Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2015, n. 23371
CASS
Sentenza 15 maggio 2015

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Il reclamo previsto dall'ordinamento in materia di liberazione anticipata, in quanto mezzo di impugnazione, è soggetto alle regole generali che disciplinano le impugnazioni e, quindi, anche alle disposizioni attinenti alle modalità di presentazione delle stesse, dettate dall'art. 582 cod.proc.pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tempestivamente proposto il reclamo depositato nel termine di dieci giorni, fissato dall'art. 69 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, presso la cancelleria del Tribunale in cui si trovava il difensore, ma pervenuto oltre tale termine nella cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento reclamato).

Commentario1

  • 1L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2015, n. 23371
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23371
Data del deposito : 15 maggio 2015

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