Sentenza 15 ottobre 2013
Massime • 1
In caso di estinzione del reato dichiarata in appello, l'omessa motivazione in ordine alla causa di proscioglimento nel merito che la parte, con specifici motivi, abbia prospettato come "evidente", comporta l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice penale, attesi gli effetti penali del "decisum".
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L'inserimento dell'azione civile esercitata nel processo penale, in ragione del suo carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale. Tale subordinazione si realizza, fra l'altro, con la prevalenza data dal legislatore, nell'interesse pubblico e dell'imputato, all'esigenza di una rapida conclusione del processo penale. In caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo …
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(Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 622) Il fatto La Corte di Appello di Bologna, su impugnazione della parte civile, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dal Tribunale della stessa città, aveva dichiarato l'imputato civilmente responsabile dell'infortunio occorso ad un lavoratore all'interno di un cantiere e lo aveva condannato al risarcimento dei danni dallo stesso patiti da liquidarsi dinanzi al competente giudice civile. In particolare, se il Tribunale aveva assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2013, n. 3525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3525 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 15/10/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo - rel. Consigliere - N. 2556
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 33255/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AT N. IL 22/06/1935;
avverso la sentenza n. 1141/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del 05/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione che ha concluso per il rigetto;
Udito per la parte civile l'Avv. Pizzuto F. in sost. avv. Favazzo A.. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione NO SA avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 5 marzo 2012 con la quale, in riforma di quella di emessa all'esito del giudizio di primo grado, che era stata di condanna, è stata dichiarata la prescrizione del reato per il quale si procedeva. E cioè quello di diffamazione continuata, in danno di MI EP, commesso il 3 aprile 2000. Con la stessa sentenza sono state confermate le statuizioni civili.
L'imputato è stato ritenuto responsabile di avere indirizzato una missiva , oltre che al querelante MI quale Primario coordinatore del Dipartimento di sanità mentale di Messina Nord, anche a vari Direttori e Dirigenti dello stesso servizio, in area sia amministrativa che sanitaria, accusando il MI stesso di esercitare male il proprio incarico, dispensando, tra l'altro, favori e seminando ordini di servizio insensati.
Deduce:
1) la erronea applicazione dell'istituto della continuazione ex art.81 c.p. risultando che la condotta incriminata è stata commessa con la spedizione di una unica lettera del 3 aprile 2000;
2) la omessa motivazione in ordine alla tesi, riportata nei motivi di appello, dell'avere agito, esso ricorrente, quale sindacalista. In tale veste egli aveva ricevuto lamentele da soggetti iscritti al sindacato, a proposito di atteggiamenti discriminatori adottati dal querelante, che era Primario di una struttura ospedaliera. Tale assunto era stato liquidato, in sentenza, sulla base del rilievo che l'imputato non aveva rinunciato alla prescrizione. Ed invece, attesa la chiara giurisprudenza liberatoria in tema di critica sindacale, il giudice avrebbe dovuto rilevare la causa di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1. Esaminando innanzitutto la seconda ed assorbente doglianza, deve osservarsi che la situazione processuale verificatasi nel caso di specie è stata quella della pronuncia, in primo grado, della condanna del NO per avere diffamato MI EP, Primario coordinatore del servizio di sanità mentale Messina nord, avendogli attribuito comportamenti professionali contrari alla deontologia e comunque ai suoi doveri.
Con i motivi di appello, l'imputato, citando ampia giurisprudenza a sostegno, aveva chiesto che gli fosse riconosciuta - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice - la causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto e specificamente di quello di critica sindacale, avendo egli agito nella qualità di esponente sindacale ed in difesa dei diritti, ritenuti violati, degli aderenti al sindacato stesso, soggetti passivi dei comportamenti illegittimi contestati al Primario.
Ha dedotto, nei motivi stessi, che la riferibilità, delle frasi in contestazione, al menzionato diritto di critica sindacale, era emersa chiaramente nel processo di primo grado quando era stato accertato che, nel 1999, il primario era stato destinatario di nota di contestazione disciplinare finalizzata al recesso della ASL dal rapporto di lavoro e che anche il querelante aveva ammesso in udienza di essere stato sospeso dal servizio per un mese. Aveva segnalato, nella medesima prospettiva, le deposizioni, già acquisite nel processo di primo grado, di due testi (Della Villa e Cicceri). A fronte di tali censure, il giudice dell'appello si è limitato ad osservare che era maturata la prescrizione del reato e che tale evenienza andava rilevata, impedendo qualsiasi "eventuale" "accertamento o approfondimento di qualsiasi natura". Sulla base di tali premesse ha confermato le statuizioni civili.
