Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2014, n. 40009
CASS
Sentenza 23 aprile 2014

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Integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose ai sensi dell'art. 223 comma secondo, n. 2 l. fall. il meccanismo di frode fiscale realizzato attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e la costituzione di apposite società fittizie finalizzate ad ottenere liquidità con gli anticipi bancari e la detrazione dell'iva sulle merci acquistate e collocate sul mercato a prezzi concorrenziali la cui interruzione abbia provocato il tracollo finanziario e dunque il fallimento della società, potendo il reato fallimentare concorrere con quello tributario per diversità del bene tutelato, dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2014, n. 40009
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40009
Data del deposito : 23 aprile 2014

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