Sentenza 26 maggio 2005
Massime • 1
Configura la contravvenzione prevista dall'art. 9 comma primo Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 la violazione dell'obbligo, da parte della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, di portare con sè la carta di permanenza in quanto tale obbligo, imposto dall'art. 5 ultimo comma stessa legge, ha lo scopo di consentire che l'autorità di polizia possa verificare il rispetto delle prescrizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2005, n. 22202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22202 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 26/05/2005
Dott. GIRONI Emilio - rel. est. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 662
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 036738/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS LV, N. IL 27/01/1974;
avverso SENTENZA del 07/06/2004 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FAVALLI che ha concluso per inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza in epigrafe, che - in parziale riforma di quella di primo grado - ha ridotto la pena già inflitta a ME VA, confermandone l'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 9 e 12 l. n. 1423/1956 (contravvenzione all'obbligo di portare con sè, quale sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, la carta di permanenza ed esibirla ad ogni richiesta di ufficiali ed agenti di p.s.), l'imputato ha proposto ricorso per erronea applicazione della legge penale, sull'assunto dell'inoffensività della sua omissione, essendo egli stato, nella circostanza considerata, controllato dagli agenti normalmente addetti alla sua sorveglianza e che, ben conoscendolo, poterono agevolmente identificarlo.
Il ricorso è infondato.
L'obbligo di portare con sè la carta di permanenza e di esibirla a richiesta di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza dettato per i soggiornanti obbligati dall'art. 5, ult. comma, l. n. 1423/1956 ha, infatti, lo scopo di consentire che in ogni circostanza l'autorità di polizia possa verificare l'osservanza da parte del soggetto delle prescrizioni impostegli;
nulla rileva, dunque, che, nel caso di specie, il ME, come da lui in questa sede per la prima volta asserito, sia stato controllato da agenti che già lo conoscevano, essendo l'obbligo in esame stabilito in via generale in vista di ogni richiesta che qualsiasi ufficiale od agente di p.s., anche senza essere mai prima entrato con lui in contatto, abbia a rivolgere all'obbligato. Evidente è, dunque, la violazione del precetto anche nel caso in cui l'inosservanza dell'obbligo sia constatato da agenti di polizia che già conoscano il soggetto, non essendo per questo escluso che il prevenuto possa essere anche in seguito sottoposto ad ulteriori controlli da parte di altre persone a ciò legittimate ed essendo la rigidità della prescrizione finalizzata proprio a rendere in ogni circostanza ostensibile il particolare status di chi è sottoposto all'obbligo di soggiorno.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2005