Con il ricorso è stata dedotta, anche sotto il profilo della violazione dell'art. 125 c.p.p., la totale carenza di motivazione sulla sussistenza della causa di giustificazione, rilevante, deve qui aggiungersi, tanto agli effetti penali che civili.
Ciò posto, deve osservarsi che non solo la sentenza è carente della necessaria motivazione presupposta dalla statuizione di conferma della condanna al risarcimento del danno;
ma, per di più è carente, e va censurata, come preliminarmente richiesto in termini espressi dal ricorrente, sotto il profilo della motivazione dovuta ai sensi degli artt. 125 e 129 c.p.p.. 2. Ed invero, è noto che la giurisprudenza di legittimità, in termini assolutamente conformi e, del resto, in linea con la lettera dell'art. 578 c.p.p., è attestata sul principio secondo cui la previsione di tale norma è nel senso che il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del fatto-reato oggetto di condanna in primo grado, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili;
essa dunque comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente a tali effetti, con la conseguenza che la sentenza di appello che non compia un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato merita censura e deve essere annullata con rinvio quanto alla conferma delle statuizioni civili (v. tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 5764 del 07/12/2012 Ud. (dep. 05/02/2013) Rv. 254965).
E già sotto tale profilo, la motivazione della sentenza impugnata rivela tutta la sua insufficienza ed anzi totale carenza, per non essere stata sviluppata secondo le linee difensive delineate nei puntuali motivi di appello.
2.a. Peraltro, nel caso di specie deve darsi atto che, del vizio di motivazione agli effetti civili, il ricorrente si duole indirettamente, poiché il vizio che egli lamenta riguarda, in prima battuta, le statuizioni della sentenza che sono logicamente presupposte da quelle di natura civilistica: egli infatti chiama questo giudice della legittimità a censurare la assenza di motivazione da parte della Corte territoriale , riguardo al tema, sollevato nei motivi di appello, della configurabilità della critica sindacale e, in definitiva, quindi, di una causa di proscioglimento nel merito che, anche in presenza di una causa sopravvenuta di estinzione del reato, rileverebbe ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2. Tale ultimo precetto prevede infatti, per il caso in cui maturi una causa di estinzione del reato, il dovere del giudice di valutare se sia (o meno) "evidente" che - per quanto qui interessa - il fatto non costituisce reato. Infatti, in tale ipotesi, egli non può dichiarare la causa di estinzione perché è diritto dell'imputato sentire pronunciare la formula liberatoria nel merito.
E, sulla nozione di "evidenza", le Sezioni unite, nella sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009) Rv. 244274, hanno ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129 c.p.p., comma 2 soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.
2.b. Specularmente, deve ritenersi censurabile, da parte del giudice della legittimità, come fondatamente richiesto dall'impugnante, la decisione del giudice dell'appello che, specificamente sollecitato sul punto con motivi di doglianza, si sottragga al dovere di rispondere sulla esistenza (o meno) di una "evidente" causa di proscioglimento, desumibile dagli accertamenti già compiuti in primo grado.
Sul punto, non rileva in senso contrario il fatto che la stessa giurisprudenza di legittimità abbia anche enunciato il principio secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, sent. cit. Rv. 244275).
Ed infatti, tale principio vale a disciplinare il caso in cui, a fronte di una declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice dell'appello, il ricorso volto a far rilevare il vizio della motivazione miri ad ottenere, nella sede del merito, una ricostruzione della vicenda in termini perplessi o dubitativi (rientranti nella formula dell'art. 530 c.p.p., comma 2) o comunque anche liberatori ma in assenza del requisito della "evidenza", ovvero, a maggior ragione, quando appaia finalizzato a richiedere un approfondimento della analisi già compiuta, in termini tali da comportarne un prevedibile rigetto.
