Sentenza 30 marzo 1999
Massime • 1
La procura apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione o al controricorso, facendo materialmente corpo con l'atto cui inerisce, esprime inequivocabilmente il necessario riferimento all'atto stesso; pertanto, anche se formulata genericamente e senza uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, è dall'atto cui la procura è connessa che si desumono i caratteri di specialità ed anteriorità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/1999, n. 3034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3034 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI GI, CI MA, MA RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTEZEBIO 19, presso lo studio dell'avvocato STUDIO PETRUCCI L, difesi dall'avvocato ALFREDO ASCANI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TI RI ND, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 167, presso lo studio dell'avvocato MARINA FONZI, difesa dall'avvocato GIORGIO FONZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
TI IG;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2/96 della Corte d'Appello di ANCONA, Sez. Agraria emessa il 13/12/95 depositata il 09/02/96; RG.462/95. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/98 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato GIORGIO FONDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Ascoli Piceno, depositato in data 3.2.1994, ET MA RA, quale procuratrice di ET LU, proprietario di fondo rustico con casa colonica sito in Comune di San Benedetto del Tronto, condotto a mezzadria da CO CI, CO MA e NA LA, chiedeva dichiararsi cessato il rapporto mezzadrile ai sensi dell'art. 34 l. n. 203/1982, con condanna dei mezzadri al rilascio del fondo.
Costituitisi con memoria depositata in data 17.1.1995, i convenuti spiegavano domanda riconvenzionale in ordine: 1) al pagamento di indennizzo per la cessione di parte del fondo in violazione del diritto di prelazione;
2) al rimborso di somme anticipate per l'acquisto degli attrezzi agricoli e di spese volte a facilitare la coltivazione del fondo;
3) al pagamento dell'indennità per i miglioramenti apportati al fondo stesso;
4) al risarcimento danni per la fatiscenza ed inabitabilità della casa colonica;
5) al pagamento dell'indennizzo per esproprio operato dal Comune di S. Benedetto del Tronto;
6) al versamento dei contributi previdenziali. Con sentenza del 14.7.1995, depositata il successivo 16.9, l'adita Sezione dichiarava la cessazione del rapporto mezzadrile alla data del 10.11.1993, disponendo l'immediato rilascio del fondo, e respingeva la domanda riconvenzionale quanto alle pretese sub 1), 2), 3) e 6), mentre declinava la competenza in ordine alle ulteriori pretese (sub 4 e 5).
La pronuncia veniva gravata dai soccombenti, che instavano per 1) l'indennità ex artt. 16 e 17 l. n. 203/1982, 2) i danni per la inabilità e fatiscenza della casa colonica, 3) i danni per la mancata corresponsione dell'indennità di esproprio ad opera del Comune di San Benedetto.
Con sentenza del 13.12.1995, depositata il 9.2.1996, la Corte d'Appello di Ancona - in composizione speciale confermava la sentenza di primo grado in punto di rigetto delle domande di rimborso delle somme spese per il fondo e di pagamento dell'indennità per le opere di miglioramento, dichiarando invece la competenza della Sezione specializzata quanto alla domanda di risarcimento danni per la inagibilità della casa colonica, che respingeva però nel merito, e la inammissibilità della domanda risarcitoria per mancata corresponsione dell'indennità espropriativa.
Per la cassazione di tale sentenza CO CI, CO MA e NA LA hanno proposto ricorso svolgendo due motivi. Ha resistito con controricorso ET MA RA, che ha tra l'altro eccepito l'inammissibilità del ricorso. Ha presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché "la procura - si afferma in controricorso - appare essere stata rilasciata in epoca precedente il deposito della sentenza gravata".
A sostegno della propria eccezione assume specificamente la controricorrente - richiamando la giurisprudenza di questa Corte- che il mandato a margine del ricorso usa espressioni riferibili al giudizio di merito ed è assolutamente "silente" in ordine all'instaurando giudizio di legittimità.
Questo Collegio non ignora tale giurisprudenza, ma ritiene di non poter seguire la stessa, non tanto perché minoritaria, quanto perché non può il mandato ad litem apposto a margine di un atto processuale interpretarsi prescindendo totalmente dal contenuto di tale atto. Se, infatti, come assolutamente pacifico, il contenuto dell'atto processuale è integralmente riferibile alla parte allorché reca in calce o in margine la sottoscrizione di questa, è evidente che anche il mandato al difensore, contenuto a margine dell'atto, deve essere letto in funzione del contenuto di questo, per cui resta irrilevante che la procura non contenga uno specifico riferimento al giudizio di legittimità o che la formula a stampa adottata si riferisca ai gradi del giudizio di merito (v. in tal senso Cass. n. 3111/1995; v. pure Cass. S.U. n. 11178/1995). In questo caso, essendo l'atto riferito alla "Corte di Cassazione" e recando l'intestazione "ricorso ex art. 360 c.p.c." nonché menzionando la sentenza impugnata di cui indica estremi e contenuto, certa e non equivoca è infatti la volontà del mandante di essere difeso dall'indicato professionista nel giudizio di impugnazione innanzi alla Suprema Corte avverso la sentenza descritta nel ricorso stesso, e dunque la specialità come l'anteriorità inferiscono dall'atto cui la procura è connessa (cfr. in questo senso, da ultimo, Cass. n. 9287/1997). L'eccezione, quindi, è infondata.
