Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2001, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORTE031 43/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ALIA Oggetto Appartme SEZIONE PRIMA CIVILE profemminile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ROCCHI Presidente Dott. Alfredo R.G.N. 5364/99 Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere 8309/99 Cron.6549 MORELLI Consigliere Dott. Mario Rosario Rep. 1916 - Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Ud.17/10/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN T ENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 2000 FRANCO LUCIA Ved. RISPOLI, RISPOLI ANTONIO, RISPOLI il 5 MAR. 2001 IL CANCELLIERE GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCIO APULEIO 22, presso l'avvocato PELA' G. rappresentati e difesi dagli avvocati SCHIAVONI CARLO e CAPRIOLI LUCIO, giusta mandato in calce al ricorso;
CANCELLERIA - ricorrenti contro 00678712 LIPPOLIS RAFFAELLA, RISPOLI MARIA TT;
- intimate 00678713 00678682e sul 2° ricorso n° 08309/99 proposto da: 2000 RISPOLI MARIA TT, LIPPOLIS RAFFAELLA, 1848 elettivamente domiciliate in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso l'avvocato MARZO G. C., rappresentate e difese Rilasciata copia legale al Sig. MARZO per diritti L. 18000+6 dagli avvocati QUINTO PIETRO e GALLUCCIO MEZIO 110.4. LUG 2001 FRANCESCO, giusta mandato a margine del controricorso IL CANCELLERE e ricorso incidentale;
controricorrenti e ricorrenti incidentali CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio FRANCO LUCIA Ved. RISPOLI, RISPOLI ANTONIO, RISPOLI dal Sig. Pela 12:00p per diritti L. GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA il 22 SET. 2001 LUCIO APULEIO 22, presso l'avvocato PELA' G., IL CANCELLIERE rappresentati e difesi dagli avvocati SCHIAVONI CARLO e CAPRIOLI LUCIO, giusta mandato in calce al ricorso;
CANCELL
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 45/98 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 26/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica OF471708 udienza del 17/10/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Schiavoni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
3000 ELLERIA uditi per le resistenti e ricorrenti incidentali, gli Avvocati Galluccio e Quinzio, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore DE348732 -2- DE348733 Generale Dott. AN BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale, l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale;
rigetto del terzo motivo del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato il 28 marzo 1988, CI Con atto NC ved. Di PP OL, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori AN e PP, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, FF LI e M. NT OL, rispettivamente moglie e figlia di AN OL, padre di PP (deceduto il 28 maggio 1979). L'attrice esponeva che il marito, medico chirurgo, subito dopo la laurea aveva prestato attività nel laboratorio di analisi cliniche, di cui era titolare il padre ed al quale collaboravano le convenute: si era provveduto a componenti della famiglia, costituire, tra i professionale con atto notaio un'associazione NC di Lecce del 27 dicembre 1978, integrato con scrittura privata del 16 gennaio 1979. La NC aggiungeva che, dopo la morte del marito, i diritti suoi e dei figli erano stati disconosciuti dagli altri familiari e che tale situazione non era mutata dopo la morte di AN OL, avvenuta il 28 maggio 1983: chiedeva, pertanto, che venisse liquidata la quota sociale per effetto dei diritti acquisiti in via ereditaria sia con la morte del marito che con quella del suocero. 3 Costituitesi, le convenute eccepivano la prescrizione quinquennale in relazione al diritto alla liquidazione della quota di PP OL, nonché l'improponibilità della domanda in ordine alla quota di AN OL, non essendosi allo scioglimento della comunione provveduto ereditaria: in ogni caso, rilevavano che non era configurabile una liquidazione di quote, che tenesse conto dell'avviamento, perché si poteva discutere solo di ripartizione degli incassi al netto delle spese. Essendo divenuto maggiorenne, AN OL si costituiva, facendo proprie le difese fin allora svolte nel suo interesse. Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva del 10 ottobre 1995, condannava le convenute in solido al pagamento, in favore degli istanti, della somma di lire 30.697.200, con interessi legali dal 28 maggio 1979 al saldo: rimetteva, poi, al definitivo il regolamento delle spese processuali, quota di insieme, cioè alla determinazione della h AN OL. Sull'impugnazione proposta dalla NC e dal figlio, resistita dalla LI e da M. NT OL (che proponevano appello incidentale) la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 26 gennaio 1998, rigettava entrambe le impugnazioni, confermando la decisione di primo grado. PremessO che l'esercizio di laboratorio di analisi, operante anche in regime convenzionale con 11 S.S.A., rientra nell'ambito dele c.d. professioni procette per le quali l'art. 2 1. 