Sentenza 14 dicembre 2017
Massime • 1
Nell'ipotesi di furto di piante in buono stato di vegetazione soggette a vincolo forestale ricorre l'aggravante dell'uso di violenza sulla cosa prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. poiché il taglio prematuro delle stesse piante determina un mutamento della loro destinazione, non solo materiale ma anche giuridica. (Fattispecie relativa al taglio di due fusti di quercia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/12/2017, n. 4935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4935 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2017 |
Testo completo
AER 04935-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 14/12/2017 ROCCO MARCO BLAIOTTA Presidente - Sent. n. sez. - 2250/2017 CARLA MENICHETTI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANDREA MONTAGNI N.23861/2017 MARIAROSARIA BRUNO FRANCESCA PICARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE nel procedimento a carico di: AN CO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 25/11/2014 del TRIBUNALE di LIVORNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso per II P.G. VIOLA ALFREDO POMPEO conclude per l'annullamento con rinvio. Udito il difensore L'Avvocato BARTOLOMEI chiede la conferma della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Livorno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di TO CO in relazione al reato di furto, perché estinto per remissione di querela. In sentenza si osserva che non sussiste l'aggravante dell'uso della violenza sulle cose, posto che se l'imputato non avesse segato i due fusti di quercia non avrebbe neppure potuto rubare i due alberi. Preso atto del verbale di remissione di querela, accettata dall'imputato, il Tribunale ha quindi pronunciato il non luogo a procedere.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto immediato ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Firenze, denunciando il difetto di motivazione e la violazione di legge in riferimento all'art. 625, n. 2, cod. pen. Osserva che la norma citata non prevede l'inapplicabilità della aggravante, quando l'uso della violenza sia necessitato dalla natura della cosa della quale ci si vuole impossessare.
3. L'imputato, a mezzo del difensore, ha depositato memoria. Rileva che correttamente, nel caso, è stata esclusa l'aggravante dell'uso della violenza sulle cose, giacché la violenza esercitata per la mobilizzazione di una cosa immobile per natura non può rilevare ai fini dell'aggravante in questione. In via subordinata, chiede l'applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso impone i rilievi che seguono.
2. Giova ricordare che, al fine di definire la nozione di violenza sulle cose, che pure viene in rilievo in riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dall'art. 392, comma 2, cod. pen. Muovendo da tale assunto, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che la circostanza in esame è configurabile tutte le volte che la cosa venga danneggiata, trasformata ovvero ne venga mutata la destinazione (Sez. 5, n. 24029 del 14 maggio 2010, Vigo, Rv. 247302; Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, dep. 03/02/2014, Vivona, Rv. 25872501).
2.1 Peculiari difficoltà interpretative emergono, peraltro, in riferimento alla configurabilità della aggravante, qualora la violenza venga esercitata per la mobilizzazione di immobili o di parti di cose immobili. 2 Voci di dottrina hanno evidenziato che la violenza esercitata per mobilizzare una cosa immobile per natura non può rilevare ai fini dell'aggravante in questione, in quanto, oltre a non violare alcuna custodia particolare, rappresenta il minimo indispensabile per realizzare il furto. In tale ambito ricostruttivo, si è osservato che la violenza aggrava il furto solo quando rappresenta un quid pluris e non anche quando, mancando l'impiego della violenza, l'evento non sarebbe possibile. A titolo di esempio, un autore considera che, nel caso in cui per sottrarre delle ciliegie da un albero non ci si limiti a raccoglierle una ad una ma si asporti l'intero ramo, arrecando danni alla pianta, si configura l'aggravante dell'uso della violenza sulle cose. Altri ha sottolineato che l'aggravante in esame non è configurabile quando la violenza investe unicamente la cosa oggetto di mobilizzazione, come nel caso di taglio di alberi, mentre sussiste quando incide, danneggiandola, sul complesso della cosa mobile, da cui viene separata, come nel caso del taglio di fili da un elettrodotto. Altra parte della dottrina, al contrario, sposta l'ottica dalle modalità di asportazione, alla natura del bene cui la cosa sottratta aderiva prima del furto, sostenendo la configurabilità dell'aggravante in tutte le ipotesi in cui la mobilizzazione ha comportato se pure inevitabilmente, rispetto alla commissione del furto - il danneggiamento, la trasformazione o il mutamento di destinazione del bene.
2.2 La giurisprudenza di legittimità, con particolare riguardo al taglio di alberi e di rami che viene in rilievo, ha ritenuto sussistente l'aggravante della violenza sulle cose nel furto di piante in buono stato di vegetazione soggette a vincolo forestale, il cui taglio prematuro aveva determinato un mutamento della loro destinazione sia sotto l'aspetto materiale che sotto il profilo giuridico (Sez. 2, n. 6306 del 18/04/1973 - dep. 24/09/1973, Fabio, Rv. 12498701;, Sez. 2, n. 98 del 21/01/1970 - dep. 12/09/1970, Vivace, Rv. 11531501). Di converso, l'aggravante ex art. 625, n. 2, cod. pen., è stata esclusa nel furto di piante erbacee, perché essendo destinate ad essere tagliate, la recisione non costituisce né un quid pluris, rispetto a quanto necessario per impossessarsi della cosa, né un mutamento di destinazione, bensì il modo unico e naturale per l'apprensione della cosa. Più recentemente, la Corte regolatrice ha ribadito che, nell'ipotesi di furto di piante soggette a vincolo forestale per il mantenimento di un bosco ceduo, ricorre l'aggravante dell'uso di violenza sulla cosa prevista dall'art. 625 comma secondo, cod. pen., poiché il taglio delle stesse piante importa un mutamento non soltanto nella destinazione naturale, ma anche nella destinazione giuridica della cosa e tale mutamento costituisce violenza nel senso della nozione generale fornita dall'art. 392 cod. pen.; tale aggravante si configura anche nell'ipotesi di piante non ancora 3 giunte a maturazione, in quanto costituisce violenza l'aver impedito che le piante percorrano il loro ciclo vegetativo (Sez. 4, n. 31331 del 22/04/2004 dep. 16/07/2004, Lattanzi, Rv. 22884001).
3. E bene, il Tribunale di Livorno ha affermato che non sussisteva la circostanza aggravante della violenza sulle cose, unicamente in considerazione del fatto che l'imputato aveva fisicamente abbattuto i due alberi, prima di impossessarsene, realizzando una condotta di apprensione dei fusti definita in sentenza come «naturale». Invero, la valutazione espressa dal Tribunale, nei richiamati termini assertivi, non tiene conto dell'insegnamento espresso dal diritto vivente, in ordine alla questione relativa alla configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose, in caso di furto di alberi, in base al quale viene in rilievo lo stato di maturazione e la destinazione d'uso delle piante di cui si tratta. Sussiste, pertanto, la dedotta violazione di legge, atteso che il giudicante ha errato nella interpretazione del disposto di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., in riferimento al furto di alberi, fattispecie ove assume valore dirimente l'accertamento della condizione della pianta, nei sensi sopra chiariti: si tratta, infatti, di una peculiare ipotesi di furto, in cui la violenza viene esercitata per mobilizzare una cosa immobile per natura. L'evidenziata violazione di legge, nell'apprezzamento della circostanza aggravante in contestazione, travolge pure la pronuncia di non luogo a procedere per remissione di querela.
3.1 Si impone, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Firenze, competente a provvedere ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. pen. Resta assorbito ogni altro tema di censura.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze. Così deciso il 14 dicembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Montagni Rocco Marco Blaiotta Mi Depositata in Cancelleria Oggi, - 1 FEB. 2013 Il Funzionano Giudiziaric Patricia Corre 4