Passando al merito, col primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando i ricorrenti che la Corte d'Appello non sia entrata nel merito delle loro domande e che abbia omesso di riferire la riconducibilità o meno delle opere da essi eseguite, e analiticamente indicate, alla fattispecie prevista dagli artt. 16 e 17 l. n. 203/1982. Il motivo non è fondato, poiché la sentenza di appello non si è limitata a recepire acriticamente la soluzione adottata dai primi giudici, di cui invero ha operato una parziale riforma, ma ha deciso sui vari capi della domanda degli odierni ricorrenti. In particolare, avendo costoro riproposto nel giudizio di appello - come risulta dalla sentenza impugnata - solo tre (indicate in parte narrativa) delle originarie sei domande riconvenzionali, la Corte territoriale marchigiana ne ha ritenuto nuova, e quindi inammissibile, una (quella relativa all'indennità di esproprio, richiesta dapprima come indennità ex art. 17 l. n. 865/1971 e successivamente quale risarcimento per la mancata corresponsione della stessa) ed ha ritenuto infondate le altre due, confermando in ordine ad esse la decisione di primo grado.
A tal proposito la Corte ha difatti osservato che la
"riconducibilità degli acquisti e delle opere rivendicati dai convenuti (odierni ricorrenti) alla previsione degli artt. 16 e 17 l. n. 203/82 restava superata dalla assoluta mancanza di prova" e che faceva "riscontro alla genericità dell'assunto, rilevata in sentenza, la riferibilità dei fatti costitutivi ad epoca non determinata ne' determinabile, secondo le enunciazioni del ricorso in appello".
E quanto alla domanda di ristoro dell'allegato pregiudizio derivante dalle precarie condizioni della casa colonica, ha la Corte osservato a sua volta che l'attestazione di inabitabilità della parte destinata ad alloggio "risaliva ad epoca successiva alla cessazione del rapporto di partecipazione agraria", "senza che si evincesse dagli atti, e che si chiedesse in ogni caso di documentare, l'effettivo danno correlato alla impossibilità, da imputare al concedente che non risultava neppure compulsato, di fruire di detta porzione ed alla conseguente necessità di ricorrere ad esborso in relazione al godimento di altra abitazione".
Trattasi in tal modo di apprezzamento di fatto adeguatamente e logicamente motivato, avendo il giudice d'appello non soltanto tenuto conto dei rilievi della sentenza di primo grado ma anche congruamente evidenziato le risultanze processuali per le quali le pretese dei CO-NA andavano disattese.
Col secondo motivo è denunciata, a sua volta, la falsa applicazione dell'art. 17 l. n. 203/1982, dolendosi i ricorrenti della omessa ammissione di consulenza tecnica allo scopo di determinare la indennità ad essi spettante per le opere eseguite, giacché, essendo il rapporto mezzadrile intercorso tra le parti e loro danti causa per generazioni, era oltremodo difficile reperire la documentazione relativa a tali opere, peraltro non contestate dal concedente in sede giudiziale.
Anche questa censura deve essere disattesa.
Rilevato in primis che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito - non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato il relativo esercizio - accogliere o rigettare l'istanza di ammissione di una consulenza tecnica (v. in questo senso, da ultimo, Cass. n. 722/1997 e n. 3423/1998), rilevasi poi come i CO-NA sollecitassero, nella specie, l'ammissione di una consulenza tecnica che, per un verso, aveva in pratica una funzione meramente esplorativa (in quanto volta a individuare le opere assunte come da essi eseguite e per le quali sussisteva il diritto all'indennità ex artt. 16 e 17 l. n. 203/1982) e, per altro verso, era diretta in buona sostanza ad esonerare, in violazione dell'art.2697 c.c., essi istanti dall'onere della prova circa i fatti costitutivi della domanda azionata (cfr. Cass. n. 2205/1996 e n. 1467/1994), atteso che la Corte d'Appello ha invero considerato, dando così adeguata motivazione del proprio diniego, che l'accertamento tecnico - alla stregua di quanto da essa Corte osservato in ordine al primo motivo - "difetterebbe del benché minimo ancoraggio ad oggettivi dati imprescindibili per fissare il dedotto aumento di valore" del fondo per le opere di miglioramento che i ricorrenti assumono di aver eseguito.
Risulta infine - deducendosi una circostanza decisiva (relativa alla loro mancata contestazione), come tale riscontrabile ex actis - che la ET con memoria di risposta alla domanda riconvenzionale chiese "rigettar(si) tutte le domande dei convenuti riconvenienti in quanto ... comunque non provate e del tutto infondate in fatto e diritto".
Il ricorso, pertanto, va rigettato e le spese del giudizio di Cassazione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, liquidate in L. 50.000, oltre agli onorari, liquidati in L. 3.000.000, a favore della parte controricorrente.
Così deciso, il 18.11.1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 MARZO 1999.