1815/1939 vieta la costituzione di società che abbiano ad oggetto la prestazione di attività professionale, la Corte osservava, tuttavia, che il caso di specie non era riconducibile а detta disposizione, atteso che la società aveva ad oggetto soltanto la realizzazione e la gestione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività congiunta dei professionale, nonché la gestione relativi proventi. A tale conclusione si perveniva, secondo la Corte territoriale, sulla base edell'interpretazione del rogito 27 dicembre '78 della scrittura integrativa 16 gennaio 779: richiamati i principi enunciati dalla sentenza di questo giudice di legittimità n. 5656 del 1992, la r Corte rilevava che la liceità del contratto non era esclusa dalla circostanza che il professionista fosse, al tempo stesso, socio della società, cui partecipasse con una quota di capitale о con il 5 conferimento di beni strumentali, dovendosi quindi ritenere che la società in questione riflettesse società di persone, regolata dallauna valida specifica normativa. Non essendo possibile applicare le norme in tema di professioni intellettuali ed identificandosi il credito con la quota societaria spettante ai defunti OL e non con gli incassi, risultava infondata l'eccezione di prescrizione, con riferimento sia al pagamento di presunti incassi, sia agli interessi ed al maggior art. 1224, 2° comma, cod. cic.,danno ex trattandosi per queste ultime non di obbligazioni autonome, ma formanti un tutt'uno con quella principale. Secondo la Corte di merito, nella quota non poteva essere ricompreso l'avviamento, perché la società di mezzi ha come cliente il professionista e non i di lui clienti. Quanto alle altre questioni prospettate, la Corte Osservava: a) che la richiesta di maggior danno ex art. 1224 C.C. non era stata suffragata da alcuna prova, non essendo stato fatto riferimento nemmeno alle condizioni personali ed essendosi richiamata soltanto la svalutazione monetaria come fatto notorio;
b) che, in ogni caso, non si potrebbero mai attribuire 6 la interessi sulla somma rivalutata;
c) che sentenza del Tribunale non poteva essere considerata definitiva, non essendo stata disposta la separazione delle domande e non avendo provveduto sulle spese della domanda decisa. Per la cassazione di tale sentenza CI NC, AN e PP OL hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi. Resistono FF LI e M. NT OL con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale con un unico motivo, resistito dai ricorrenti con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, i ricorsi principale ed * cidentale vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Sempre in via preliminare, Va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, sollevata dai ricorrenti principale sotto il profilo che la LI e la M.A. OL, nel corso del giudizio di primo grado, avevano qualificato il rapporto relativo al laboratorio di analisi come società, sì da formulare un'eccezione di prescrizione ex art. 2849 C.C., mentre nel giudizio di gravame avevano sostenuto trattarsi di 7 associazione professionale avente struttura e rilevanza meramente interne: di tale diversa prospettazione è stata eccepita la novità e, quindi, l'inammissibilità ex art. 345 c.p.C., ma non è stata rilevata dalla Corte territoriale, onde va dichiarata nella presente sede di legittimità. L'eccezione viene proposta anche sotto un altro profilo, ossia del passaggio in giudicato della pronuncia riguardante la liquidazione della quota a favore di essi eredi di PP OL. L'eccezione è infondata. Dall'esame degli atti, consentito а questa Corte dalla natura del vizio denunciato, risulta giudizio di primo che nell'atto introduttivo del grado la domanda stata prospettata, con riferimento al rapporto relativo al laboratorio, in modo alquanto vago, indifferentemente qualificandolo come società di fatto e/o associazione professionale pur chiedendosi la liquidazione della quota sociale. Ciò ha comportato che, nella comparsa di costituzione e risposta del 9 maggio '88, le odierne ricorrenti incidentali, dopo aver premesso che nell'atto introduttivo non era stata precisata la qualificazione giuridica del laboratorio, hanno testualmente affermato che, "ove 8 dovesse ritenersi essere quella una società di persone, si eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c.", ma che "ove non rientri nella società, ma in quella della legge 1815/1939, si eccepisce la prescrizione ex art. 2948 c.c.". Inoltre, nella comparsa di risposta in appello del 4 giugno '96, la LI e M.A. OL hanno contestato espressamente proponendo impugnazione incidentale 1 la statuizione del Tribunale, secondo cui la legge 1815/1939 non riguarderebbe le prestazioni sanitarie, che ben potrebbero essere esercitate in forma di impresa: hanno sostenuto, al contrario, che la legge ricomprende quel tipo di associazione ed hanno precisato che non sono applicabili le norme in materia societaria, ma quelle sulle professioni intellettuali. Ne deriva che, in difetto di una riconvenzionale (in primo grado), non configurabile un mutamento di domanda, ma soltanto una qualificazione giuridica del rapporto, quale di una tesi espressione difensiva, sì da prescrizione in via un'eccezione di prespettare alternativa (ex art. 2949 о 2948 C.C., in prime cure) ed ai sensi dell'art. 2948 n. 3 C.C. (in grado di appello). A ciò si aggiunga che non poteva 9 essersi formato alcun giudicato interno, dal momento che v'era stato l'appello incidentale proprio sulla ricomprensibilità o meno del rapporto questione nell'ambito delle associazioni professionali disciplinate dalla legge n. 1815 del 1939. Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 2 1. 1815/1939, 24 1. 266/97, 2238, 2289, 2555 c.c., 1362 e segg. cod. civ., 115 e 116 c.p.c, nonché vizio di motivazione, ricorrenti principale censurano la sentenza impugnata per aver escluso l'avviamento dalla liquidazione della quota del defunto PP OL: la Corte territoriale non ha tenuto presente, al riguardo, che l'art. 2 della legge n. 1815 del 1939 è stato espressamente abrogato dall'ar. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (c.d. legge Bersani), entrata in vigore prima della pubblicazione della sentenza. D'altro canto, il laboratorio di analisi OL non è una società di mezzi, ma un'associazione professionale, come emerge dal tenore letterale dell'atto costitutivo e di quello integrativo: nel caso di specie, le parti hanno espressamente richiamato le norme del codice civile in tema di società semplice, la cui applicazione discende, quindi, dalla loro volontà, 10 non già dal fatto che avessero posto in essere una società di mezzi. Richiamati alcuni provvedimenti normativi che avrebbero riconosciuto, ancor prima dell'abolizione del citato art. 2 1. 1815/39, la validità di una società tra professionisti, i ricorrenti aggiungono che l'avviamento non poteva essere escluso, perché il laboratorio ben può essere considerato un'impresa, come ammessO dall'art. 2238 c.c. e della giurisprudenza. Sia pure in funzione specularmente opposta, identica questione forma oggetto del ricorso consente, quindi, l'esame incidentale e ne congiunto. La LI e la M.A. OL, infatti, denunciano violazione degli artt. 1362 e segg. cod. ove il civ., e vizio di motivazione, rilevando che, fosse un'associazione professionale laboratorio e мои non una società di mezzi, si potrebbero comunque applicare le norme in materia di società e, in particolare, quelle sull'avviamento, né si potrebbe configurare una liquidazione di quota, ma soltanto la ripartizione di incassi, al netto delle spese di gestione. Secondo le ricorrenti incidentali, il laboratorio OL era proprio un'associazione di professionisti con rilevanza meramente interna, alla stregua del tenore letterale dei Hatti 11 intervenuti e del comportamento successivo, di cui la Corte salentina non ha tenuto conto, pervenendo a disattendere l'eccezione di prescrizione ex art., 2948 n. 4 C.C. esclusivamente in virtù dell'errata qualificazione giuridica del rapporto. Entrambe le censure sono prive di fondamento. Occorre premettere che, contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti principali, nel caso di specie non può avere alcuna incidenza l'abrogazione dell'art. 2 1. 1815/39 ad opera dell'art. 24 della legge n. 266 del 1997 (pubbl. su G.U. n. 186 dell'11 agosto 1997): tale norma, infatti, non ha destamente natura processuale e non può regolare un rapporto da lungo tempo esaurito, posto che l'associazione è venuta meno, quanto al PP OL, con la sua morte, ossia il 28 rilevanza i maggio 1979- Neppure assumono provvedimenti normativi citati а dimostrazione della presunta esistenza di un principio di validità di società tra professionisti, ancor prima della c.d. legge Bersani: se per un verso, infatti, detti provvedimenti si riferiscono а situazioni e rapporti del tutto diversi da quello in esame (ad esempio, per le cliniche: cfr. sul punto, Cass. la nullità del contratto 5656/92), per altro verso 12 per violazione del divieto di costituzione di società aventi ad oggetto l'espletamento di professioni intellettuali c.d. protette, sancita dall'art. 2 1. 