Sentenza 7 gennaio 2010
Massime • 1
Non integra la contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di p., prevista dall'art. 9, comma primo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) - avente ad oggetto l'inosservanza delle generiche prescrizioni dettate dall'art. 5 della stessa legge - il fatto della persona sottoposta a detta misura senza obbligo o divieto di soggiorno, che non esibisca la carta di permanenza di cui all'ultimo comma del citato art. 5, in quanto la violazione del relativo precetto è distinta da tutte le altre e non è espressamente sanzionata. Contra sez. I, 12 novembre 2008 n. 46223, Muscogiuri e 10 luglio 2008 n. 31424, Schiavone, non massimate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2010, n. 10714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10714 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 07/01/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 14416/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NG IM N. IL 28/09/1968;
avverso la sentenza n. 1129/2008 CORTE APPELLO di BARI, del 27/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Febbraro Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 27 ottobre 2008 la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, in composizione monocratica, appellata dall'imputato, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato IM NG, sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s. con decreto del Tribunale di Foggia del 28 settembre 1995, responsabile di plurime violazioni della L. n. 1423 del 1956, art. 9 (accertate tra il 4 maggio 2005 e il 21 luglio 2005), per non essere rincasato nelle ore prescritte, per non avere portato con sè la carta precettiva, per essersi associato abitualmente a persone condannate ovvero sottoposte a misure di prevenzione o sicurezza, e, previa concessione delle circostanze attenuanti, dichiarate equivalenti alla recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di arresto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, NG, il quale lamenta: a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta configurabilità del reato in relazione all'omessa esibizione della carta precettiva;
b) mancanza della motivazione in merito all'omesso riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche;
c) carenza della motivazione con riferimento alla dosimetria della pena.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
1. Relativamente alla prima doglianza la Corte osserva che, ai sensi del combinato disposto della L. n. 1423 del 1956, art. 5, commi 5 e 6, e art. 9 deve escludersi che il fatto della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno, che non esibisca la carta di permanenza di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 5, u.c., integri il reato di cui alla L. n.1423 del 1956, art. 9, in quanto la violazione del relativo precetto
è distinta da tutte le altre e non è espressamente sanzionata (in senso conforme Cass., sez. 6^, 7 luglio 2003, n. 36787, rv. 226337;
in senso difforme Cass., sez. 1^, 21 ottobre 2009, n. 42874, rv. 245302; Cass., sez. 1^, 12 febbraio 2008, n. 8771, rv. 239236; Cass., sez. 1^, 26 maggio 2005, n. 22202, rv. 231768). La L. n. 1423 del 1956, art. 5, u.c. prevede, infatti, che la carta di permanenza sia consegnata soltanto a coloro che siano sottoposti alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e che soltanto su tali soggetti gravi l'obbligo di portare con sè la predetta carta e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
Nel caso in esame, pertanto, il reato non sussiste, in quanto NG non era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
2. La seconda doglianza è manifestamente priva di pregio, avendo la Corte territoriale illustrato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, le ragioni ostative al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei gravi precedenti penali dell'imputato (plurime condanne per rapina, violazione della legge sulle armi, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, violazione della legge sugli stupefacenti, violazione delle misure di prevenzione).
3. Il terzo motivo di ricorso è fondato, atteso che la natura contravvenzionale del reato ascritto all'imputato, non consentiva la contestazione della recidiva alla luce dell'intervenuta modifica ad opera della L. n. 251 del 2005, all'art. 99, comma 1. 4. Per queste ragioni s'impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di omessa esibizione della carta precettiva e alla ritenuta recidiva e il rinvio per la determinazione della pena ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Ai sensi dell'art. 624 c.p.p. deve essere, invece, dichiarata irrevocabile la statuizione di responsabilità sulle altre due contravvenzioni per le quali è intervenuta sentenza di condanna sia in primo che in secondo grado e non è stato proposto ricorso per cassazione dall'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di omessa esibizione della "carta precettiva e alla ritenuta recidiva e rinvia per la determinazione della pena ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
Dichiara irrevocabile la statuizione di responsabilità sulle altre due contravvenzioni ai sensi dell'art. 624 c.p.p.. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 7 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010