Sentenza 28 settembre 2011
Massime • 1
I reati previsti dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativi a sostanze stupefacenti inserite nelle vecchie tabelle 1 e 3 allegate al citato decreto, commessi prima dell'entrata in vigore della l. 5 dicembre 2005, n. 251, o per i quali a tale data risulta emessa la sentenza di condanna in primo grado, si prescrivono, ove sia stata ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990, nel termine ordinario di dieci anni ed in quello massimo di quindici anni.
Commentario • 1
- 1. Maltrattamenti in famiglia: come difendertiAvv. Jacopo Palermo · https://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 23 gennaio 2023
I maltrattamenti in famiglia sono un fenomeno diffuso in tutto il mondo e possono assumere diverse forme, come ad esempio violenza fisica, psicologica o economica. Possono essere perpetrati da un partner, da un genitore o da altri familiari nei confronti di un altro membro, indipendentemente dall'età, dal sesso o dallo stato di vulnerabilità della vittima. I maltrattamenti in famiglia sono spesso posti in essere in modo sistematico e duraturo nel tempo e possono avere conseguenze profonde e durature sulla vittima. Si pensi, ad esempio danni fisici e psicologici, difficoltà relazionali e problemi di salute mentale. È importante sottolineare che i maltrattamenti in famiglia non sono solo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2011, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 28/09/2011
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1645
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 24265/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) IZ UC N. IL 25/08/1981;
avverso la sentenza n. 2235/2003 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 30/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI Maria Giuseppina che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 30.3.2010, in riforma della sentenza 11.4.2003 del Tribunale monocratico quella città, dichiarava (tra l'altro) non doversi procedere - per intervenuta prescrizione del reato - nei confronti di UI LO, in ordine al delitto di cui:
- al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (cessione di una dose di sostanza stupefacente del tipo eroina e detenzione a fini di spaccio di ulteriori dosi della stessa sostanza - acc. il 30.1.2001).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, il quale ha eccepito l'erroneo computo del termine di prescrizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del P.G. è fondato e deve essere accolto.
I reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, relativi a sostanze stupefacenti di cui alle vecchie tabelle "1" e "3", commessi prima dell'8.12.2005 o per i quali a tale data risulta emessa la sentenza di condanna in primo grado, se è stata ritenuta l'attenuante del fatto di lieve entità di cui al 5 comma, si prescrivono nel termine ordinario di 10 armi ed in quello massimo di 15 anni.
Nella fattispecie in esame (relativa a sostanza stupefacente del tipo eroina per fatti accertati il 30.1.2001 e giudicati in primo grado con sentenza di condanna dell'11.4.2003), pertanto, il termine massimo di prescrizione non si è compiuto e resta e fissato al 30.1.2016.
L'impugnata sentenza, conseguentemente, deve essere annullata - limitatamente al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, - con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della
Corte di appello di Brescia.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata - limitatamente al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, - e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di
Brescia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2012