1815/39, è stata riconfermata, anche di recente, dalle Sezioni Unite di questa Corte con cui l'esercizio la sentenza n. 9500/97, secondo dell'attività di analisi chimico cliniche svolta in regime convenzionale con il S.S.A. non resta estranea, in linea generale, ai divieti ed ai limiti posti dalla legge n. 1815 del 1939 (cfr. anche Cass. 9507/99, riguardante la professione di ingegnere ed architetto nonché Cass. 11922/2000, 1 che ha ribadito la natura strettamente personale della prestazione offerta e fornita dal professionista esercente una professione c.d. 1815/39). protetta, ai sensi della legge n. Tuttavia, l'esclusione del laboratorio di analisi in questione dell'ambito di applicazione del divieto posto dall'art. 2 1. 1815/39 è stata operata dalla Corte di merito sulla base dell'interpretazione degli atti intervenuti tra le parti nel 1978 e nel 1979, pervenendo alla conclusione che la loro intenzione era quella di costituire una società di mezzi, Cssia una società che non aveva come scopo l'espletamento di compiti 13 propri dei professionisti, ma soltanto di mettere a disposizione dei medesimi un apporto di struttura e di mezzi, avvalendosi dei quali il professionista può svolgere la sua attività liberamente ed avere con il cliente un rapporto fiduciario, fondato esclusivamente sull'"intuitus personae" (pertinente è, sul punto, il richiamo effettuato dalla sentenza V. anche, nello impugnata a Cass. 5656/92 cit.: stesso senso, Cass., 79/93, nonché la menzionata sentenza SS.UU. 9500/97). Al riguardo la sentenza impugnata resiste alle critiche "hinc e inde" mosse: se da un lato, infatti, il tenore letterale delle pattuizioni non è di per se stesso esaustivo per la ricostruzione della comune intenzione delle parti, ove dal complesso dell'atto risulti che il termine "associazione" non va necessariamente ricondotto al 1815/39, dall'altro lato la divieto ex art. 2 1. ha compiuto un'analisi Corte territoriale complessiva e logica. In particolare, ha utilizzato ± patti sul conferimento di denaro, macchina ed attrezzature, precisando che la qualificazione del rapporto non cambia ove nella società siano convogliati tutti i proventi e che la liceità del contratto permane ancorché come nel caso di 14 specie - il professionista sia anche socio della società (di mezzi): con il conforto, anche su questo punto, della sentenza n. 5656 del 1992, resa in fattispecie del tutto analoga (a nulla rilevando che l'esercizio del laboratorio fosse dapprima medici e, successivamente, tra uninstaurato tra medico e due persone che non avevano tale qualità). Deve ritenersi consequenziale e corretta, allora, la conclusione cui giunta la Corte salernitana e cioè che tra le parti era stata convenuta una società di mezzi, regolata dalla normativa sulle società semplici, con esclusione delle norme dettate in tema di professioni intellettuali er quindi, della ripartizione di incassi al netto delle spese di gestione, dovendosi configurare una liquidazione di quotainvece societaria: è sin troppo evidente, quindi, che tale li conclusione non pone in alcun modo in contrasto volontà con la stessa società delle parti, esplicitata con l'art. 14 del rogito notaio NC. corretta, poi, è Parimenti logica se è vero, infatti, l'esclusione dell'avviamento: aggiuntiva hche tale concetto esprime una qualità rispetto alla mera sommatoria dei singoli elementi 15 che compongono un'azienda, è anche vero che esso indica una potenzialità di acquisizione della clientela, nel senso che l'avviamento si traduce, in definitiva, nella capacità di acquisire clienti. Ne deriva che, avendo la società di mezzi come " liente" il professionista e non già i clienti di quest'ultimo, l'avviamento non può trovare ingresso nell'ambito di detta società. Non vale addurre come fanno i ricorrenti principali che l'avviamento deriverebbe dal fatto laboratorio può essere che l'attività del imprenditoriale, ai sensi esercitata in forma dell'art. 2238 C.C.: per quanto astrattamente corretta (v. Cass. 13594/92) ma non in tema di professione c.d. protetta tale prospettazione poggia, con riferimento al caso di specie, su presupposto inesistente, dal momento che le parti avevano costituito una società di mezzi e non, dunque, un'impresa per gestire direttamente la loro attività professionale, che avrebbe trovato l'ostacolo dell'art. 2 1. 