Sentenza 27 febbraio 2004
Massime • 1
Nel processo di espropriazione forzata così come nel fallimento (entrambi articolati in una pluralità di fasi, ciascuna delle quali si chiude con un atto esecutivo, rispetto al quale gli atti precedenti della medesima fase hanno funzione preparatoria) la fase della vendita (che inizia dopo l'ordinanza con cui sono stabilite le modalità e la data della vendita forzata e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione) comprende atti preparatori la cui mancanza o irregolarità vizia la nullità lo stesso atto finale che si pretende di trasferimento. Da ciò consegue l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 2929 cod. civ. (secondo la quale la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto riguardo all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente), poiché, in tal caso, la nullità degli atti presupposti si riverbera sul preteso atto di trasferimento ed è opponibile all'aggiudicatario. Sicché la preclusione, nei confronti dell'aggiudicatario, delle eccezioni di nullità del processo esecutivo opera solo quando la vendita, come atto finale della corrispondente fase del processo esecutivo, sussista e sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernono, si che si tratti di vizi riguardanti gli atti presupposti. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto pronunciato - su reclamo ex art. 26 legge fall. Proposto dal fallito - dal tribunale fallimentare, affinché quest'ultimo procedesse all'esame delle eccezioni di nullità dell'ordinanza di vendita di beni mobili illegittimamente ritenute precluse ai sensi dell'art. 2929 cod. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2004, n. 3970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3970 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 6, presso l'avvocato VINCENZO DE SENSI, rappresentato e difeso dall'avvocato EUGENIO DURANTE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA FALLIMENTO DI ON, MERCA S.R.L., P.M. TRIBUNALE CATANZARO;
- intimati -
avverso il decreto del Tribunale di CATANZARO, depositato il 11/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2003 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.7.1998, DI NT proponeva reclamo avverso il decreto di autorizzazione alla vendita dei beni mobili acquisiti al fallimento, emesso dal Giudice Delegato in data 26.6.1998, deducendo: la violazione dell'art. 106 Co. 2 l. fall., per essere stata omessa la motivazione in ordine alle ragioni di necessità o utilità evidente della vendita in massa di tutti i beni mobili dell'azienda; la violazione dell'art. 104 l. fall., per essere stata omessa la motivazione in merito all'opportunità di procedere alla vendita dei beni prima della dichiarazione di esecutività dello stato passivo;
l'illegittimità della determinazione del prezzo di vendita, fissato in lire 350.000.000 oltre iva, a fronte di un valore dei beni pari a lite 8.500.000.000.
Con decreto del 17.7.1998 il Tribunale rigettava il reclamo osservando: che la vendita di cui al reclamato decreto autorizzatorio era stata conclusa in data 1.7.1998 alla presenza del reclamante e che, pertanto, eseguita la vendita, non erano ammissibili ne' la sospensione ne' la modifica del decreto;
che le censure del reclamante erano, comunque, infondate.
Avverso tale atto, il ricorrente proponeva ricorso a questa Suprema Corte con atto notificato in data 10/11.9.1998, deducendo, tra l'altro, la violazione degli artt. 23 e 26 l. fall., nonché degli artt. 101 e 739 c.p.c., per avere il Tribunale pronunciato sul reclamo senza procedere all'audizione delle parti. Con sentenza depositata in data 25.10.1999, questa Corte, in accoglimento del ricorso, rilevata la mancata convocazione delle parti, cassava il decreto impugnato, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, per la pronuncia sul reclamo.
Con ricorso ex art. 392 c.p.c., depositato in data 2.6.2000, il DI riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro. Si costituivano la curatela del fallimento DI e la soc. Mer. Ca. s.r.l., deducendo l'infondatezza del reclamo e chiedendone il rigetto.
Con nota dell'1.12.2000 l'Ufficio del Pubblico Ministero concludeva per il rigetto del reclamo ostando al suo accoglimento il disposto di cui all'art. 2929 c.c.. Il tribunale di Catanzaro rigettava il reclamo ritenendo che gli eventuali vizi di nullità degli atti di liquidazione giudiziale del bene erano inopponibili al terzo acquirente e che quindi il DI fosse privo di interesse all'impugnazione.
