Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2013, n. 5266
CASS
Sentenza 17 dicembre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione; è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla "res" oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale all' "amotio" della prima. (Fattispecie concernente il taglio di cavi di rame utilizzati per la messa a terra della linea elettrica destinata all'alimentazione dei convogli ferroviari).

Integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. la sottrazione di cavi serventi alla circolazione ferroviaria, trattandosi di furto commesso su cose destinate al pubblico servizio; né, a tal fine, rileva la prova di una effettiva interruzione di quest'ultimo, requisito non previsto dal predetto art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e costituente oggetto dell'autonoma incriminazione di cui all'art. 340 cod. pen..

Commentari3

  • 1Furto aggravato: violenza sulle cose e pubblica fede, esclusione dell'aggravante per furto ai danni di viaggiatori
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Mobilizzazione di beni immobili e limiti di operatività dell’aggravante dell’uso della violenza sulle cose nel reato di furto
    Iris Lidonnici · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 128 del 27.01.2017, ha circoscritto i limiti di operatività dell'aggravante della violenza sulle cose nell'ambito del reato di furto, con riferimento al tema della mobilizzazione di beni immobili. In particolare, la fattispecie posta all'attenzione del Tribunale ha ad oggetto la contestazione del reato previsto e punito dagli artt. 624, 625, n. 2, c.p, per essersi, l'imputato, impossessato, al fine di trarne profitto, della legna derivante dall'abbattimento di dieci piante di castagno, sottraendola al detentore, con l'aggravante di avere commesso il fatto mediante l'uso di violenza sulle cose. Come noto, l'art. 625, n. 2, c.p. prevede una …

     Leggi di più…

  • 3Furto aggravante violenza sulle cose
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 26 aprile 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2013, n. 5266
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5266
Data del deposito : 17 dicembre 2013

Testo completo