Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2013, n. 13316
CASS
Sentenza 14 febbraio 2013

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Massime1

Deve essere annullata con rinvio la sentenza che, avendo radicalmente omesso di motivare, a fronte della presenza di causa estintiva del reato, sulla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento nel merito, ed impugnata sul punto, impedisca per ciò stesso alla Corte di cassazione di procedere a constatare la sussistenza dei medesimi presupposti.

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  • 1Annullamento con rinvio: se reato prescritto, giudice civile (Cass. 22065/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 gennaio 2023

    L'inserimento dell'azione civile esercitata nel processo penale, in ragione del suo carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale. Tale subordinazione si realizza, fra l'altro, con la prevalenza data dal legislatore, nell'interesse pubblico e dell'imputato, all'esigenza di una rapida conclusione del processo penale. In caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo …

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  • 2A quale giudice va disposto l’annullamento con rinvio nel caso di annullamento ai fini civili
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 agosto 2021

    (Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 622) Il fatto La Corte di Appello di Bologna, su impugnazione della parte civile, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dal Tribunale della stessa città, aveva dichiarato l'imputato civilmente responsabile dell'infortunio occorso ad un lavoratore all'interno di un cantiere e lo aveva condannato al risarcimento dei danni dallo stesso patiti da liquidarsi dinanzi al competente giudice civile. In particolare, se il Tribunale aveva assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2013, n. 13316
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13316
Data del deposito : 14 febbraio 2013

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