Sentenza 13 maggio 1999
Massime • 1
È illogicamente motivata la sentenza che al fine di ritenere integrata l'ipotesi di omessa fatturazione (art.1,comma 2, n. 2 DL 10 luglio 1982, n. 516 convertito in L. 7 agosto 1982, n. 429) si fondi esclusivamente sulla presunzione di autoconsumo delle merci in rimanenza all'atto della cessazione di attività. Detta presunzione, infatti, costituisce presunzione valida ai fini fiscali ma non ai fini della effettiva dimostrazione di un fatto storico in sede penale in quanto trova un ostacolo nella circostanza che, in caso di cessazione di attività, può ipotizzarsi una presunzione ugualmente valida di vendita sottocosto ovvero di minor valore delle rimanenze a causa della giacenza in magazzino.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/1999, n. 9106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9106 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
DR. PIETRO GIAMMANCO PRESIDENTE del 13.5.1999
DR. VINCENZO ACCATTATIS CONSIGLIERE SENTENZA
DR. RAFFAELE RAIMONDI CONSIGLIERE N.1726
DR. ALDO GRASSI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore N.40396/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TA LA N. A CATANZARO IL 24.4.52 IVI RES. VIA TA 100 contro la sentenza del Tribunale di Catanzaro 27.5.98, che la condannava alla pena di lit. 2 milioni di ammenda per il reato di cui all'art. 1 comma 2 n. 2 della Legge n. 516.82, perché in qualità di legale rappresentante della società LE e Sgarbi, all'atto della cessazione dell'attività avvenuta in data 29.8.90, ometteva l'autofatturazione ai fini Iva delle merci in rimanenza, per un valore complessivo di lit. 71.739.000.
Acc. in Catanzaro il 20.10.96.
Udita la relazione del Consigliere Dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale della Repubblica Dr. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. LE AN presentava opposizione a decreto penale emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro. Citata al dibattimento, in tale sede si procedeva all'esame di un teste.
2. Il Tribunale riteneva provata la responsabilità della prevenuta essa aveva cessato l'attività il 29.8.90. Nella dichiarazione Iva relativa al 31.12.89 aveva indicato rimanenze per lit. 109.869.000. Il volume di affari era dichiarato in lit. 37.950.000. Poiché la LE non aveva chiesto autorizzazione per vendite a saldo, ne' aveva presentato all'Ufficio Iva le distinte inventariali della merce catalogata per qualità e quantità, se ne ricavava che era rimasta merce per lit. 71.739.000, che la prevenuta aveva omesso di autofatturare.
3. Secondo il Tribunale, siffatta ricostruzione si basa su dati diretti, certi e precisi, desunti dalla dichiarazione delle rimanenze iniziali e del volume di affari. Non si tratta di mere presunzioni di natura amministrativa, ma di elementi presuntivi, idonei a fare prova anche in sede penale. "È assolutamente incredibile - prosegue il Tribunale - che le merci siano state vendute a prezzo inferiore (e di circa due terzi) rispetto al loro costo originario. Ne consegue pertanto che la ditta è rimasta in possesso di una notevole mole di merce invenduta, rispetto alla quale si imponeva l'obbligo di autofatturazione".
4. Ha proposto appello, convertito in ricorso per Cassazione, l'imputata deducendo tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione delle regole processuali, avendo il Tribunale sentito come teste una persona diversa da quella indicata (un delegato del direttore dell'Ufficio Iva anziché il direttore stesso) senza comunque procedere, ex art. 507 CPP, all'audizione del teste originariamente indicato.
6. Il motivo è infondato. Non è vietato al giudice consentire la sostituzione di un teste con altro idoneo a riferire circostanze rilevanti ai fini della decisione, specie se si tratti di testi esercenti un ufficio pubblico, i quali siano ugualmente a conoscenza dei fatti per cui è processo. Così, indicato come teste a conferma di un accertamento cartolare il direttore dell'ufficio, è possibile consentire la sostituzione del medesimo teste con un funzionario del medesimo ufficio, il quale sia ugualmente a conoscenza dei fatti.
7. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, e chiede l'assolu5-ione con formula ampia, perché il Tribunale ha applicato mere presunzioni fiscali, senza tenere conto della realtà dei fatti.
8. Le rimanenze contabili al 10.10.89 erano pari a lit. 109.869.000, sulla base del costo di acquisto delle merci. In realtà erano fondi di magazzino, talché venivano venduti in blocco il 28.8.90 con fattura n.
1.90 per lit. 37.950.000, prezzo di realizzo. L'Ufficio Iva ha proceduto ad una somma algebrica di valori (rimanenze dichiarate meno fattura di realizzo) ritenendo non autofatturate le merci risultanti dalla differenza.
9. Il motivo è fondato. La presunzione fiscale di autoconsumo delle merci in rimanenza all'atto della cessazione di attività costituisce presunzione valida ai fini fiscali, ma non ai fini della effettiva dimostrazione di un fatto storico in sede penale. Del pari, la presunzione di valore pari al costo di acquisto da diminuirsi del volume di affari dichiarato costituisce presunzione fiscale, di per sè non trasferibile sul piano penale.
10. Nella specie, si è valutata come prova la rimanenza al 31.12.89 dichiarata in lit. 109.869.000 e la fattura di cessione in lit. 37.950.000 per inferirne che la differenza doveva essere autofatturata. Ma non si è dato conto della deduzione difensiva, per cui merci acquistate ad un determinato costo e rimaste in magazzino per lungo tempo sono soggette a minusvalenza, talché in sede di cessazione dell'attività possono essere svendute sottocosto quali fondi di magazzino, senza alcuna effettiva rimanenza. 11. In sostanza, il Tribunale ha utilizzato presunzioni fiscali alla stregua di presunzioni idonee a fare prova nel giudizio penale, senza tenere conto che la presunzione di autoconsumo trovava nella specie un ostacolo nel fatto che, in caso di cessazione, può ipotizzarsi una presunzione, ugualmente valida, di vendita sottocosto ovvero di minor valore delle rimanenze a causa della giacenza in magazzino. 12. Risulta pertanto non logicamente ne' sufficientemente motivata l'affermazione essere "assolutamente incredibile che le merci siano state vendute a prezzo inferiore rispetto al costo originario" e che "la ditta è rimasta in possesso di una notevole mole di merce invenduta". In ogni caso, era compito dell'accusa provare i fatti, laddove per la prova dei fatti si è dato corpo ad un accertamento meramente contabile o "a tavolino".
13. È mancato un accertamento dei fatti logicamente e congruamente motivato, che tenesse conto dell'allegato deprezzamento del magazzino e dell'effettivo valore della merce oggetto dell'unica vendita in blocco effettuata il 28.8.90.
14. Stante l'accennata lacuna probatoria, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
15. Il terzo motivo, inerente alla pena, rimane assorbito.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 13 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1999