Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2001, n. 35773
CASS
Sentenza 6 giugno 2001

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Sussiste concorso materiale tra i reati previsti dalle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, atteso che la diversa natura dei reati medesimi (i primi di pericolo e di mera condotta, i secondi di danno e di evento), il diverso elemento soggettivo (la colpa generica nei primi, la colpa specifica nei secondi, nell'ipotesi aggravate di cui al comma 2 dell'art. 589 e al comma 3 dell'art. 590), i diversi interessi tutelati (la prevalente finalità di prevenzione dei primi, e lo specifico bene giuridico della vita e dell'incolumità individuale protetto dai secondi), impongono di ritenere non applicabile il principio di specialità di cui all'art. 15 del codice penale.

Commentari2

  • 1Lesioni personali colpose
    https://www.studiocataldi.it/

  • 2Malattie professionali e diritto penale
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021

    Questa voce è stata curata da Stefano Zirulia Definizione Per malattia professionale (o tecnopatia) si intende una patologia che si sviluppa a causa della presenza di stimoli nocivi nell'ambiente di lavoro. La malattia professionale si distingue in maniera netta dall'infortunio che, pur essendo analogamente connesso ad una occasione di lavoro, è definito come un evento verificatosi per causa violenta ed esterna (ossia da un fattore che opera dall'esterno con azione intensa e concentrata nel tempo, rapida). Per occasione di lavoro si intende quel particolare rapporto anche mediato ed indiretto che deve intercorrere tra l'evento lesivo e il lavoro. Gli agenti responsabili sono tantissimi e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2001, n. 35773
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35773
Data del deposito : 6 giugno 2001

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