Sentenza 14 febbraio 2013
Massime • 1
Deve essere annullata con rinvio la sentenza che, avendo radicalmente omesso di motivare, a fronte della presenza di causa estintiva del reato, sulla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento nel merito, ed impugnata sul punto, impedisca per ciò stesso alla Corte di cassazione di procedere a constatare la sussistenza dei medesimi presupposti.
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(Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 622) Il fatto La Corte di Appello di Bologna, su impugnazione della parte civile, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dal Tribunale della stessa città, aveva dichiarato l'imputato civilmente responsabile dell'infortunio occorso ad un lavoratore all'interno di un cantiere e lo aveva condannato al risarcimento dei danni dallo stesso patiti da liquidarsi dinanzi al competente giudice civile. In particolare, se il Tribunale aveva assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2013, n. 13316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13316 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 14/02/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 519
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 27126/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES AE FA;
ER AN;
D'SC AN;
TI RI;
NO EL;
D'SC ER MA;
La Marca Virgilio;
La Marca EL MAno NO;
NE GI;
SC OS;
RE CE;
CO NI FA;
VI ER;
TO EN;
NU AN;
NO IO;
CI AN;
avverso la sentenza del 18/5/2011 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi per gli imputati gli avv. Antonio ES, AE Iannotta, Antonio Mito e Angelo Carbone, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITINUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 maggio 2011 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della pronunzia di condanna di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti, tra gli altri, di ES AE FA, ER AN, D'SC AN, TI RI, NO EL, D'SC ER MA, La Marca Virgilio, La Marca EL MAno NO, NE GI, SC OS, RE CE, CO NI FA, VI ER, TO EN, NU AN, NO IO e CI AN, imputati per più reati di abuso d'ufficio aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7, ritenendo gli stessi reati estinti per intervenuta prescrizione.
2.Avverso la sentenza ricorrono i menzionati imputati. Tutti i ricorsi lamentano allo stesso modo la carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata in merito all'esclusione dei presupposti per procedere al proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., comma 2, una volta rilevata la causa di estinzione dei reati contestati, eccependo altresì la nullità conseguente alla violazione del contraddittorio operata attraverso l'ordinanza dibattimentale del 28 aprile 2011 con la quale il presidente del collegio giudicante ha imposto ai difensori di non interloquire in sede di discussione sui capi d'imputazione in relazione ai quali il pubblico ministero aveva avanzato richiesta di proscioglimento per intervenuta prescrizione dei reati oggetto dei medesimi. In particolare con il ricorso proposto nell'interesse del CI viene inoltre evidenziata in maniera analitica l'inconsistenza del compendio probatorio posto alla base della sentenza di primo grado - invero affetto in parte da inutilizzabilità patologiche - e come pertanto sussistessero le condizioni per giungere ad un proscioglimento nel merito attraverso un'attività di mera constatazione ELeffettivo contenuto delle risultanze processuali. Non di meno il ricorrente sottolinea come la Corte territoriale abbia contraddittoriamente escluso la sussistenza ELaggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in riferimento alle imputazioni di cui all'art. 479 c.p. sulla base di considerazioni che inspiegabilmente non sono state utilizzate allo stesso fine nella valutazione degli abusi d'ufficio. Con il ricorso ELNU e del NO IO invece viene sottolineata l'errata interpretazione delle norme amministrative di riferimento, la cui presunta violazione era stata ritenuta nel primo grado di giudizio integrare l'elemento oggettivo dei contestati abusi d'ufficio, mentre con riguardo alla summenzionata aggravante si osserva come il suo riconoscimento da parte del giudice di prime cure si fosse fondato su mere congetture, come sostanzialmente condiviso dagli stessi giudici d'appello nel momento in cui l'hanno invece esclusa per i reati di falso in atto pubblico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito illustrati e devono pertanto essere accolti.
1.1 Come ricordato per i reati per cui è processo era già maturato il termine di prescrizione al momento della pronunzia della sentenza impugnata. Circostanza che imponeva alla Corte territoriale, nonostante l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva, di procedere comunque alla valutazione del merito della contestazione alla luce della regola di giudizio posta dall'art. 129 c.p.p., comma 2 e quindi al fine di escludere - o viceversa riconoscere -
l'evidenza della prova ELinnocenza degli imputati.
1.2 Ed in tal senso emerge in maniera incontestabile dal testo della sentenza che -come denunciato dai ricorrenti - i giudici d'appello abbiano radicalmente omesso di motivare sulla sussistenza o insussistenza delle condizioni per procedere all'assoluzione nel merito, se non con specifico riguardo alla posizione di un solo imputato - che non figura tra i ricorrenti - ed al fine di dichiarare per il medesimo la prevalenza sulla prescrizione di altra causa estintiva. Motivazione che, ancorché nei limiti suggeriti dalla specifica configurazione della suddetta regola di giudizio, era senz'altro dovuta in ragione del profilo di alcuni dei motivi d'appello (i quali prospettavano implicitamente - fondatamente o meno, questo non rileva - l'acquisizione della prova positiva ELinsussistenza dei fatti addebitati ovvero la stessa inconfigurabilità giuridica dei reati contestati), ma soprattutto si rendeva necessaria una volta che la Corte territoriale si era invece impegnata nel dimostrare l'assoluta carenza dei presupposti per la contestazione ELaggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione ai reati di falso sulla base di argomenti di natura squisitamente oggettiva apparentemente mutuabili (salvo per l'appunto specifica motivazione a riguardo) anche nel caso di quelli di abuso d'ufficio, per cui parimenti l'aggravante era stata riconosciuta nel primo grado di giudizio. Ma posto che la suddetta aggravante in tale ultimo caso finiva, nella prospettazione accusatoria, per colorare il dolo specifico dei reati menzionati, la mancanza di una motivazione sul punto rende evidente il fondamento delle doglianze difensive e l'intrinseco interesse sotteso alle impugnazioni in decisione, nonché come il vizio identificabile sia proprio quello della carenza assoluta di motivazione, non potendosi, alla luce di quanto illustrato, ricavarsi la stessa implicitamente dal complesso della sentenza impugnata.
