Sentenza 9 giugno 2005
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del "giustificato motivo", idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato ai sensi dell'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come introdotto dall'art. 13 della legge n. 189 del 2002, rileva, da un lato, l'accertamento in concreto delle condizioni in cui si è prodotta e mantenuta la condotta di permanenza nel territorio dello Stato oltre i cinque giorni, nonchè della volontarietà o meno della stessa; dall'altro, il giudizio di esigibilità dell'obbligo, che va condotto tenendo conto del reale condizionamento psichico esercitato dalle circostanze concrete sulle capacità individuali di adempimento dell'obbligo stesso. Ne consegue che la sottoposizione a terapia metadonica non può costituire di per sè elemento ostativo all'osservanza dell'obbligo impartito o circostanza tale da rendere inesigibile la condotta richiesta al soggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2005, n. 26374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26374 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 09/06/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 709
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 009106/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL LÌ, N. IL 26/02/1969;
avverso SENTENZA del 13/12/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 dicembre 2004 la Corte d'appello di Bologna, decidendo nei procedimenti riuniti nn. 1665/2004 e 965/2004, definiti rispettivamente con sentenze del Tribunale di Bologna del 17.3.2004 e del 23.2.2004, ritenuta la continuazione tra i reati di cui agli artt. 14, comma 5 ter, d.lgs. 286/1998 (modif. dalla legge 189/2002), contestati a KA LÌ e accertati l'uno il 21.2.2004 e l'altro il 2.3.2004, in parziale riforma delle pronunzie di primo grado, rideterminava in mesi sette di arresto la pena in precedenza inflitta.
Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, KA il quale lamenta: a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione dell'ordine del Questore in ordine alle ragioni che non consentivano l'immediato accompagnamento alla frontiera o il trattenimento presso un centro di accoglienza, tenuto conto anche della pendenza penale per analoga violazione che avrebbe imposto l'espulsione immediata;
b) violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all'irrilevanza del "giustificato motivo" addotto dall'imputato (programma di disintossicazione a base di metadone presso un Sert).
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Relativamente al primo motivo di doglianza il Collegio osserva quanto segue.
L'art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. 286/1998 sanziona la condotta dello straniero che, raggiunto da un precedente decreto di espulsione dal Prefetto, senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione del successivo ordine di lasciare il territorio dello Stato, impartitogli, ai sensi del comma 5 bis della medesima disposizione, dal Questore.
Il presupposto che legittima l'espulsione di cui all'art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 è la violazione del precedente ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis della stessa disposizione di lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale. E, quindi, sufficiente il riferimento a tale violazione per ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
Il legislatore fissa, in via alternativa, due distinti presupposti per l'adozione del citato provvedimento: a) oggettiva impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporaneo per una delle ragioni o delle finalità enunciate nel comma 1 dell'art. 14 del citato d.lgs. 286/1998; b) inutile decorso dei termini di permanenza stabiliti dal comma 5 dell'art. 14 per eseguire il provvedimento di espulsione o di respingimento.
Ai fini della configurabilità del reato previsto, non è necessario che l'ordine del Questore espliciti le specifiche ragioni della scelta, allorché questa risulta determinata, come nel caso in esame, dall'impossibilità dell'accoglienza presso il centro di permanenza temporanea più vicino per indisponibilità di posti (Sez. 1, 2 3.10.1003, n. 40299, ric. P.M. in proc. Fedi, riv. 226063). L'esecuzione dell'espulsione mediante ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato costituisce per lo straniero modalità meno gravosa e maggiormente rispettosa del diritto di libertà personale del suo immediato accompagnamento coattivo alla frontiera, a mezzo della forza pubblica, o del suo trattenimento in un centro di permanenza temporanea in vista della successiva esecuzione coattiva dell'espulsione, di tal che non può ritenersi, in sede di interpretazione sistematica della disciplina in esame, che la legittimità dell'ordine in questione sia subordinata alla giustificazione della mancata adozione delle modalità esecutive più drastiche ed afflittive per l'interessato, pur in via preferenziale indicate dalla legge, ma a tutela esclusiva dell'interesse pubblico e non già della posizione del cittadino straniero da espellere.
2. Il problema interpretativo affrontato nell'impugnata sentenza e nel ricorso del difensore concerne l'esatta interpretazione della nozione di "giustificato motivo", contenuta nell'art. 14 ter del d.lgs. 286/1998. L'ambito interpretativo deve essere delimitato dai seguenti precisi presupposti: a) il motivo della mancata ottemperanza al provvedimento emesso dall'Autorità di polizia non può dirsi "giustificato" per il solo fatto che il soggetto è sottoposto a trattamento terapeutico a base di metadone;
b) l'accertamento della "giustificazione" della condotta omissiva implica la valutazione delle cause della mancata osservanza del provvedimento.
Il problema dell'esigibilità o meno della condotta da adempiere è, quindi, intimamente connesso, da un punto di vista logico, con la nozione di motivo "giustificato", da non sovrapporre a quella di motivo "giusto".
Ai fini dell'esclusione dell'antigiuridicità non occorre che il fatto che ha dato luogo all'impossibilità di adempiere sia in sè giusto, cioè non illecito o antigiuridico, ma è necessario accertare se il comportamento posto in essere dipenda da una scelta volontaria del soggetto, che decida di non ottemperare all'ordine impartito dal Questore.
Conseguentemente il concetto di "giustificato motivo" comporta l'esame di due profili: a) l'accertamento in concreto, a prescindere da qualsiasi forma di astrazione o presunzione, delle condizioni in cui si è prodotta e mantenuta la condotta di permanenza nel territorio dello Stato oltre i cinque giorni, nonché della volontarietà o meno della stessa, potendo l'inadempimento dell'obbligo essere dovuto ad una scelta del soggetto oppure all'inerzia delle competenti Autorità, cui lo straniero si sia prontamente, ma inutilmente rivolto;
b) il giudizio di esigibilità dell'obbligo condotto non esclusivamente su basi oggettive, ma tenendo conto del reale condizionamento psichico esercitato dalle circostanze concrete sulle capacità individuali di adempimento dell'obbligo stesso.
Si tratta, quindi, di apprezzare la nozione di "giustificato motivo" sul piano dei limiti dell'obbligo con l'ulteriore e determinante precisazione che il giustificato motivo rimanda necessariamente ad una valutazione in concreto della esigibilità dell'obbligo stesso. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha fornito, sulla base di elementi di fatto, in quanto tali non censurabili in sede di legittimità, una compiuta illustrazione delle ragioni per le quali la sottoposizione a terapia metadonica non poteva ritenersi, di per sè, elemento ostativo all'osservanza dell'ordine impartito o circostanza tale da rendere inesigibile la condotta richiesta al soggetto.
3. Quanto al vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione prospettato dal difensore dell'imputato, si osserva che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 2.7.1997, n. 0 6402, ric. Dessimone ed altri, riv. 207944). L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un. 16.12.1999, n. 000 24, ric. Spina, riv. 214794).
Inoltre, ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. Un. 22.10.1996, n. 000 16, ric. Di Francesco, riv. 205621).
In questo contesto le doglianze formulate dalla difese dell'imputato non sono fondate, in quanto la sentenza impugnata, con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici ha diffusamente illustrato le ragioni per le quali, sulla base della documentazione acquisita, il trattamento con metadone cui era sottoposto KA LÌ non era impeditivo della sua libertà di movimento ne' poteva recare pregiudizio alla sua salute e integrità fisica o psichica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 9 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2005