In tali casi, infatti, il rilievo della carenza di motivazione, da parte della Cassazione, non potrebbe risultare funzionale ad una decisione, del giudice del rinvio, diversa da quella della declaratoria di estinzione del reato, dal momento che tale giudice , anche posto di fronte ad un fondato vizio di argomentazione, sarebbe vincolato dalla necessità di non abbandonare il verdetto sulla estinzione, quando manchi la "evidenza" della causa di proscioglimento invocata con i motivi di ricorso.
È appena il caso di ricordare sul punto, infatti, la altrettanto costante giurisprudenza - alla quale sembra alludere il giudice a quo - che osserva come, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità (Sez. 6, Sentenza n. 4855 del 07/01/2010 Ud. (dep. 04/02/2010) Rv. 246138).
La stessa giurisprudenza, preceduta sul punto dalla più volte richiamata decisione delle SSUU del 2009, si premura però di precisare che il principio appena enunciato incontra il limite, in sede di appello, dato dal caso in cui, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile e in seguito ad un'espressa domanda in tal senso, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, previa incidentale valutazione della responsabilità penale. In tal caso, infatti, non vale più alcun principio di economia processuale che impedisca di fare emergere in tutta la sua portata liberatoria, la contraddittorietà o insufficienza probatoria.
Viceversa, la rilevazione del vizio di motivazione da parte della Cassazione, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, è comunque funzionale ad una sentenza di proscioglimento nel merito tutte le volte nelle quali - presente o assente che sia il risvolto civilistico - l'omissione in cui è caduto il giudice dell'appello riguardi una causa di proscioglimento apprezzabile "ictu oculi" e cioè con il connotato della "evidenza". In tal caso, infatti, non vi è vincolo alla declaratoria di estinzione, ma il giudice del merito può e deve dare atto che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso o che non costituisce reato (o non è previsto dalla legge come reato).
2.c. A tale conclusione non sembra di ostacolo il ragionamento seguito dalla recente sentenza delle Sezioni unite n. 40109 del 18 luglio 2013 (dep. il 27 settembre 2013). In questa, si rinviene un passaggio nel quale si sostiene che, secondo la costante giurisprudenza, in presenza di una causa di estinzione del reato, la sentenza anche del tutto mancante della analisi sulla causa di proscioglimento nel merito non è suscettibile di annullamento con rinvio agli effetti penali, ostandovi il disposto dell'art. 129 c.p.p., comma 1; vi si afferma, di seguito, anche che, alla luce dei condivisi approdi della sentenza delle SSUU del 2009 (Tettamanti), una volta che la Cassazione rilevi l'avvenuto accertamento, da parte del giudice dell'appello, della assenza di responsabilità civile che riverberi necessariamente i suoi effetti sul capo relativo alla responsabilità penale, potrebbe, se investita di ricorso sul capo penale, dare effetto a tale accertamento e annullare senza rinvio la declaratoria di estinzione perché su di essa prevale l'accertamento liberatorio operato dal giudice dell'appello (soltanto) agli effetti civili. Dunque, preso atto che anche la sentenza delle SSUU del 2013 finisce per ammettere la annullabilità - da parte della Cassazione - della declaratoria di estinzione del reato quando, in appello, sia stato accertato il fatto in termini di evidente sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito, deve anche aggiungersi che la affermazione, fatta nell'ambito della stessa sentenza, sulla non censurabilità della sentenza di appello che dichiari la prescrizione e non motivi sulle cause di proscioglimento, debba essere contestualizzata. Ed invero, è doveroso osservare che tale affermazione delle SSUU, basata sul richiamo alle sentenze conformi del supremo consesso (così, ad es., a Sez. un. n. 35490 del 2009) in realtà è in primo luogo riferita, come del resto in essa si afferma esplicitamente, al caso dell'art. 129 c.p.p., comma 1 e cioè quello in cui il giudice del merito si trovi, di regola in primo grado, a rilevare una causa di estinzione del reato quando ancora gli accertamenti in fatto non sono esauriti o non hanno dato un risultato liberatorio inequivoco. È in tale ipotesi che l'art. 129 c.p.p., comma 1 gli impone, per evidenti ragioni di economia processuale, di chiudere il processo rilevando la causa di estinzione, la quale non è ivi menzionata in un rapporto di subvalenza rispetto a quella del proscioglimento nel merito.