Ricorre per Cassazione il DI sulla base di cinque motivi. Il fallimento di DI NT, e la Mer.ca s.r.l. non si sono costituiti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il DI deduce con il primo motivo di ricorso la violazione del principio del contraddittorio per non essere stato messo in condizione di conoscere le conclusione del P.M. e di controdedurre. Con il secondo motivo deduce che l'inopponibilità nei confronti dell'acquirente degli atti esecutivi nulli che hanno preceduto la vendita è suscettibile di essere rilevata solo ad istanza di parte e non già d'ufficio.
Con il terzo motivo assume la non applicabilità dell'art. 2929 alla vendita fallimentare.
Con il quarto motivo contesta la decisione impugnata laddove la stessa ha ritenuto, in ragione della esaminata inopponibilità della vendita al terzo acquirente, la mancanza di interesse all'impugnazione da parte di esso ricorrente.
Con il quinto motivo deduce che la motivazione del decreto impugnato non ha chiarito se il reclamo dovesse ritenersi inammissibile - in tal caso violando il giudicato formatosi dalla precedente statuizione della Corte che aveva implicitamente riconosciuto ammissibile - ovvero se lo stesso dovesse intendersi rigettato. In quest'ultimo caso la decisione costituirebbe violazione dell'art. 2929 c.c. poiché l'eventuale inopponibilità all'acquirente non potrebbe giammai costituire sanatoria della nullità della vendita nonché sarebbe affetta da vizio motivazionale in quanto non avrebbe spiegato perché si dovesse escludere ogni collusione dell'ufficio fallimentare con il terzo.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La posizione del pubblico ministero nel processo civile non è parificabile a quella delle parti private, poiché egli agisce per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico, mentre le altre parti perseguono propri interessi. Più in particolare, egli è parte solo in senso formale, non potendo disporre degli interessi di indole generale di cui la legge gli affida la tutela. (Cass 698/98). In particolare nel caso in cui, come quello di specie, l'intervento del P.M. sia facoltativo questi dispone solo di poteri limitati dovendo presentare le proprie conclusioni nei limiti di quelle presentate dalle parti e non disponendo di alcun potere di impugnazione. Ne consegue che non si instaura un vero e proprio contraddittorio con le parti sostanziali con la conseguenza che l'eventuale mancata comunicazione delle conclusioni del p.m. a queste ultime, in quanto svolte esclusivamente nell'interesse dell'ordinamento, non comporta una violazione del diritto del diritto di difesa con esclusione quindi di ogni nullità della successiva decisione.
Rigettato il primo motivo di ricorso, il cui esame rivestiva comunque carattere pregiudiziale, ritiene la Corte che debba procedersi all'esame del terzo motivo di ricorso che si rivela fondato e che rende quindi superfluo Tesarne degli altri motivi di ricorso. Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che nel processo d'espropriazione forzata così come nel fallimento (entrambi articolati in una pluralità di fasi, ciascuna delle quali si chiude con un atto esecutivo, rispetto al quale gli atti precedenti della medesima hanno funzione preparatoria) la fase della vendita (che inizia dopo l'ordinanza con cui si stabiliscono le modalità e la data della vendita forzata e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione) comprende atti preparatori oltre l'ordinanza stessa (quali le forme di pubblicità legale e quella aggiuntiva disposta dal giudice, l'assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione, le modalità previste dalla legge per il versamento del prezzo) la cui mancanza o irregolarità vizia di nullità lo stesso atto che si pretende di trasferimento.
Da ciò consegue l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 2929 cod. civ. (secondo la quale la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto riguardo all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente), poiché, in tal caso, la nullità degli atti presupposti si riverbera sul preteso atto di trasferimento ed è esponibile all'aggiudicatario. Sicché, la preclusione nei confronti dell'aggiudicatario, delle eccezioni di nullità del processo esecutivo opera solo quando la vendita, come atto finale del processo esecutivo sussista e sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che riguardino gli atti presupposti. (Cass 9212/99). Nel caso di specie non è dubbio che le dedotte illegittimità da cui - secondo il ricorrente - sarebbe stata affetta l'ordinanza di vendita (violazione degli artt. 104 e 106 comma 2 l.f.) potrebbero, in via di ipotesi, comportare l'invalidità dell'ordinanza di vendita e tale invalidità si riverbererebbe necessariamente su tutti gli atti successivi compreso l'atto di trasferimento con conseguente inapplicabilità - contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di Catanzaro - del disposto dell'art. 2929 c.c.. Il terzo motivo merita pertanto accoglimento restando assorbiti gli altri. Il decreto impugnato va pertanto, cassato con rinvio al tribunale di Catanzaro in diversa composizione che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il terzo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004