Sentenza 15 maggio 2015
Massime • 1
Il reclamo previsto dall'ordinamento in materia di liberazione anticipata, in quanto mezzo di impugnazione, è soggetto alle regole generali che disciplinano le impugnazioni e, quindi, anche alle disposizioni attinenti alle modalità di presentazione delle stesse, dettate dall'art. 582 cod.proc.pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tempestivamente proposto il reclamo depositato nel termine di dieci giorni, fissato dall'art. 69 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, presso la cancelleria del Tribunale in cui si trovava il difensore, ma pervenuto oltre tale termine nella cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento reclamato).
Commentario • 1
- 1. L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2015, n. 23371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23371 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 15/05/2015
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 1419
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 49469/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC AN N. IL 11/06/1981;
avverso l'ordinanza n. 3400/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO, del 17/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. Pinelli Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 17 luglio 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, cui il condannato NT AN aveva rivolto reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Trapani del 14 aprile 2014 di rigetto dell'istanza di concessione della liberazione anticipata per i semestri di pena espiata già positivamente valutati, dichiarava inammissibile il reclamo perché tardivamente presentato.
2. Avverso detto provvedimento il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per denunciare violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 582, 583, 666 e 678 c.p.p.: premesso che il reclamo in materia penitenziaria ha natura di impugnazione, resta soggetto alla disciplina dettata dall'art. 582 c.p.p., comma 2, che consente la presentazione dell'atto di gravame presso la cancelleria del tribunale o dell'ufficio del giudice di pace del luogo in cui si trovi la parte privata ed il difensore. Tale disposizione nel caso era stata puntualmente rispettata, come da certificazione allegata.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dr. Mario Pinelli, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Vale premettere che, secondo pacifico orientamento di questa Corte, i reclami previsti dall'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata, per effetto del rinvio, quanto al procedimento ormai giurisdizionalizzato (Corte Cost., sent. n. 341 del 2006, n. 349 del 1993, n. 410 del 1993, n. 53 del 1993), operato dall'art. 678 c.p.p. e dall'art. 666 c.p.p., comma 6, alla disciplina generale contenuta nell'art. 568 c.p.p., in quanto compatibile, e della loro natura di mezzi impugnatori volti a contestare la decisione reclamata nell'ambito di specifici motivi di doglianza (Cass. sez. 1, nr. 648 del 28/1/2000, Sasso, rv. 215388; sez. 1, n. 37332 del 26/09/2007, Esposito, rv. 237505; sez. 1, nr. 48152 del 18/11/2008, Trasmondi, rv. 242655; sez. 1, n. 993 in data 05/12/2011, Parisi, rv. 251678; sez. 1, n. 23934 del 17/05/2013, Confl., comp. in proc. Nardi, rv. 256142), sono soggetti alle regole generali che disciplinano le impugnazioni.
1.1 Vi rientrano dunque anche le disposizioni attinenti alle modalità di presentazione dell'impugnazione, dettate dall'art. 582 c.p.p., il quale, dopo aver previsto in via generale e salvo eccezioni stabilite dalla legge che l'atto di gravame va proposto personalmente o mediante incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, al secondo comma dispone in via derogatoria "le parti private e i difensori possono presentare l'atto d'impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento...in tali casi l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato".
1.2 Nell'ordinamento penitenziario non è nemmeno dato rinvenire specifiche disposizioni normative che introducano una regolamentazione diversa da quella generale sopra richiamata, dal momento che la L. n. 354 del 1975, art. 69 bis prevede al comma 3 che l'ordinanza, pronunciata dal magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata, sia reclamabile entro dieci giorni dalla sua comunicazione o notificazione al tribunale di sorveglianza, il quale decide ai sensi dell'art. 678 c.p.p. senza imporre dunque forme e modalità peculiari di presentazione del reclamo.
2. Tanto premesso, nel caso specifico, la decisione d'inammissibilità del reclamo proposto dal NT è giuridicamente errata, dal momento che ha tenuto in considerazione soltanto la data in cui il reclamo era pervenuto all'Ufficio di sorveglianza di Trapani, che aveva pronunciato il provvedimento contestato, senza avvedersi che il reclamo era stato in precedenza ritualmente e tempestivamente depositato in data 26 maggio 2014 nella cancelleria del Tribunale di Catania, luogo in cui si trovava il difensore dell'interessato, quindi registrato ed inoltrato a mezzo posta con raccomandata, secondo quanto attestato da certificazione allegata al ricorso. In tal modo la proposizione del mezzo d'impugnazione era avvenuta nel rispetto del termine di dieci giorni, decorrente, per quanto affermato dallo stesso Tribunale di Sorveglianza, dalla data del 19 maggio 2014.
Per le considerazioni svolte l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per il rinnovato esame del reclamo da parte del Tribunale di Sorveglianza, che dovrà attenersi ai superiori principi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2015