1.3 Del resto il contenuto ELordinanza dibattimentale pronunziata il 28 aprile 2011 dal Presidente del collegio - peraltro aspramente censurata da tutti i ricorrenti -conferma come il vizio che affligge la stessa sentenza non è stato il frutto di una mera dimenticanza o di sciatteria, bensì di una distorta ed originale interpretazione di quanto affermato da Corte Cost. n. 275/1990. A prescindere dalla problematica classificazione di tale ordinanza (singolarmente assunta non dal collegio, ma dal solo Presidente) e dall'indebita compressione del diritto al contraddittorio che ha determinato (profilo che rimane assorbito in quanto verrà illustrato oltre), appare chiaro che sostanzialmente la Corte territoriale ha illegittimamente ritenuto di non dover nemmeno motivare in merito all'eventuale sussistenza dei presupposti di una pronunzia assolutoria nel merito a fronte della mancata rinunzia degli imputati alla già maturata prescrizione.
2. Stabilito dunque che il vizio di motivazione denunziato dai ricorrenti sussiste, rimane da stabilire quali siano le conseguenze di tale accertamento.
2.1 Come è noto, infatti, è principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, l'ambito di controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni per il proscioglimento nel merito sulla base di un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento, giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilita dall'art. 129, comma 1, e art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a), Connesso a questo principio è poi l'altro secondo cui, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità anche di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, con la sola eccezione che l'operatività della causa di estinzione non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito ovvero che la nullità afferisca direttamente alle modalità di rilevazione della causa estintiva (Sez. Un., n. 1021/02 del 28 novembre 2001, Cremonese, Rv. 220511;
Sez. Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e Sez. Un. n. 43055 del 30 settembre 2010, Dalla Serra).
2.2 I suddetti principi sono stati peraltro formulati con riguardo alla fattispecie in cui la prescrizione si è compiuta successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata ovvero, ancorché maturata in precedenza, non è stata rilevata o dedotta nel giudizio d'appello. Ma deve ritenersi in ogni caso che la loro potenziale attitudine espansiva anche all'ipotesi del vizio di motivazione consumato in ordine al governo nel medesimo giudizio delle regole poste dall'art. 129 c.p.p. debba essere rapportata alla effettiva possibilità per il giudice di legittimità di procedere all'eventuale constatazione dei presupposti per il proscioglimento nel merito. Possibilità che evidentemente non sussiste qualora la motivazione della sentenza oggetto di ricorso abbia per l'appunto radicalmente omesso di valutare in qualsiasi modo il merito ELaccusa, anche solo relazionandosi al contenuto del provvedimento di condanna adottato dal giudice di prime cure.
Ed in tal senso, infatti, questa Corte ha già avuto modo di affermare non solo che nel giudizio di cassazione, l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione. (Sez. 1, n. 35627 del 18 aprile 2012, P.G. in proc. Amurri e altri, Rv. 253458), ma soprattutto che, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, è ammissibile, in sede di legittimità, il sindacato sul vizio di motivazione nel caso in cui la sentenza di non doversi procedere per tale causa sia stata pronunciata dal primo giudice e, in sede di impugnazione, il giudice d'appello abbia completamente omesso l'esame della richiesta assolutoria nel merito (Sez. 3, n. 42519 del 21 ottobre 2008, Polese, Rv. 241617: ed in applicazione di tale principio, la Corte nell'occasione ha disposto l'annullamento della sentenza con rinvio) e che nel caso in cui la Corte di Cassazione debba annullare la sentenza per essere il reato estinto, qualora l'impugnazione concerna il difetto di motivazione sulla responsabilità del ricorrente sotto il profilo della sua asserita estraneità all'illecito, l'annullamento deve essere pronunciato con rinvio non potendosi in tal caso dichiarare l'estinzione di un reato nei confronti di un soggetto la cui partecipazione non risulti accertata dal giudice di merito, il quale abbia omesso completamente la motivazione. (Sez. 3, n. 10847 del 3 ottobre 1995, Civello ed altro, Rv. 203160).
3. Deve dunque concludersi che l'omessa verifica da parte della Corte territoriale sulla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento nel merito e l'impossibilità per il giudice di legittimità di procedere autonomamente alla stessa a causa degli evidenziati vizi della motivazione della sentenza impugnata, impongono, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione, il suo annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame sulle condizioni di operatività ELart. 129 c.p.p., comma 2, fermo restando che il giudice del rinvio dovrà
considerarsi libero di valutare la sussistenza di tali condizioni ovvero di ribadire la prevalenza della già maturata causa di estinzione dei reati addebitati agli imputati ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013