Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2001, n. 6535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6535 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 65 35 SEZIONE IMA Composta da Magistrati: * Dott. Alfred Presidente R.G.N. 16350/98 14714 Dott. AN LOSAVIO Rel. Consigliere Cron. Consigliere Rep.2376 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. AN VERUCCI Consigliere Ud.10/01/01 Consigliere Dott. Walter CELENTANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE S ENTENZA per diritti L3000 14 MAG. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE OU RY EL, IN AE, IN NA, nella qualità di coeredi di IN UI, LIRE 3000 CANCELLERIA elettivamente domiciliate in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l'avvocato POTTINO GUIDO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati GALGANO CG512655 FRANCESCO e BRANDOLI LAERTE, giusta procura speciale per Notaio Baraldi Antonio di Ferrara rep. n. 22923 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE del 27.6.1998; Richiesta copia studio dal Sig. DI PIERRO ricorrenti per diritti L. contro 5 SET 2001 CANCELLIERE IN UR, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE2001 DIRITTI 37 CASTRO PRETORIO 25, l'avvocato MESIANO presso -1- rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO, ALDO e RONDELLI CARLO, giusta procura a FORMIGGINI margine del controricorso;
- controricorrente
contro
RE OV, RE VI;
intimati - avversO l'ordinanza del Tribunale di RAVENNA, depositata il 13/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2001 dal Consigliere Dott. AN LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE D DIRITTI Richiesta copia esecutiva dal Sig. +6 LIRE 10000 per diritti FIBRA 3 LIRE 2000 CANCELLERIA 27 SET. 2001 CANCELLIEREARE CANCELLERA BE145546 CORTE SUFREMA DI CASSAZIONE AE997736 UFFICIO COPIE BF399416 LIRE 5000 Richiestal - LIRE 10000 CANCELLERIA LIRE 2000 studiodal Sig. POTTIM CANCELLE CANCELLERIA per diritti L. i IL CANCELLIERE AT673567 AE337737 BF399417 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice istruttore della causa di divisione ereditaria pendente davanti al Tribunale di Ravenna tra UR MB, AN AR, VI AR, MA LE DO, CA MB e NN MB, con ordinanza 13 giugno 1998 a norma dell'art. 186 ter - 3°1°, 2° e comma - c.p.c., ingiungeva a MA LE DO, a CA MB e ad NN MB il pagamento di lire 1.045.284.000 e favore di UR MB e di lire 1.425.387.000 a favore di AN AR e VI AR, oltre ad interessi e spese, ordinanza provvisoriamente dichiarando la stessa esecutiva. Il giudice istruttore affermava che nella specie ricorrevano le condizioni dettate dall'art. 186 ter c.p.c. e cioè la prova scritta del credito integrata dalle "sentenze emesse" non definitive del merito e dalla consulenza tecnica di ufficio espletata nell'ambito del giudizio e che "in relazione ai beni già dichiarati soggetti a collazione, alienati e pertanto soltanto imputabili per equivalente in sede divisoria, quello vantato dai coeredi è un credito già attuale, certo, non condizionato When liquido ed esigibile, 3 dall'inscindibilità della pronuncia di carattere dichiarativo e, stante la provvisorietà connaturata al provvedimento, dalla pendenza di gravame". Ravvisava infine i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. nel "pericolo di grave pregiudizio 1 ritardo per le considerazioni già espresse dalla sentenza parziale alla luce della protrazione ultraventennale del contenzioso". Contro questa ordinanza MA LE DO, CA MB e NN MB hanno proposto ricorso in cassazione a norma dell'art. 111, comma Costituzione, prospettando quattro motivi di 2, impugnazione. На resistito con controricorso la sola UR MB (non hanno svolto difese in questa fase AN AR e VI AR). Le parti costituite hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorrenti, premessa la considerazione sul "contenuto sostanziale di sentenza dell'ordinanza di pagamento" impugnata (che aveva a loro dire modificato quanto statuito dalla sentenza non definitiva del Tribunale di Ravenna n. 294 del 1997 circa la insussistenza delle condizioni per 186 ter c.p.c., dovendo Celan l'applicazione dell'art. escludersi allo stato del processo l'esistenza di crediti certi liquidi ed esigibili dei coeredi nei confronti di LU MB) e sulla conseguente ammissibilità del ricorso ex art. 111 della Costituzione, hanno dedotto: a) "violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. contraddittorietà della motivazione _ " per essere stata l'ordinanza adottata non secondo diritto ma per soddisfare presunte esigenze equitative, compromesse dalle "lungaggini del procedimento di divisione"; b) "violazione e falsa applicazione dell'art. 737 cod. civ. contraddittorietà di motivazione -1 per avere il giudice istruttore provveduto contro il principio di "unitarietà e infrazionabilità del procedimento di divisione ereditaria" (che "non consente di assumere provvedimenti distributivi anticipatori parziali della decisione relativa alla divisione ereditaria, quando vi sia contestazione tra le parti, senza avere in precedenza proceduto alla determinazione della massa ereditaria"); c-d) "violazione e falsa applicazione dell'art. 186 ter, primo e secondo comma, c.p.c. illogicità manifesta della motivazione" per la carenza del requisito della 61510 prova scritta (tale non potendo considerarsi la 5 relazione del consulente tecnico d'ufficio che non costituisce mezzo di prova ma strumento di valutazione - contro la quale era stata per altro proposta. querela di falso, sicché è stato violato l'espresso divieto di disporre la provvisoria esecutività in caso di querela di falso avverso l'atto pubblico posto alla base della ordinanza- ingiunzione).