1815/39. h Infine, non sembra superfluo rilevare che la secondo cui si tesi delle ricorrenti incidentali, questione di configurerebbe soltanto una ripartizione degli incassi, al netto delle spese, 16 trova ulteriore smentita nella circostanza addotta dalla controparte, ma non negata - che le parti avevano espressamente richiamato le norme in tema di società semplice. Con il secondo motivo, denunciando violazione e 2697 C.C., 115 degli artt. 1224, 2289 e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione, i ricorrenti principali lamentano che la Corte di merito abbia escluso il maggior danno, non considerando, per un verso, che il credito nascente dalla liquidazione della quota sociale conferisce il diritto alla rivalutazione se, non essendosi proceduto alla liquidazione stessa nel termine semestrale di cui all'art. 2289 C.C., il creditore abbia subito un danno e, per altro verso, che l'inflazione ben può essere considerata alla stregua del notorio, tanto più che gli interessi legali sono stati del 5% sino al 1991: la Corte salentina, inoltre, non ha valutato la documentazione prodotta, volta а dimostrare che la NC era stata costretta a vendere alcuni beni immobili per far fronte alle esigenze della famiglia. Anche tale censura non merita accoglimento. Il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria verificatasi durante la mora 17 del debitore non costituisc una conseguenza (1) automatica del fatto notorio della perdita, ma e comporta l'onere dell'allegazione della prova di al giudice di circostanza tali da consentire desumere, anche in via presuntiva, la sussistenza e l'entità del maggior danno subito dal creditore, in aggiunta a quello coperto dagli interessi legali: in altri termini, se il tasso di svalutazione è notorio e, quindi, non richiede prova, invece il danno da svalutazione, ove riferito a crediti pecuniari, va provato ("ex multis", Cass. 1997/2000, 21/2000, 6467/98, 4018/96). La sentenza n. 5407/83, citata dai ricorrenti, non ne conforta la tesi, considerato che si limitata ad affermare che la svalutazione monetaria sul credito del socio avente diritto alla liquidazione della quota assume rilevanza una volta decorso il termine di sei mesi ex art. 2289 c.C., ma con la precisazione che detta svalutazione non giustifica alcun risarcimento automatico, che possa essere attuato attraverso la semplice rivalutazione h della somma dovuta. La Corte territoriale ha fatto buon governo di tale principio con riferimento al (so di specie, monetaria possa negando che la svalutazione 18 costituire, di per se stessa, prova del maggior danno ex art. 1224, 2° comma, cod. civ. ed aggiungendo che nessuna prova era stata fornita, essendosi richiamata esclusivamente la notoria perdita di valore della moneta: è evidente, quindi, che il giudice di merito ha compiuto una valutazione fattuale, non sindacabile in sede di legittimità. Con il terzo mezzo, infine, si denunciano violazione degli artt. 103, 278 e 279 c.p.c., nonché vizio di motivazione, rilevando come la Corte d'Appello di Lecce, nel qualificare la sentenza del Tribunale come non definitiva (ai fini delle spese processuali, la cui regolamentazione era stata rimessa alla decisione definitiva), abbia seguito un orientamento formalista, mentre quello contenutistico conduce a ritenere che sia sentenza definitiva quella che, in relazione ad una о più delle domande proposte, esaurisca l'oggetto del in contendere, attribuendo о negando il bene contestazione. L'inaccoglibilità della doglianza discende dalla considerazione che, con sentenza n. 711/99, le Sezioni Unite di questa Corte, componendo il insorto ed ispirato agli contrasto al riguardo 19 opposti criteri formale e sostanziale, hanno riconfermato il primo orientamento (già espresso da SS.UU. 1577/90 e da numerose altre decisioni), secondo cui, nell'ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, da considerarsi non definitiva la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una о più di dette domande, con uzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ex art. 279 c.p.c. e senza provvedere sulle spese in ordine alla domanda alle domande così decise, rinviandone la relativa liquidazione all'ulteriore corso del giudizio Aprincipio ribadito dalle stesse SS.UU. con la sentenza n. 738/99, in tema di impugnazione delle sentenze del TRAP e del TSAP). In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2000. Il RelatoreMuchers Il Presidente del potere di seguito della mouche [postille apprende. 2] 20 .d.e.] his ONE CORTE SUPREM D Prima Sezio Depositato in Canoqueria 26 # 2/2 FEB. 2001 IL CANCELLIERE SA LL DEPOSITAT 09.1 - 5 MAR. 2001 Mire lamine ELLIERE Luisa Passinetti loccos 350000 FEB. 2001 L a Passinett IL CANCELLIEPE Мені егемен UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in car5 GIU. 2001 26747 350.00 4 (hreРесено сидныйелива versate S. (: Trecento p. 11 Dirigente Area Servizi IPFO) (D.ssa Maria Grazie udiziar Il Responsabile Servi (Dr. M. RACCHINI)