Sentenza 7 dicembre 2012
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 578 cod. proc. pen. - per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; qualora, pertanto, tale motivazione manchi, l'annullamento della sentenza di appello, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, deve essere disposto con rinvio al giudice penale.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2012, n. 5764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5764 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 07/12/2012
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 3025
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 9618/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR OB N. IL 02/01/1963;
avverso la sentenza n. 1608/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del 27/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
Udito il PG in persona del sost. proc. gen. D.ssa Cesqui E., che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna al risarcimento del danno, udito il difensore della parte civile, avv. Indelli V., che, riportandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 18 novembre 2008, condannò OR RO, sacerdote cattolico, alla pena di giustizia, riconoscendolo colpevole di truffa aggravata ai danni di SP LB e dell'istituto interdiocesano per il sostentamento del clero (I.I.C.S.), per avere il OR, con artifizi e raggiri, ottenuto dalla SP la somma complessiva di L. 910 milioni, stipulando falso contratto di mutuo tra la predetta e l'istituto di cui sopra, ma, in realtà, accreditando le somme sul suo conto corrente personale. Secondo il capo d'imputazione, con tale condotta, il OR aveva causato danno, non solo alla SP, ma anche all'I.I.C.S, in quanto, convenuto in giudizio dalla SP per la restituzione della somma, il predetto istituto era stato costretto, a sostenere spese per sua costituzione e difesa.
1.1. TI TO, con la medesima sentenza, fu, a sua volta, condannato a pena di giustizia in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv c.p., art. 110 c.p., comma 1, D.Lgs. n.385 del 1993, art. 132, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con ZZ IO, giudicato separatamente, senza essere autorizzato, operava abusiva attività finanziaria di concessione di finanziamenti, anche tramite contratti di gestione finanziaria e patrimoniale, aventi ad oggetto valori mobiliari, solo apparentemente effettuati con le società MA e QU RT, come desumibile anche dalle certificazioni annuali rese ai sensi del D.Lgs. n. 461 del 1997, art. 7, documenti formalmente intestati alle predette società ed esibiti all'I.I.C.S, documenti poi rivelatesi completamente contraffatti.
2. Tanto TI, quanto OR furono condannati al risarcimento del danno in favore dell'I.I.C.S, da liquidarsi in separata sede;
fu rigettata la richiesta di provvisionale.
3. Nelle more, tra il giudizio di primo e quello di secondo grado, il OR decedeva;
nei suoi confronti, quindi, venne emessa sentenza di non doversi procedere.
3.1. Nei confronti del TI, viceversa, la corte d'appello di Salerno, con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarò non doversi procedere per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione;
confermò nel resto, vale dire in riferimento alle statuizioni civili, la sentenza impugnata, condannando l'appellante al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel secondo grado di giudizio.
4. Ricorre per cassazione il difensore del TI, articolando quattro censure, tutte incentrate sul vizio dell'apparato motivazione della sentenza.
4.1. Con la prima censura, lamenta che la corte territoriale non ha dato risposta a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello, ma si è limitata a rilevare la intervenuta prescrizione e a confermare la sentenza per quel che riguarda le statuizioni civili. Era stato contestato che fosse configurabile il delitto di cui all'art. 132 TULB, così com'era stata dedotta la genericità del capo di imputazione riguardante il TI, atteso che detto capo non conteneva la contestazione in forma specifica della condotta e, meno che mai, conteneva la indicazione della sussistenza di un nesso causale tra tale condotta e il danno asseritamente provocato all'I.I.C.S.. Invero, non risulta essere stato chiarito in qual maniera il TI, promotore finanziario, avrebbe coadiuvato il OR nella sua operazione truffaldina. Era anche stato fatto rilevare che alcuna autorizzazione occorreva al TI per tenere la condotta che in sentenza, sia pure genericamente, gli viene attribuita;
ancora era stato fatto rilevare che l'imputato aveva disconosciuto i documenti a lui attribuiti e che in sentenza non si parla mai di contratti, ma, al massimo,di certificazioni. L'art. 132 sopraindicato, per altro, punisce le condotte elencate nell'art. 306 del medesimo testo normativo;
ebbene: non si comprende in qual misura e in qual modo la condotta concretamente ascritta al TI avrebbe causato danno alla parte civile. Proprio per quel che riguarda il danno e la sua causazione, la sentenza d'appello non fornisce alcuna risposta, atteso che al TI è contestato di aver concesso finanziamenti ed evidentemente, con tale attività, di aver danneggiato l'I.I.C.S..