Ma se la causa di estinzione matura in appello (o comunque, deve ritenersi, all'esito di una istruttoria di primo grado del tutto completa e dai risultati inequivoci sulla innocenza), non opera più l'art. 129 c.p.p., comma 1 bensì il secondo comma il quale stabilisce, esso si, una gerarchia tra le formule proscioglitive ed in particolare tra quella che dichiara la causa di estinzione, reputata, dallo stesso legislatore, prevalente su quelle che hanno ad oggetto il merito, solo se queste ultime non sono "evidenti". È per tale ragione che nel caso del comma 1 può affermarsi, come hanno fatto le Sezioni unite del 2013, che il giudice dichiara la estinzione e non è censurabile se non motiva sulla ragione per cui non ha prosciolto nel merito: la sua sentenza non è dunque, impugnabile sotto tale profilo, mentre, deve intendersi, la stessa affermazione non vale nel caso dell'art. 129 c.p.p., comma 2 perché, quando tutti gli elementi di fatto sono emersi e sono noti, vi è un chiarissimo interesse della parte - riconosciuto dallo stesso legislatore - alla motivazione , da parte del giudice, sul perché abbia applicato la causa estintiva e non, piuttosto, riconosciuto una "evidente" causa di proscioglimento nel merito.
Deve dunque ritenersi che il principio affermato nella sentenza delle SSUU del 2013, sopra ricordato, a proposito della incensurabilità della sentenza del giudice dell'appello che non motivi sulle cause di proscioglimento, sia destinato ad operare anche nel caso dell'art.129 c.p.p., comma 2 quando il vizio della motivazione denunciato sarebbe funzionale a porre "il giudice del rinvio ... nella medesima situazione che gli impone l'obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato".
È con riferimento a tale ipotesi, infatti, che le SSUU, nella sentenza Tettamanti, dopo avere spiegato perché la contraddittorietà della prova non è destinata a prevalere sulla causa di estinzione del reato, danno conto della "coerente" (con tale impostazione) giurisprudenza di legittimità che nega la rilevabilità del vizio della motivazione in presenza di una causa di estinzione del reato.
2.d. Ed allora può senz'altro concludersi che, in caso di estinzione del reato dichiarata in appello, la mancanza di motivazione da parte di tale giudice, sulla causa di proscioglimento nel merito che la parte abbia invocato, con motivi specifici, come "evidente", è soggetta a censura da parte della Cassazione e comporta l'annullamento della sentenza, con rinvio al giudice penale dati gli effetti penali del decisum in sede di rinvio (nello stesso senso, v. Sez. 5, sentenza n. 13316 del 14/02/2013, Rv. 254984).
2.e. A ciò va aggiunto che, nel caso in cui il giudice del rinvio abbia la possibilità, in concreto, di compiere in modo completo e liberatorio la propria doverosa disamina, agli effetti anche civili, secondo i criteri propri di tale giudizio (che non sono solo quelli della evidenza), si può porre il problema della efficacia di quella analisi ai fini della riconoscimento, in favore dell'imputato, agli effetti penali, della formula assolutoria di cui all'art. 530 c.p.p. in tutte le sue ipotesi, così come sembra suggerito dalle due sentenze delle SS.UU. sopra citate.
3. Orbene, tornando al caso di specie va posto in evidenza, come anticipato in premessa, che la sentenza in esame è stata impugnata sotto il profilo della totale assenza di motivazione, denunciata anche nella forma della violazione di legge ai sensi dell'art. 125 c.p.p., in relazione al tema della configurabilità dell'esercizio di un diritto ex art. 51 c.p. e, in particolare, di quello alla critica sindacale: un tema - e una violazione - rilevanti sia agli effetti penali che nella prospettiva della revoca delle statuizioni civili e quindi destinato alla nuova disamina da parte della competente Corte di Appello, sia agli effetti civili, che, agli effetti penali ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2: con la precisazione che, ove la analisi condotta agli effetti civili secondo il disposto dell'art.578 c.p.p., dovesse condurre ad una ricostruzione della vicenda compendiabile nella formula dell'art. 530 c.p.p., comma 2, a questa dovrebbe darsi prevalenza rispetto alla declaratoria di estinzione, in adeguamento ai principi espressi dalla sentenza delle SS.UU., ric. Tettamanti del 2009.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014