Sentenza 11 febbraio 2014
Massime • 1
L'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990, a seguito della modifica apportata dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 2014, n. 10, integra un'autonoma fattispecie di reato concernente i "fatti di lieve entità" di detenzione illecita di sostanza stupefacente, il cui trattamento sanzionatorio si rivela di maggior favore rispetto a quello previsto nel testo previgente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/02/2014, n. 11525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11525 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 11/02/2014
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - rel. Consigliere - N. 264
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 13284/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IU GI IO N. IL 06/12/1972;
avverso la sentenza n. 592/2007 CORTE APPELLO DI CAGLIARI SEZ. DIST. di SASSARI, del 17/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALLI che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente alla pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Sassari ha affermato la responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ed art. 80, comma 1, lett. G, con recidiva reiterata specifica. La sentenza è stata confermata dalla corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.
2. Ricorre per cassazione l'imputato per ciò che attiene alla valutazione della recidiva. Si è trascurata la giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della normativa che rendeva obbligatoria la considerazione delle precedenti condanne e di quella che vietava il giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui al richiamato comma 5 rispetto alla recidiva.
3. La pronunzia d'appello, pur considerate le sentenze costituzionali richiamate dal ricorrente, ha ritenuto di ribadire il giudizio di equivalenza tra l'attenuante ridetta e le aggravanti, in considerazione della molteplicità dei precedenti penali alcuni dei quali specifici e recenti.
Tale apprezzamento in fatto è immune da censure, recando una razionale e non illogica ponderazione delle peculiarità del caso alla luce della personalità dell'imputato desunta dal suo curriculum delinquenziale.
Tuttavia nella fattispecie in esame rileva il novum normativo introdotto con il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art.
2. L'innovazione ha riguardato il già evocato dall'art. 73, comma 5. Sono stati integralmente confermati gli elementi caratterizzanti che contribuiscono alla individuazione dei fatti di minor gravità, ma la fattispecie è stata trasformata da circostanza attenuante a reato autonomo. Induce con certezza in tale direzione l'apertura del testo normativo che con la formula "salvo che il fatto non costituisca più grave reato" esplicita che si è in presenza di nuova, autonoma incriminazione. Oltre a ciò, la novella ha diminuito l'entità della pena massima. Si tratta di innovazione mossa dall'evidente proposito di sottoporre a trattamento sanzionatorio meno severo illeciti di più lieve entità, da un lato revisionando la pena edittale e dall'altro configurando un distinto reato, così escludendo che il giudizio di bilanciamento tra l'attenuante stessa e circostanze aggravanti, compresa la recidiva, possa frustrare le istanze di minore rigore nei confronti di illeciti di modesta gravità. La norma nuova è dunque per diversi aspetti più favorevole rispetto a quella previgente e deve trovare applicazione alla fattispecie in esame ai sensi dell'art. 2 cod. pen.. Per l'effetto, la sentenza va annullata con rinvio ai fini dell'applicazione della nuova normativa e della conseguente rideterminazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2014