, con la precisazione indicata nell'ultima parte del comma 2 art. 161 c.p.p. in ordine al luogo in cui le notifiche successive sarebbero avvenute in caso di mancanza.
La notifica di tale primo atto, avvenuta a mani proprie presso l'esercizio commerciale sito in Viale Italia n. 41 di Tirano, adempie perfettamente alla finalità fissata dall'art. 169 ci c.p.p. (invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato). Atteso che nessuna elezione o solo dichiarazione di domicilio aveva fatto seguito, appare corretto ritenere che il domicilio, in cui era avvenuta la prima notifica a mani proprie, doveva prevalere (siccome già in Italia) -per le successive notifiche- rispetto alla meno garantita consegna al difensore prevista nell'ultima parte art. 169 c. 1 c.p.p., come se fosse stato dichiarato direttamente dall'imputato.
Ciò detto, sono perfettamente rituali le notifiche eseguite in tale domicilio, non solo quella a mani del coniuge convivente (decreto di citazione a giudizio) ma anche le altre a mezzo posta (estratto contumaciale della sentenza impugnata e comunicazione dell'appello P.M. nonché il decreto di citazione in appello non ritirato). La censura in ordine alla violazione di disposizioni sulle notifiche a mezzo posta è alquanto generica, anche nella parte in cui si fa riferimento ad un numero civico diverso (61 invece di 41). La norma dell'art. 169 c.p.p., che si assume violata, è stata invece applicata ritualmente.
In tema di notifica al cittadino straniero va, pertanto, affermato il principio che in mancanza di nuova elezione di domicilio, dopo l'avviso di dichiarazione o elezione di domicilio in Italia ex art. 169 ci c.p.p., correttamente deve essere considerato domicilio eletto quello, già noto all autorità giudiziaria, in cui era avvenuta in Italia la prima notifica a mani proprie.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che attengono a tre distinti profili di pretesa contraddittorietà della motivazione, non hanno alcun solido fondamento.
Va anzitutto affermato, quanto al primo aspetto procedurale, che l'adozione di un argomentazione a sostegno della trama motivazionale non deve essere confusa con la violazione del principio devolutivo in appello (art. 597 c.p.p), che attiene specificamente ai limiti della cognizione, ma nella stretta misura in cui influiscano in qualche modo sulla decisione.
È esatto, poi, che i concorrenti nel reato di truffa PE RI e HI IO sono stati assolti in primo grado (ed il P.M. non ha proposto appello) dal concorso con il PL (consistito nel prelievo, avvalendosi del falso testamento olografo, dal conto bancario svizzero intestato al VA di 130 milioni in franchi svizzeri, già versati da PE e HI come caparra a seguito di compromesso per l'acquisto di un bene appartenente al medesimo VA) siccome la firma del promittente venditore era stata ritenuta autentica.
La sentenza impugnata prima di sciorinare una serie di argomenti per motivare congruamente che non aveva senso l'assoluzione dell'attuale ricorrente dal reato di falso nel testamento olografo e la contestuale condanna per il minore reato di uso di testamento falso, siccome l'autore del falso non poteva essere che lo stesso PL, aggiunge affermazioni (la firma sul compromesso è stata apposta dalla stessa mano che ha vergato il falso testamento olografo;
si da confortare la tesi che tra PO e la coppia AP TT ci dovevano essere stati equivoci accordi...) che, tuttavia, rimangono fine a sè stesse poiché non assumono alcuna rilevanza nell'economia della motivazione sulla responsabilità del PO quanto ai reati a lui contestati, ne' esprimono più di un dissenso dalla decisione di primo grado anche in relazione alla posizione dei due coimputati. L ultimo motivo del ricorso (revoca delle generiche) è inammissibile siccome esprime una valutazione alternativa a quella della sentenza impugnata.
In sostanza la Corte d'appello da corpo ad una motivazione che esprime sufficientemente il dissenso dalla decisione di primo grado sul punto, poiché contrappone al dato meramente formale dell'incensuratezza del ricorrente un elemento ritenuto di maggiore rilevo quale la intensità del dolo.
Quest ultima, poi, anche se motivata sinteticamente con riferimento a comportamento e pluralità di condotte criminose, si fonda su una serie di argomenti emergenti dalla accurata descrizione del fatto contenuto nella motivazione.
Il motivo, che cerca ora di valorizzare elementi positivi, sconfina in sostanza nella valutazione di comodo più favorevole, cioè nella censura di merito non consentita in questa sede di legittimità. Per concludere il ricorso va globalmente rigettato. Consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2004