4.2. Con la seconda censura, lamenta la violazione dell'art. 578 c.p.p., atteso che il giudice di appello, in presenza di una condanna in primo grado e della intervenuta, successiva prescrizione del reato, è tenuto a pronunciarsi sulle statuizioni civili, valutando i motivi d'appello e scendendo nel merito, in relazione alla condotta costituente il reato attribuito all'imputato, reato la cui sussistenza deve essere ribadita, in quanto da esso deriva la risarcibilità del preteso danno. La corte salernitana, viceversa, si è limitata a sostenere che non ricorrono elementi per la più favorevole pronunzia di assoluzione nel merito;
ma quali siano tali elementi non ha mai chiarito. Essa ha sostanzialmente affermato la mancanza di evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, ma si è ben guardata dall'esaminare gli specifici motivi di gravame contenuti nell'atto d'appello, così come si è ben guardata dal valutare l'effettiva colpevolezza del TI, accontentandosi di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato. In tal modo, del tutto apoditticamente e acriticamente, è giunta alla conferma della condanna, sia pur generica, al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile. Si tratta di una omissione che, oltretutto, si traduce in un vizio di carattere motivazionale della sentenza.
4.3. Con la terza censura, lamenta il travisamento del fatto. Invero il OR è accusato di aver tenuto una condotta fraudolenta nei confronti della SP e, in tal maniera, di aver cagionato danno, non solo alla stessa, ma anche all'I.I.C.S, costretto a resistere in giudizio e a sopportare le relative spese. Secondo la sentenza di appello, OR si sarebbe avvalso dell'opera del TI. Tuttavia non è specificato in qual maniera questa cooperazione si sarebbe sviluppata. Invero, al TI non è contestato il reato di truffa e ciò costituisce un ulteriore elemento di illogicità della motivazione.
4.4. Con la quarta censura, lamenta che la corte non ha chiarito per qual motivo sarebbe integrato il reato di cui all'art. 132 TULB, atteso che il percorso logico seguito dei giudici di secondo grado non appare affatto chiaro e intelligibile. Anche a concedere che TI sia venuto meno ai suoi doveri professionali, nulla si dice circa l'elemento psicologico, atteso che egli ben potrebbe aver tenuto una condotta non corretta per semplice superficialità e, dunque, con atteggiamento colposo. Neanche viene chiarito quale tipo di danno avrebbe il TI causato all'I.I.C.S, se un danno di natura patrimoniale, o un danno di natura non patrimoniale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La previsione di cui all'art. 578 - per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, (ASN 200914522 - RV 243343 + ASN 200421102 - RV 229023).
2. Tanto premesso, le prime due censure sono fondate, atteso che il giudice di appello non ha esaminato e valutato i motivi della impugnazione proposta dall'imputato (cfr. anche ASN 199701983 - RV 208657).
2.1. La corte salernitana, infatti, avrebbe dovuto chiarire per qual motivo l'imputato doveva rispondere del reato addebitato e, in secondo luogo, in che maniera, attraverso la commissione del reato, lo stesso avrebbe causato danno alla parte civile. Essa, viceversa, si è limitata a rilevare che il reato era prescritto, pur in presenza di motivi d'appello che contestavano la sussistenza del reato.
2.2. Si tratta dunque di decisione illegittima, proprio in ragione della omessa motivazione sul punto e quindi di esame dei motivi di gravame in funzione del giudizio di responsabilità, sia pure ai soli riflessi civilistici afferenti alla determinazione dell'an debeatur.
3. Rimanendo dunque assorbite le residue censure, la sentenza di cui in intestazione va annullata con rinvio: detto rinvio va disposto al giudice penale, in quanto l'annullamento con rinvio al giudice civile, ex art. 622 c.p.p., postula il definitivo accertamento della responsabilità penale - accertamento, per quel che si e detto, non sussiste nella specie, in ragione dell'intervenuta declaratoria di prescrizione - la cui applicazione richiede soltanto che non risulti l'evidenza di più favorevole causa di proscioglimento nel merito, ai sensi art. 129 c.p.p., comma 2, o l'accoglimento dell'impugnazione proposta della sola parte civile avverso sentenza di proscioglimento (ASN 201142135 - RV 251707).
4. Giudice di rinvio è la corte di appello di Napoli.
5 La decisione sulla eventuale rimborso delle spese sostenute dalla parte civile va rinviata "al definitivo".
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nel punto relativo alle statuizione civili, con rinvio alla corte di appello di Napoli, per nuovo giudizio su di esso.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2013