2. UR MB, resistendo con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c. e il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni esposte in udienza hanno eccepito la inammissibilità del ricorso il provvedimento datoavversO dal giudice istruttore a norma dell'art. 186 ter c.p.c., che, per essere "soggetto alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 primo comma" (comma 3 dello stesso art. 186-ter), è perciò privo del carattere di definitività che rende impugnabili in cassazione (con il mezzo straordinario previsto dall'art. 111, comma 2, Costituzione) i provvedimenti decisori assimilabili alle sentenze.
3. Il ricorso proposto ex art. 111, comma 2, consorti DO-MB controCost. dai l'ordinanza, pronunciata dal giudice istruttore del 6 Tribunale di Ravenna a norma dell'art. 186 ter c.p.c. deve essere dichiarato inammissibile. La questione dei rimedi dati contro l'ordinanza prevista dall'art. 186 ter c.p.c. (introdotto dall'art. 21 legge 26 novembre 1990, n. 353 ed in vigore dal 1° gennaio 1993) già è stata affrontata legittimità che connella giurisprudenza di ripetute univoche pronunce (da ultimo Cass. 6325/1999) l'ha risolta nel senso che la espressa equiparazione di tale provvedimento alle "ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma (art. 186 ter, comma 3) ad esso conferisce "I il carattere essenziale di provvisorietà che 10 espone al riesame dello stesso giudice che l'ha pronunciato (che può modificarlo o revocarlo) e al controllo del collegio al quale la causa sia rimessa a norma dell'art. 189, fermo il principio, dettato dal primo comma dell'art. 177, per cui, "comunque motivate", pure le ordinanze -ingiunzione ex art. 186 ter "non possono mai pregiudicare la decisione della causa". Sicché se all'ordinanza- ingiunzione ex art. 186 ter pur si riconosca il carattere della decisorietà, si deve con certezza ad essa negare la proprietà della definitività (della idoneità cioè a statuire su diritti con 7 l'efficacia sostanziale di giudicato), in ragione della quale l'art. 111, comma 2, Cost. appresta, in difetto di specifico strumento di tutela, l'estremo rimedio del ricorso in cassazione per violazione di legge. Basti, quindi, per concludere aggiungere che l'ordinanza nella specie impugnata corrisponde e si adegua al modello normativo - tipico dell'art. 186 ter c.p.c. e gli asseriti profili di illegittimità (per difetto si afferma dei requisiti che ne condizionano la pronuncia) non varrebbero per certo a conferire ad essa i caratteri del provvedimento abnorme nei confronti del quale non sia configurabile alcun rimedio ordinario, come per altro riconoscono gli stessi ricorrenti (pag. 19, prime righe, del ricorso), i quali riferiscono di avere stimolato il potere della revoca "ai sensi dell'art. 186, III comma, c.p.c., ripetutamente nella fattispecie respinta dal giudicante" e ai quali infine sarà dato di riproporre la questione - rimasta impregiudicata (art. 177, primo comma)- nella sede della decisione del merito (art. 178, primo comma, c.p.c.).
4. Dichiarata la inammissibilità del ricorso, i ricorrenti soccombenti - sono tenuti e condannati loth 8 al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore della resistente UR MB.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese di questa fase del giudizio, a favore di UR MB, liquidate in complessive lire 15.220000 delle quali lire 15 milioni per onorari di avvocato. giannuilosevià, est. Hi fechloßut Roma, 10 gennaio 2001. Il Relatore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCE 1G 2001fr Andras CLIERE ROMA 8 LUG. ZUMA UFFICIO DELLE ENTRATE 2 Serie 4 versate 9210.000 Registrato in a 34321 trecentodiecimila al n. p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Graze DIFLIPY (fire 310000 If Responsabile Servizio A Siniziari (Dr. MRACCI 9