Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/1999, n. 9106
CASS
Sentenza 13 maggio 1999

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È illogicamente motivata la sentenza che al fine di ritenere integrata l'ipotesi di omessa fatturazione (art.1,comma 2, n. 2 DL 10 luglio 1982, n. 516 convertito in L. 7 agosto 1982, n. 429) si fondi esclusivamente sulla presunzione di autoconsumo delle merci in rimanenza all'atto della cessazione di attività. Detta presunzione, infatti, costituisce presunzione valida ai fini fiscali ma non ai fini della effettiva dimostrazione di un fatto storico in sede penale in quanto trova un ostacolo nella circostanza che, in caso di cessazione di attività, può ipotizzarsi una presunzione ugualmente valida di vendita sottocosto ovvero di minor valore delle rimanenze a causa della giacenza in magazzino.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/1999, n. 9106
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9106
    Data del deposito : 13 maggio 1999

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