Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1999, n. 738
CASS
Sentenza 28 gennaio 1999

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In tema di ammissione al passivo con riserva di un credito, va distinta l'ipotesi in cui la riserva abbia ad oggetto la successiva produzione dei documenti giustificativi - nel qual caso, in assenza dello scioglimento della riserva stessa nel corso del procedimento di verifica e prima della declaratoria di esecutività dello stato passivo, il creditore deve proporre opposizione ex art. 98 legge fall. per conservare l'efficacia dell'ammissione - da quella in cui la stessa riserva sia stata pronunciata con riguardo a crediti condizionali, nel qual caso è da escludersi la necessità di opposizione allo stato passivo da parte del creditore ammesso.

In tema di impugnazioni, qualora la parte totalmente vittoriosa nel merito proponga, in sede di giudizio di legittimità, un ricorso incidentale condizionato avente ad oggetto questioni pregiudiziali o preliminari rilevabili di ufficio, l'esame di tale mezzo di impugnazione potrà precedere quello del ricorso principale solo nel caso in cui dette questioni non abbiano formato oggetto di pronuncia (anche implicita) in sede di giudizio di merito, mentre, nella ipotesi di statuizione, in quella sede, in senso sfavorevole al ricorrente incidentale, tali questioni perdono il carattere della rilevabilità di ufficio, soggiacendo, conseguentemente, all'ordinario regime delle impugnazioni, che postula, per la sua ammissibilità, la sussistenza dell'interesse ad impugnare. Tale interesse sorge, peraltro, solo per effetto della riconosciuta fondatezza, e non anche della mera proposizione, del ricorso principale (poiché, in caso di rigetto, la decisione di merito, totalmente favorevole al ricorrente incidentale, acquista definitivamente forza ed efficacia di giudicato), con conseguente necessità di procedere, preliminarmente, all'esame del ricorso principale stesso e, solo in caso di (parziale o totale) suo accoglimento, a quello del ricorso incidentale. Tale principio trova, peraltro, un limite nella ipotesi in cui, ad un esame preliminare del ricorso principale, appaia "ictu oculi" evidente la fondatezza di uno o più dei motivi di doglianza in esso rappresentati, sì che, in tal caso, atteso il carattere di unitarietà e contestualità della emananda decisione, risulta più rispondente ad un corretto "iter" logico l'esame prioritario del ricorso incidentale, palesandosi già apprezzabile l'interesse del soggetto proponente.

La consegna di una somma di denaro non è, di per sè, vicenda idonea a fondare una richiesta di restituzione allorché, ammessa la ricezione, l'"accipiens" pur tuttavia contesti il titolo della consegna e, correlativamente, l'obbligo di restituzione, gravando, in tale ipotesi, sull'attore l'onere di provare integralmente il fatto costitutivo della pretesa restitutoria, onere esteso all'indicazione di uno specifico titolo giuridico implicante l'obbligo di restituzione, e senza che l'indicazione di un diverso titolo, da parte del convenuto (che solleva, in tal caso, una mera eccezione in senso sostanziale), valga ad invertire tale regola probatoria (nella specie, il curatore del fallimento di una S.p.A. aveva richiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una S.a.s. di un credito scaturente da alcuni versamenti eseguiti dalla prima su di un conto corrente della seconda in epoca anteriore al fallimento di quest'ultima, sostenendo, in un primo tempo, la ripetibilità delle somme in assenza di titolo, poiché non si trattava, comunque, di pagamenti di debiti. Il giudice di merito, ritenuto che i versamenti "de quibus" fossero stati, invece, eseguiti dalla S.p.A. a titolo di aumento di capitale della S.a.s. poi fallita - benché la prima non risultasse formalmente socia della seconda - poiché entrambe le società facevano capo ad una medesima persona fisica, rigettò la domanda, con sentenza confermata dalla S.C. che, dopo aver riaffermato il principio della nullità di qualsivoglia partecipazione di una società di capitali ad una società in accomandita semplice, ha tuttavia specificato che tale premessa, pur conducendo ad escludere la "ratio" dei versamenti così come ricostruiti dal giudice di merito, non valeva a colmare la riscontrata carenza di prova in ordine al titolo degli stessi - alternativamente prospettati dal ricorrente, nel successivo svolgimento del processo, come finanziamento, espromissione, delegazione cumulativa, adempimento del terzo non obbligato - ).

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  • 1Danni, mancato guadagno, risarcibilità, sussistenza, prova, criteri presuntiviAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1999, n. 738
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 738
Data del deposito : 28 gennaio 1999

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