Sentenza 19 giugno 2003
Massime • 1
Il sequestro probatorio di somme di danaro depositate in conto corrente bancario, ove non risulti positivamente dimostrata la loro qualificabilità come "corpo di reato", ai sensi dell'art. 253, comma 2, c.p.p., può trovare giustificazione solo in quanto si dimostri, oltre alla loro "pertinenza" al reato, anche la concreta inidoneità, a fini probatori, della sola acquisizione della documentazione bancaria attinente alla movimentazione del conto corrente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2003, n. 29204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29204 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Mocali Piero Presidente
1. Dott. Marchese Antoni Consigliere
2. Dott. Silvestri Giovanni Consigliere
3. Dott. Granero Francantonio Consigliere
4. Dott. Dubolino Pietro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN FR n. il 19 marzo 1953;
avverso l'ordinanza del 6 febbraio 2003, Trib. della Libertà di Messina;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dubolino Pietro;
Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Geraci e dell'Avv. Caudullo, difensore dell'IN; il primo dei quali ha chiesto l'annullamento con rinvio ed il secondo ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
che con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, confermò il sequestro probatorio disposto dalla locale procura della Repubblica sulle disponibilità bancarie di IN FR e di taluni suoi familiari, siccome ritenute pertinenti ai reati di associazione per delinquere, corruzione, abuso d'ufficio e falso in atto pubblico, in ordine ai quali si procedeva a carico, fra gli altri, del suddetto IN;
che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria firma, l'IN, denunciando violazione di legge sull'assunto, in sintesi, che, nella riconosciuta inesistenza di elementi indicativi di una effettiva riconducibilità delle disponibilità bancarie in questione ai reati addebitati al ricorrente - essendo stati prodotti, anzi, elementi dimostrativi della presumibile, lecita provenienza delle somme accreditate sui conti correnti oggetto di sequestro - del tutto illegittima sarebbe stata da ritenere la generalizzata imposizione del vincolo su dette disponibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il sequestro probatorio può avere ad oggetto, ai sensi dell'art. 253, comma primo, cod. proc. pen., o il "corpo del reato" (quale poi definito nel successivo comma 2), o "cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti";
che pertanto non può ammettersi la legittimità di provvedimenti di sequestro probatorio dalla cui motivazione non emerga la dimostrata qualificabilità della "res" come "corpo di reato" o "cosa pertinente al reato" e, in tale seconda ipotesi, la necessità della sua sottoposizione a vincolo per l'"accertamento dei fatti";
che, nella specie, l'ordinanza impugnata non solo non dà in alcun modo contezza dell'esistenza di elementi dai quali fosse deducibile che le disponibilità bancarie dell'IN e dei suoi familiari costituissero "corpo" dei reati a lui addebitati o fossero ad essi "pertinenti", ma ammette, anzi, esplicitamente, l'assenza di siffatti elementi, riconoscendo che risultano in effetti mancanti (tanto che ne viene auspicata la sollecita effettuazione da parte del pubblico ministero), "puntuali accertamenti ... in ordine alla provenienza delle somme accreditate sui conti correnti e poi utilizzate per la costituzione di polizze vita", non senza dare atto, per giunta, che risultava "documentata dalla difesa" la circostanza che sui conti correnti in sequestro erano state "accreditate anche somme lecitamente percepite dall'IN e dai suoi congiunti a seguito dello svolgimento di attività lavorativa;
che, in tale situazione, non si vede come il disposto sequestro potesse trarre la sua legittimazione - secondo quanto emerge sempre dal testo dell'ordinanza impugnata - unicamente dall'asserita "rilevanza probatoria" dei conti correnti e delle relative disponibilità, giacché di rilevanza probatoria può parlarsi - alla stregua del chiaro tenore letterale del citato art. 253 cod. proc. pen. - solo a condizione che risulti previamente accertato il requisito della "pertinenza al reato"; a meno che la "res" non sia qualificabile come "corpo di reato", e sia quindi da ritenere per ciò stesso dotata, almeno in prima battuta, di rilevanza probatoria;
ipotesi, questa, che però, nell'ordinanza impugnata, non viene neppure presa in considerazione, avendo il Tribunale dichiaratamente inteso occuparsi solo del contestato (dalla difesa) "nesso di pertinenzialità"; il che, per altro verso, rende poco confacente il richiamo, operato dal medesimo Tribunale, al precedente costituito dalla sentenza della sez. VI di questa Corte 28 novembre 1996 n. 3672, Acampora, atteso che tale sentenza, quale parzialmente riportata nell'ordinanza impugnata - a prescindere dalla incompletezza della citazione, secondo quanto criticamente rilevato nel ricorso - muove, invece, proprio dal presupposto che il danaro possa costituire (cose, del resto, assolutamente ovvia) "corpo di reato";
che, d'altra parte, ove non risulti positivamente dimostrata la qualificabilità del danaro depositato in conto corrente bancario come "corpo di reato", il sequestro probatorio del medesimo non può trovare giustificazione se non in quanto si dimostri, oltre alla sua "pertinenza" al reato, anche la concreta inidoneità, nel caso specifico, ai fini probatori, della sola acquisizione della documentazione bancaria;
e ciò alla luce di quanto già affermato da questa Corte con altra sentenza (sez. VI, 25 maggio - 20 luglio 1994 n. 2413, Petazzi, RV 199410), con la quale venne appunto annullata un'ordinanza di conferma del sequestro probatorio di una somma di danaro osservandosi che "la finalità, additata dal giudice "a quo", di ricostruire l'origine e l'evolversi del credito nel corso degli anni non appare sufficiente per giustificare la misura, potendo l'ipotizzata esigenza essere perseguita attraverso l'acquisizione della documentazione bancaria, considerando il valore monofunzionale del sequestro probatorio, quando esso concerna non il corpo di reato ma cose pertinenti al reato";
che, conclusivamente, non può, quindi, che pervenirsi, in accoglimento del ricorso, all'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, allo stesso Tribunale di Palermo il quale, pur in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto già acquisiti o di eventuale, futura acquisizione, dovrà, tuttavia, attenersi ai principi di diritto dianzi indicati;
vale a dire, in sintesi, che, ove ritenga di confermare "in toto" la precedente statuizione, dovrà fornire adeguata motivazione del perché le disponibilità bancarie in questione siano da considerare effettivamente come "corpo di reato" o, in alternativa, come "cose pertinenti al reato", e dovrà indicare altresì, in tale seconda ipotesi, le ragioni per le quali le finalità probatorie non possano essere soddisfatte mediante la sola acquisizione della documentazione bancaria.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 LUGLIO 2003.