Sentenza 21 ottobre 2009
Massime • 1
Integra la contravvenzione prevista dall'art. 9, comma secondo, della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, e non quella di cui all'art. 650 cod. pen., il mancato possesso della carta di permanenza da parte della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite sulla violazione dell'obbligo, per il sorvegliatoMaria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che può leggersi in allegato le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno preso posizione sulla seguente questione di diritto: "se il sorvegliato speciale, con obbligo o divieto di soggiorno, che non porti con sé e non esibisca a richiesta di ufficiali e di agenti di pubblica sicurezza la carta precettiva (rectius: "carta di permanenza"), risponda del reato di cui al comma primo dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (attualmente comma 1 dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011) o di quello previsto dal comma secondo del medesimo articolo (attualmente comma 2 dell'art. 75 d.lgs. cit.) o infine, della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.". 2. L'imputato era …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2009, n. 42874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42874 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/10/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 877
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 23894/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AB NT N. IL 07/01/1961;
avverso la sentenza n. 241/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 14/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 14.01.2009 la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, determinava la pena nei confronti di BA LO in mesi 6 di reclusione per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, in concorso di attenuanti generiche e di cui all'art. 61 c.p., n. 1 (per il ritardo nel rincasare), e di quello di cui all'art. 650 c.p. (in tal senso qualificato l'addebito di non aver portato con sè la carta "precettiva"). Quanto al profilo sanzionatorio la Corte distrettuale rilevava come, avendo il giudice di prime cure applicato il minimo edittale assoluto, in presenza di attenuanti generiche (otto mesi), senza effettuare aumento per la continuazione interna, non potesse anche in sede di giudizio di secondo grado - in mancanza di appello dell'accusa - essere inflitta pena a tale titolo.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava il gravame formulando le seguenti doglianze: a) carenza di motivazione sulla dedotta mancanza del dolo, quanto al fatto del ritardo nel rincasare;
b) mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, in particolare non potendosi distinguere la sanzione per i due fatti come ritenuti. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato, salva la correzione che si impone d'ufficio in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ritenuto dalla Corte territoriale come violazione dell'art. 650 c.p.. Esaminando il primo motivo di ricorso, che riguarda il rientro oltre l'orario prescritto, ne va rilevata l'infondatezza. È pacifico e non contestato che l'imputo si sia trattenuto sul luogo di lavoro oltre l'orario previsto, così da incorrere nella violazione dell'obbligo di permanenza in casa nel tempo prescritto. Egli non ha mai dedotto atteggiamento colposo (quale eventuale negligenza nel verificare l'ora), ma ha sostenuto proprio la volontarietà della condotta, tanto da invocare - ed ottenere - l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1, che si giustifica solo ipotizzando una scelta volontaria che ha privilegiato il lavoro rispetto all'ottemperanza alle prescrizioni della sorveglianza speciale. L'BA, quindi, non solo aveva consapevolezza di permanere fuori casa oltre l'orario consentito, ma ciò ha voluto con condotta intenzionale (per quanto ritenuta meritevole della predetta attenuante). La sentenza impugnata, che tale argomentazione correttamente sviluppa, è dunque immune dalla formulata censura.
Il secondo motivo di ricorso - con il quale si lamenta la mancata specificazione tra pena principale ed aumento per la continuazione- è, sostanzialmente, privo di giuridica giustificazione, posto che la sentenza impugnata (come sopra si è precisato) esplicitamente quanto correttamente omette di applicare aumento ex art. 81 cpv. c.p., avendo rilevato che già il primo giudice non aveva applicato aumento, sulla pena base, a tale titolo, e difettando gravame dell'Accusa. È corretta, pertanto, la pena stabilita dalla Corte territoriale solo per il reato relativo al ritardo nel rincasare (nella misura di mesi 6 di reclusione, cui si perviene sulla base di anni 1, pena ridotta a mesi 8 per le generiche, ulteriormente ridotta per l'attenuante ex art. 61 c.p., n. 1). In sostanza il reato di omesso possesso della carta di permanenza, pur affermato, è rimasto (inevitabilmente, per quanto detto) privo di concreta sanzione. È del tutto evidente, pertanto, l'infondatezza del relativo motivo di ricorso.
Ciò detto, va però doverosamente effettuata correzione d'ufficio in ordine alla qualificazione giuridica di tale fatto - l'omesso possesso della carta di permanenza (inesattamente detta "precettiva") - che deve essere ritenuto integrare non già la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. (come da superata giurisprudenza) quanto il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 (commi 1 o 2 a seconda che si tratti, o no, di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno). In tal senso cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 22202 in data 26.05.2005, Rv. 231768, Messina;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 8771 in data 12.02.2008, Rv. 239236, Arena;
ecc..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla definizione giuridica del fatto concernente la carta di permanenza che qualifica come violazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2009