Sentenza 6 giugno 2001
Massime • 1
Sussiste concorso materiale tra i reati previsti dalle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, atteso che la diversa natura dei reati medesimi (i primi di pericolo e di mera condotta, i secondi di danno e di evento), il diverso elemento soggettivo (la colpa generica nei primi, la colpa specifica nei secondi, nell'ipotesi aggravate di cui al comma 2 dell'art. 589 e al comma 3 dell'art. 590), i diversi interessi tutelati (la prevalente finalità di prevenzione dei primi, e lo specifico bene giuridico della vita e dell'incolumità individuale protetto dai secondi), impongono di ritenere non applicabile il principio di specialità di cui all'art. 15 del codice penale.
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- 1. Lesioni personali colposehttps://www.studiocataldi.it/
- 2. Malattie professionali e diritto penaleMauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
Questa voce è stata curata da Stefano Zirulia Definizione Per malattia professionale (o tecnopatia) si intende una patologia che si sviluppa a causa della presenza di stimoli nocivi nell'ambiente di lavoro. La malattia professionale si distingue in maniera netta dall'infortunio che, pur essendo analogamente connesso ad una occasione di lavoro, è definito come un evento verificatosi per causa violenta ed esterna (ossia da un fattore che opera dall'esterno con azione intensa e concentrata nel tempo, rapida). Per occasione di lavoro si intende quel particolare rapporto anche mediato ed indiretto che deve intercorrere tra l'evento lesivo e il lavoro. Gli agenti responsabili sono tantissimi e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2001, n. 35773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35773 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO - Presidente - del 06/06/2001
1. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI SALVATORE - Consigliere - N. 1290
3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO - Consigliere - N. 016991/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) ZI NI N. IL 12/02/1957
avverso SENTENZA del 11/02/2000 TRIBUNALE di ATESSAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco IADECOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore dell'imputato avv. Antonino GUASTADISEGNI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
ZI NI ha proposto ricorso avverso la sentenza 11 febbraio 2000 del Tribunale di Lanciano, sez. dist. di Atessa, che l'ha condannato alla pena di lire 1.200.000 di multa per il reato di lesioni colpose in danno di AS NA e alla pena di lire 2.000.000 di ammenda per la contravvenzione di cui agli artt. 19 e 389 d.p.r. 547/1955. Il giudice di merito ha accertato che AS, dipendente di ZI, aveva utilizzato una scala alta circa 4 metri per raggiungere il piano di calpestio di un'impalcatura, sito ad un'altezza di circa due metri dal suolo, dove si trovava un pennello che il datore di lavoro gli aveva ordinato di recuperare. AS, salito sulla scala e giunto all'altezza del piano, si sporgeva per prendere il pennello e, a causa dello scivolamento laterale della scala, perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo procurandosi lesioni. La sentenza impugnata ha ravvisato la colpa del ricorrente nell'aver consentito, in violazione dell'art. 19 d.p.r. 547/1955, che il dipendente usasse la scala senza che la medesima venisse regolarmente agganciata e senza che alcuno tenesse bloccata la scala al suolo durante la sua utilizzazione. A sostegno del ricorso si deduce:
- la violazione dell'art. 606, comma 1^, lett. b, c ed e del c.p.p. perché le risultanze processuali avrebbero dovuto condurre alla conclusione che il comportamento del lavoratore infortunato aveva avuto caratteristiche di eccezionalità ed imprevedibilità in quanto la scala utilizzata dalla persona offesa non costituiva più uno strumento di lavoro in uso nel cantiere e avrebbe dovuto essere spostata ed inoltre perché non era stata mai utilizzata per accedere al piano di calpestio dell'impalcatura perché tutti coloro che ne avevano necessità si servivano, a tal fine, di una scala interna;
- il medesimo vizio per mancanza di colpa non essendo l'evento prevedibile;
- la violazione dell'art. 15 cod. pen. in quanto la contravvenzione contestata avrebbe dovuto, per il principio di specialità, essere ritenuta assorbita nel delitto di lesioni colpose e la violazione dell'art. 81, comma 1^, cod. pen. perché i due reati contestati avrebbero dovuto essere considerati commessi in concorso formale;
- la mancanza di motivazione sulla determinazione della pena anche con riferimento alla mancata considerazione del concorso di colpa del lavoratore infortunato.
Alla pubblica udienza del 6 giugno 2001 il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso di cui il difensore dell'imputato ha invece chiesto l'accoglimento.
Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. In relazione ai primi due motivi di ricorso può rilevarsi come il giudice di merito abbia accertato che la persona offesa era stata incaricata dal proprio datore di lavoro, presente al fatto, di prendere un pennello sito sull'impalcatura posta a due metri dal suolo;
il dipendente, per compiere questa operazione, utilizzava una scala che si trovava appoggiata ad un pilastro ma non era assicurata nè, durante la salita, veniva trattenuta al piede da altra persona. La sentenza impugnata ha escluso che questa utilizzazione costituisse un comportamento abnorme e imprevedibile del lavoratore avendo invece ritenuto, al contrario, che rientrasse pienamente nella sue mansioni l'uso dell'attrezzo posto sul luogo dove doveva essere adempiuto l'ordine impartito. Il giudice di merito ha poi sottolineato come fosse del tutto prevedibile l'utilizzazione della scala in considerazione dell'operazione da eseguire e dell'opportunità di non compiere un più lungo percorso con conseguente ritardo nell'esecuzione della disposizione impartita. Infine, sempre in punto di fatto, la sentenza impugnata ha ritenuto che il datore di lavoro, presente sul posto, abbia visto che il dipendente utilizzava la scala per salire sull'impalcato. Pacifico essendo che l'uso della scala in questione è avvenuto in contrasto con quanto disposto dall'art. 19 d.p.r. 547/1955 (non essendo stata la scala assicurata o trattenuta al suolo da altra persona) il giudice ha ritenuto che l'evento fosse addebitabile a colpa del datore di lavoro che non aveva impartito le necessarie istruzioni ne' aveva provveduto a rendere sicuro l'uso dell'attrezzo e, comunque, non aveva impedito al lavoratore l'utilizzazione della scala con modalità pericolose.
Trattasi di valutazione adeguatamente motivata sia sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento sia sulla natura, non anomala e imprevedibile, del comportamento del lavoratore e questa ricostruzione è esente dai vizi di illogicità denunziati. Ne consegue l'incensurabilità in sede di legittimità perché il ricorrente, pur denunziando i vizi ricordati, in realtà chiede che la Corte di cassazione interpreti e ricostruisca diversamente i fatti accertati dal giudice di merito che, avendo fornito di adeguato e non illogico apparato argomentativo questo accertamento, non possono essere diversamente ricostruiti in questa sede.
Infondati sono anche gli altri motivi di ricorso.
Quanto alla richiesta di ritenere assorbito, in base al principio di specialità (art. 15 cod. pen.), il reato contravvenzionale (art. 19 d.p.r. 547/1955) in quello di lesioni colpose la pretesa è infondata. Il presupposto per l'applicazione del principio contenuto nell'art. 15 citato è infatti costituito dalla circostanza che tutti gli elementi della fattispecie c.d. generale siano ricompresi in quella c.d. speciale che ne prevede di ulteriori. In questo caso, comunemente denominato di "concorso apparente", si applica soltanto la fattispecie speciale. Ma perché possa ritenersi applicabile l'art. 15 ricordato è necessario che i reati abbiano la stessa obiettività giuridica nel senso che deve trattarsi di reati che devono disciplinare tutti la medesima materia ed avere identità di struttura. Tale è, per es., il rapporto tra le fattispecie criminose previste dagli artt. 610 e 611 Cod. pen. o tra quelle previste dagli artt. 624 e 626 cod. pen. In realtà il problema è frequentemente di meno facile soluzione perché gli esempi indicati prevedono fattispecie agevolmente inquadrabili nel principio di specialità essendo, la fattispecie speciale, caratterizzata dalla presenza di tutti gli elementi della fattispecie generale e di una (o più) di ulteriori. In questi casi il principio di specialità non presenta difficoltà di applicazione.
Ben più complessi sono i casi (tra i quali può essere inquadrato quello in esame) nei quali le due fattispecie sono reciprocamente caratterizzate da elementi di specialità; per queste ipotesi alcuni autori hanno ritenuto che il principio di specialità non fosse sufficiente a risolvere il problema del concorso e hanno quindi fatto ricorso anche a diversi criteri (sussidiarietà e consunzione) mentre la dottrina prevalente, e la giurisprudenza pressoché univoca, ritengono che il problema possa risolversi alla stregua esclusiva del principio di specialità con la precisazione che, anche nel caso descritto definito di c.d. "specialità reciproca", vada attentamente indagato, in modo particolare, se ci si trovi in presenza della "stessa materia".
