Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2013, n. 3525
CASS
Sentenza 15 ottobre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In caso di estinzione del reato dichiarata in appello, l'omessa motivazione in ordine alla causa di proscioglimento nel merito che la parte, con specifici motivi, abbia prospettato come "evidente", comporta l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice penale, attesi gli effetti penali del "decisum".

Commentari2

  • 1Annullamento con rinvio: se reato prescritto, giudice civile (Cass. 22065/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 gennaio 2023

    L'inserimento dell'azione civile esercitata nel processo penale, in ragione del suo carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale. Tale subordinazione si realizza, fra l'altro, con la prevalenza data dal legislatore, nell'interesse pubblico e dell'imputato, all'esigenza di una rapida conclusione del processo penale. In caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo …

     Leggi di più…

  • 2A quale giudice va disposto l’annullamento con rinvio nel caso di annullamento ai fini civili
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 agosto 2021

    (Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 622) Il fatto La Corte di Appello di Bologna, su impugnazione della parte civile, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dal Tribunale della stessa città, aveva dichiarato l'imputato civilmente responsabile dell'infortunio occorso ad un lavoratore all'interno di un cantiere e lo aveva condannato al risarcimento dei danni dallo stesso patiti da liquidarsi dinanzi al competente giudice civile. In particolare, se il Tribunale aveva assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2013, n. 3525
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3525
Data del deposito : 15 ottobre 2013

Testo completo