Sentenza 17 dicembre 2013
Massime • 2
In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione; è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla "res" oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale all' "amotio" della prima. (Fattispecie concernente il taglio di cavi di rame utilizzati per la messa a terra della linea elettrica destinata all'alimentazione dei convogli ferroviari).
Integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. la sottrazione di cavi serventi alla circolazione ferroviaria, trattandosi di furto commesso su cose destinate al pubblico servizio; né, a tal fine, rileva la prova di una effettiva interruzione di quest'ultimo, requisito non previsto dal predetto art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e costituente oggetto dell'autonoma incriminazione di cui all'art. 340 cod. pen..
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- 2. Mobilizzazione di beni immobili e limiti di operatività dell’aggravante dell’uso della violenza sulle cose nel reato di furtoIris Lidonnici · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 128 del 27.01.2017, ha circoscritto i limiti di operatività dell'aggravante della violenza sulle cose nell'ambito del reato di furto, con riferimento al tema della mobilizzazione di beni immobili. In particolare, la fattispecie posta all'attenzione del Tribunale ha ad oggetto la contestazione del reato previsto e punito dagli artt. 624, 625, n. 2, c.p, per essersi, l'imputato, impossessato, al fine di trarne profitto, della legna derivante dall'abbattimento di dieci piante di castagno, sottraendola al detentore, con l'aggravante di avere commesso il fatto mediante l'uso di violenza sulle cose. Come noto, l'art. 625, n. 2, c.p. prevede una …
Leggi di più… - 3. Furto aggravante violenza sulle coseRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 26 aprile 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2013, n. 5266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5266 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 17/12/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 3287
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 414481/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON NC, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 16/3/2012 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 marzo 2012 la Corte d'appello di Milano confermava la condanna, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, di VI NC per il reato di tentato furto pluriaggravato ad oggetto 20 kg di cavi di rame utilizzati per la messa a terra della linea elettrica destinata all'alimentazione dei convogli ferroviari.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato deducendo l'errata interpretazione dell'art. 625 c.p., nn. 2 e 7 e correlati vizi motivazionali del provvedimento impugnato.
In particolare il ricorrente, quanto all'aggravante della violenza sulle cose, eccepisce che il tranciamento dei cavi non li avrebbe danneggiati e comunque l'inconfigurabilità della suddetta aggravante qualora la violenza non venga esercitata su elementi esterni alla res oggetto di impossessamento. Quanto alla destinazione dei cavi al pubblico servizio, il ricorso evidenzia come la relativa aggravante presupponga che la sottrazione abbia generato quantomeno un pericolo per il corretto svolgimento dello stesso, circostanza apoditticamente ritenuta sussistente dalla Corte territoriale in assenza di elementi che la suffragassero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1 Con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, deve rammentarsi che per il secondo comma dell'art. 392
dello stesso codice si ha "violenza sulle cose" allorché la cosa venga danneggiata, trasformata ovvero ne venga mutata la destinazione. Ed, infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, sussiste l'aggravante speciale di cui si tratta tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, faccia uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento della destinazione (Sez. 5^, n. 24029 del 14 maggio 2010, Vigo, Rv. 247302).
1.2 Correttamente è stato dunque ritenuto che nel caso di specie ricorresse l'aggravante in questione, atteso che l'imputato, tranciando il cavo destinato alla messa a terra ha alterato l'integrità fisica della linea elettrica cui accedeva, inevitabilmente danneggiandola, a prescindere dal fatto che ciò ne abbia o meno compromesso la funzionalità. Poiché la qualificazione giuridica del fatto è, come detto corretta, irrilevante risulta la motivazione con cui la Corte territoriale l'ha sostenuta, dovendosi comunque ribadire che, ai fini dell'art. 625 c.p., n. 2, è necessario effettivamente che la violenza venga esercitata non già sulla res oggetto di sottrazione, ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale all'amotio della prima.
2. Quanto all'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, altrettanto correttamente i giudici d'appello hanno ritenuto che il furto sia stato commesso su cose destinate al pubblico servizio (atteso che i cavi sottratti erano serventi alla circolazione ferroviaria: cfr. Sez. 5^, n. 13659 del 17 gennaio 2011, Termine e altro, Rv. 250163) anche a prescindere dalla prova di una effettiva interruzione di quest'ultimo, requisito non richiesto dalla disposizione citata e che costituisce oggetto dell'autonoma incriminazione di cui all'art. 340 c.p.. È si vero che per la sussistenza dell'aggravante in questione
è necessario, in forza del principio di offensività, che l'azione criminosa esponga il servizio pubblico al pericolo di un pregiudizio (ex multis Sez. 4^, n. 16894 del 22 gennaio 2004, P.M. in proc. Tassone ed altro, Rv. 228570), ma tale pericolo è stato condivisibilmente ritenuto dalla Corte territoriale immanente alla natura delle cose trafugate e cioè degli strumenti destinati a garantire la sicurezza e la funzionalità della somministrazione dell'energia elettrica necessaria per far muovere i convogli ferroviari e il cui impianto è obbligatorio per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014