Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2002, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
1 0 1460/02 Reg. gen. N° 16318/1999 Udienza del 30 ottobre 2001 Oggetto: uso parti comuni del condomin IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE GROW. 3781 Rep. 422 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. VINCENZO CALFAPIETRA Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. GIANDONATO NAPOLETANO Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere CORTE Dott. UMBERTO GOLDONI Consigliere Rich'esia conia studio dal Sig. 24025 ha pronunciato la seguente: per diritti 1.55 [ 4 FEB, 2002 SENTENZA IL CANCELLENE sul ricorso proposto da: ID CE, elettivamente domiciliato in Roma, via del Banco di S. €1,55 L.3000 lu lo difend can CANCELLERIA Spirito n. 48. presso l'avv. Giovanni Bardanzellu. difesa dell'avv. Armando Fast in forza di mandato in atti:
- ricorrente -
DG724612
contro
CONDOMINIO AI PINI di Grado Pineta. in persona dell'amministratore p.t.. elettivamente domiciliato in Roma. viale Angelico n. 32. presso l'avv. Antonio Liuzzi, che lo difende, unitamente all'avv. Gustavo Portelli. in forza di mandato in atti: 16318 1999 BR Condominio Ai Pini Udienza del 30 ottobre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 1438/01 2 controricorrente avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 29 aprile 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Riggio: Udito l'avv. Armando Fast e l'avv. Antonio Liuzzi. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AN BR. proprietario di un appartamento del Condominio Ai Pini di Grado, al quale era stato negato, nella riunione condominiale del 27 ottobre 1989 il collocamento di un serbatoio di GPL nel giardino condominiale per alimentare l'impianto di riscaldamento del suo appartamento, con atto di citazione del 20 ottobre 1989 conveniva dinanzi al Tribunale di Gorizia il suddetto condominio affinché venisse accertato il suo diritto di collocare e tenere il detto serbatoio nel giardino di proprietà condominiale. Il condominio, costituitosi, resisteva alla domanda ed il tribunale, con sentenza depositata il 22 maggio 1995, la rigettava. A seguito di impugnazione del BR la Corte di appello di Trieste, con sentenza del 29 aprile 1998. confermava la decisione di primo grado. Rilevava la corte che era onere dell'appellante dimostrare che l'utilizzazione esclusiva da parte sua della cosa comune non comportava alterazione della sua destinazione né impedimento per gli altri condomini di farne parimenti uso. Invece il BR non aveva fornito, né in primo né in secondo grado, alcun elemento di prova circa il tipo di serbatoio da installare, la sua 16318 1999 BR Condominio Ai Pini Udienza del 30 ottobre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 3 collocazione nel giardino comune, la superficie che sarebbe stata impegnata e la compatibilità dell'opera con il pari uso del giardino da parte degli altri condomini. In assenza di qualsiasi prova, e persino di rilievi tecnici o planimetrici al riguardo, non era stato possibile neppure dare ingresso alla richiesta di consulenza tecnica. rientrante peraltro nella facoltà discrezionale del giudice e non suscettibile di essere utilizzata per colmare le lacune probatorie delle parti. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il BR, in base a due motivi di M ricorso. illustrati anche con memoria, contrastati con controricorso dal i Condominio Ai Pini. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la errata interpretazione dell'art. 1102 c.c. il ricorrente lamenta che il tribunale avrebbe apoditticamente ritenuto che l'installazione del serbatoio del gas nel giardino condominiale determinava una alterazione dell'area destinata a verde condominiale. riducendo la possibilità di utilizzazione della cosa comune da parte degli altri condomini. Partendo da tale immotivata considerazione, sia il primo che il secondo giudice avrebbero respinto la richiesta di consulenza tecnica, finalizzata a completare l'istruzione probatoria. Con il successivo motivo il ricorrente denunzia l'errata o comunque inesatta interpretazione dell'art. 2967 c.c., sostenendo la erroneità della decisione di respingere la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, pur avendo egli prodotto in giudizio i depliant riguardanti i serbatoi che si sarebbero installati, con tutte le loro caratteristiche, per cui solamente un tecnico poteva dare una risposta affermativa o negativa su quanto da lui richiesto. 16318 1999 BR Condominio Ai Pini Udienza del 30 ottobre 2001. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. 4 I due motivi, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e rigettati entrambi. Il ricorrente sembra non avere compreso il senso della esauriente motivazione della corte di appello, priva peraltro di contraddizioni o vizi logici. con la quale non è stato affatto ritenuto apoditticamente che l'installazione del serbatoio nel giardino comune avrebbe alterato la natura dello stesso ed avrebbe impedito agli altri condomini di farne parimenti uso. Il giudice di appello ha in realtà soltanto rilevato che il BR, per potere vedersi riconoscere il diritto di interrare il proprio serbatoio del gas nel giardino condominiale. avrebbe dovuto fornire la prova che la presenza del serbatoio non avrebbe determinato alcuna alterazione di quella che era la funzione propria del giardino anzidetto. vale a dire la costituzione di una zona di verde a disposizione di tutti i condomini, né avrebbe impedito agli stessi di farne parimenti uso, cioè di utilizzarlo a propria volta per analoghi usi individuali. In altri termini il BR aveva l'onere di dimostrare che era possibile interrare il serbatoio senza sottrarre spazio alle piante e colture esistenti nel giardino, e che le dimensioni del serbatoio, in relazione anche alla forma ed estensione dell'area condominiale, erano tali da consentire anche l'eventuale interramento degli altri serbatoi eventualmente necessari agli altri condomini per analoghe esigenze. Tale prova, ha spiegato la corte. non poteva essere sostituita dalla nomina di un c.t.u.. il quale può essere chiamato - ove il giudice, a propria discrezione, lo ritenga opportuno a fornire un parere tecnico - sulla fattibilità e rispondenza a determinate esigenze di un progetto già predisposto dalla parte, e non certamente a studiare la fattibilità e a redigere egli stesso tale progetto. Né poteva valere come alternativa al progetto della parte la 16318 1999 BR Condominio Ai Pini Udienza del 30 ottobre 2001. Presidente Calfapicira: relatore Riggio. 105 produzione di un semplice depliant raffigurante il serbatoio e le sue caratteristiche, poiché tale documento non poteva certo comprendere anche la planimetria del giardino, con le sue esatte dimensioni, il percorso delle tubature per portare il gas sino all'abitazione del BR, il modo di sistemare il serbatoio senza sottrarre verde al giardino, e quant'altro necessario ad una completa valutazione della legittimità della richiesta dell'attuale ricorrente. La sentenza impugnata non merita quindi le censure formulate dal BR, il cui ricorso deve essere rigettato. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio. liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione. in favore del condominio controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 125,800 € 64,97) (€ CE 1548,37) oltre a £.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 ottobre 2001. Ugo Miggio est. 2 A M O R 6 3 6 0 2 IL CANCELLIERE C1 FEB. 2002 1109 129.111 AL Neri E - 20,66 R TE 4 N 0 E C N TOT. 149,77 _ CA IL 16318 1999 BR Condominio Ai Pini Udienza del 30 ottobre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio.