Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2002, n. 6945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6945 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL06945 / 02 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Misarciment le SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 1619/99 Dott. Vittorio DUVA Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Cron.18633 Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere - Rel. Consigliere Rep.1469 Dott. Ennio MALZONE Ud. 21/03/01Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copla studio dal Sig.. sul ricorso proposto da: SOLE 24 ORE per diritti € PREGNO WALTER, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI 20 MAG 2002 IL CANCELLIERE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ROGGERI MARIO, con studio in 10121 TORINO VIA AGOGADRO 26, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SAI SPA, con sede in Torino, in persona del suo Richiesta copia studio Direttore Generale dott. Luciano Roasio, elettivamente dal Sig.
5.26.5. per diritti €1.55. domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 146, presso lo studio 11. 21.25-02 IL CANCELLIERE dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che la difende anche 2001 disgiuntamente all'avvocat ANGELO PANTE', giusta o 567 delega in atti;
1 - controricorrente nonchè
contro
BE AO;
- intimata avverso la sentenza n. 499/98 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione III Civile, emessa il 27/02/98 e depositata il 29/04/98 (R.G. 1527/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Domenico STANGA (per delega Avv. M. ROGGERI) ; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore , che Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 4 e 10 settembre 1991 RE Wal- ter conveniva in giudizio avanti il tribunale di Torino EI LA e la sai Ass.ni spa, rispettivamente proprietaria conducente dell'auto A 112 tg. TO Y77079 e assicuratore della medesima, per ivi sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni ripor- tati a seguito del sinistro stradale verificatosi in- torno alle ore 15,15 del 31.10.88 nella via Borrello di Bairo Canavese, deducendo che la convenuta, nell'af- 2 frontare una curva ad eccessiva velocità, aveva invaso l'opposta mezzeria di marcia, nella quale egli viaggia- va alla guida del suo ciclomotore, investendolo e cau- sandogli lesioni gravissime. Dei convenuti si costituiva in giudizio la SAI Ass.ni spa, contestando l'avverso dedotto e concludendo per la declaratoria di pari responsabilità dei due con- ducenti dei veicoli scontratisi. L'adito tribunale con sentenza n. 19 del 13.3.95, ritenuto che il ciclomotore aveva invaso l'opposta se- micarreggiata e che la conducente dell'autovettura, te- nendo una velocità sui 57 kmh, si era improvvisamente accostata al centro della strada, effettuando anche in maniera scorretta una frenata, dichiarava che la re- sponsabilità del sinistro era da attribuirsi nella mi- sura del 40% a colpa della EI e nella misura del 60% a colpa del RE, decidendo conseguenzialmente in ordine alla richiesta risarcitoria dell'attore. La sentenza veniva appellata in punto di responsa- bilità dal RE e in via incidentale dalla compagnia di assicurazione sulla valutazione del danno biologico. . La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 499 del 27.2.98 determinava nel 50% la misura della colpa a carico di ciascuno dei due conducenti dei veicoli scon- tratisi, adeguando conseguentemente la quantificazione 3 del danno liquidabile al RE;
rigettava l'appello incidentale e aumentava la misura degli onorari liqui- dati al difensore dell'attore in lire 3.000.000, con- dannando la SAI al pagamento delle spese del grado in favore del RE. Per la cassazione della sentenza ricorre il RE esponendo tre motivi. Resiste con controricorso la SAI che deposita memo- ria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disattesa l'eccezione di impro- cedibilità del ricorso sollevata in memoria dalla SAI ai sensi dell'art. 369 c.p.c., siccome del tutto priva di riscontro negli atti. Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazio- ne degli artt. 116 cpc e 2700 c.C., si lamenta che la Corte di merito non abbia preso in considerazione, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e dell'individuazione delle responsabilità dei due condu- centi dei veicoli rimasti coinvolti nel sinistro, le fotografie allegate al rapporto informativo dei cara- binieri, riproducenti la situazione dei luoghi e la po- sizione terminale della vettura della EI, dimo- strative, secondo l'assunto del ricorrente, dell'inva- sione da parte dell'autovettura di costei della mezze- 4 ria di spettanza del RE. Emerge dalla stessa esposizione del motivo l'insuf- ficienza di tale elemento a dare un contributo probato- rio alla individuazione del punto esatto della carreg- giata ove avvenne l'impatto tra il ginocchio sinistro del RE e il proiettore sinistro dell'autovettura, ciò in quanto è lo stesso ricorrente a segnalare che le fotografie riproducono la posizione della vettura dopo il sinistro e cioè il punto terminale della medesima dopo la frenata e il conseguente spostamento in avanti della medesima. D'altro canto, non può non rimarcarsi che l'indivi- duazione del luogo dell'impatto in una stretta zona po- sta in prossimità del centro della carreggiata è assun- ta, nell'impugnata sentenza, come avvenuta con la valu- tazione di tutti gli elementi oggettivi e tecnici for- niti dagli esperti nominati in causa. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo viola- zione dell'art. 104 C.d.S. previgente e 2054 C.C. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5, si censura il punto della decisione in cui si è affermato che il RE all'approssimarsi dell'in- crocio con l'autovettura della EI aveva compiuto uno scarto verso sinistra a causa di un'anomalia del terreno e si sostiene, invece, che la convinzione della Corte non è avvalorata da alcun risultato processuale, The bensì era stata l'autovettura della EI ad invade- re, per oltre la metà della sua larghezza, la mezzeria di spettanza del RE;
si sostiene, inoltre, che pro- prio la presenza di molta ghiaia sul lato destro di percorrenza del RE aveva impedito a costui di te- nersi sulla sua stretta destra. Il motivo è chiaramente infondato, perché le con- clusioni della Corte di merito circa il comportamento tenuto dai conducenti dei due veicoli nell'approssimar- si all'incrocio, e in particolare sullo scarto a sini- stra effettuato dal motociclista, si basano su tutta una serie di elementi, primo fra tutti la stessa ammis- sione fatta dal RE in sede di interrogatorio forma- le. E' valida, pertanto, l'osservazione della Corte di merito che il sinistro si sarebbe potuto evitare se il RE, a fronte dell'anomalia della strada, avesse adottato un'andatura più consona allo stato dei luoghi. Conseguentemente la graduazione della colpa decisa con l'impugnata sentenza si fonda su argomentazioni lo- giche condivisibili, perché prive di contraddizioni ar- gomentative. Con il terzo motivo di ricorso, deducendo viola- zione degli artt. 116 cpc e 2700 c.c. in relazione al- 6 l'art. 360 nn. 3 e 5 cpc, si censura la valutazione fat- ta dalla Corte di merito in punto di responsabilità e : si sostiene che la medesima non ha tenuto conto delle dichiarazioni fatte dalla EI allorchè dichiarò all'udienza del 21.6.93 di essere stata costretta, per ala presenza di auto parcheggiate sulla sua destra, spostarsi sulla sua sinistra invadendo la corsia del ragazzo. Anche tale motivo è infondato, perché risulta dalla 2 1 1 0 3 motivazione della impugnata sentenza che la Corte di merito ha preso in esame le dichiarazioni rese in pro- 109T129.11 posito dalla EI, ma le ha giudicate non affidabi- li perché contraddittorie. 456T 2,66 TOT. 149,72 Ne consegue il rigetto del ricorso con la compensa- zione fra le parti delle spese del giudizio di cassa- zione, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma addì 21.3.2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Niñonia touva م IL CANCE LERE C1 HT : PRE Depositata in Cancelleria U Oggi, 14.05.02 S 7 IL CA RE C1 Dott.ssa Maria Aiello