Nel caso in esame va anzitutto rilevato che i reati concernenti la prevenzione degli infortuni, previsti da leggi speciali, sono in linea generale reati di mera condotta mentre i reati previsti dagli artt. 589 e 590 cod. pen. sono reati di evento. Inoltre i primi hanno natura di reati di pericolo (da ritenere concreto) mentre i secondi sono reati di danno. Caratteristiche, queste, tutte ricollegabili alle prevalenti, se non esclusive, finalità di prevenzione che rivestono le ipotesi contravvenzionali sulla tutela della sicurezza dei lavoratori con la conseguenza che gli interessi tutelati sono, in parte, diversi perché le norme di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro hanno un ambito di tutela dei beni protetti che opera su un piano diverso rispetto a quello specifico, riferito alla vita e all'incolumità individuale dei singoli lavoratori, comune ai reati contro la persona indicati.
È vero che la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro costituisce (art. 589 c. 2^ e 590 c. 3^ cod. pen.) aggravante del reato ma è altrettanto vero che la violazione in esame inerisce anche alla natura dell'elemento soggettivo che, nei casi indicati, assume carattere di colpa specifica. Da ciò un'ulteriore differenza nella struttura dei reati perché, nei reati contravvenzionali concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sufficiente, ad integrare l'elemento soggettivo, la colpa generica (come, del resto, per i reati di omicidio e lesioni colpose non aggravati) mentre, per i delitti aggravati in questione, è necessaria la colpa specifica che non costituisce un dippiù rispetto alla colpa generica dei reati contravvenzionali ma una forma alternativa di elemento soggettivo atteso che non esiste il delitto aggravato (dalla violazione di norme sulla disciplina della prevenzione degli infortuni) integrato dalla sola colpa generica. Non sovrapponibilità del bene giuridico protetto;
diversità dell'elemento soggettivo;
diversità della natura del reato (di evento o di mera condotta;
di danno o di pericolo); sono tutti elementi ampiamente sufficienti per escludere che le due categorie di reati disciplinino la stessa materia in considerazione delle diversità strutturali che li caratterizzano.
Può quindi concludersi che il principio di specialità non sia, nel caso in esame, applicabile mancando essenzialmente il presupposto costituito dalla necessità che le due norme, pur contraddistinte da elementi comuni, disciplinino la stessa materia.
Parimenti infondata è la richiesta che tra i due reati venga ritenuto il concorso formale (art. 81, comma 1^, cod. pen.) posto che difetta, nel caso in esame, il presupposto fondamentale per l'applicazione della norma: l'unicità dell'azione o dell'omissione con cui vengono violate più disposizioni di legge o compiute più violazioni della medesima norma.
Indipendentemente dalla formulazione dei due capi d'imputazione, che potrebbero sembrare descrittivi di condotte non dissimili, e senza che si necessario affrontare temi analoghi a quelli esaminati sul principio di specialità, il problema in esame è risolvibile sul piano dei fatti accertati dal giudice di merito perché, dal tenore della sentenza impugnata (che non affronta il tema proposto con il motivo di ricorso in esame) può dedursi che la condotta omissiva prevista dall'art. 19 d.p.r. 547 (mancata assicurazione della scala) è stata ritenuta sufficiente ad integrare il reato contravvenzionale, mentre quella del reato di lesioni (aver consentito che il dipendente usasse la scala non assicurata) è stata incensurabilmente accertata diversa perché anche commissiva. Di qui l'impossibilità di configurare il concorso formale di reati. È infine infondato l'ultimo motivo di ricorso relativo alla mancanza di motivazione sulla determinazione della pena anche con riferimento al concorso di colpa dell'infortunato. Il giudice di merito ha infatti ricollegato la determinazione della pena ai precedenti specifici e richiamando i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.; questa motivazione appare sufficiente tenuto anche conto della scelta di una pena esclusivamente pecuniaria per entrambi i reati. Per quanto riguarda l'asserito concorso di colpa dell'infortunato si osserva che, nel caso accertato dal giudice di merito, non è ipotizzabile una colpa del lavoratore perché questi non ha l'obbligo di predisporre le misure di prevenzione ma quello di osservare le cautele predisposte dal datore di lavoro che, nel caso in esame, per quanto si è detto in precedenza, non aveva a tale obbligo adempiuto.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione quarta penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2001