Sentenza 8 gennaio 2016
Massime • 1
Risponde del reato di concorso esterno nel reato associativo e non di procurata inosservanza di pena, colui che, esterno al sodalizio, agisce con la finalità di fornire non un aiuto episodico al singolo associato per sottrarsi all'esecuzione della pena, ma un contributo causalmente diretto alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio. (Fattispecie nella quale la Corte ha configurato il delitto di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. nella condotta dell'imputato, che aveva messo a disposizione dell'associazione mafiosa la propria abitazione, affinché ivi potessero trovare rifugio latitanti di spicco e svolgersi riunioni di vertice dell'organizzazione, finalizzate ad elaborare le strategie criminali e a gestire gli affari illeciti della consorteria).
Commentario • 1
- 1. Certezza del diritto e altro ancora: commento della giurisprudenza penale di legittimità del 2016Vincenzo Giuseppe Giglio · https://www.filodiritto.com/ · 18 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2016, n. 21642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21642 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2016 |
Testo completo
2 1 642/ 1 6 42 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta da: Sent. n. 33/2015 Maria Cristina Siotto Presidente Margherita Cassano Relatore Antonella Patrizia Mazzei PU- 08/01/2016 Giacomo Rocchi R.G.N. 50639/2014 Gaetano Di Giuro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VE GA, nato il [...] avverso la sentenza n. 2281/2012 della Corte d'appello di AL del 29/04/2014 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita Cassano;
lette le conclusioni del Procuratore generale dott. O. Cedrangolo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi per le parti civili gli avv. G. F. Lanfranca per "Confcommercio AL", F. M. Amato per "s.o.s. Impresa AL", G. F. Lanfranca quale delegato dell'avv. F. Pizzuto per F.A.I. (Federazione delle Associazioni Antiracket e antiusura italiane), "Comitato Addiopizzo" che hanno tutti chiesto il rigetto del ricorso dell'imputato; udito il difensore di fiducia chiesto l'annullamento senza del ricorrente, avv. R. Archidiacono che ha rinvio della sentenza impugnata. س 2 Ritenuto in fatto.
1.Il 17 luglio 2009 il Tribunale di AL dichiarava GA VE colpevole del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, aggravato ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 416 bis c.p., e, riconosciuta la riduzione per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di sei anni e quattro mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. 2.11 24 maggio 2010 la Corte d'appello di AL, investita dell'impugnazione dell'imputato, in riforma della decisione di primo grado, riqualificava il fatto come favoreggiamento personale, aggravato ai sensi della 1. n. 203 del 1991, e, per l'effetto, rideterminava la pena in tre anni di reclusione con le conseguenti statuizioni in ordine alle pene accessorie.
3.Il 17 gennaio 2012 la Quinta Sezione Penale di questa Corte annullava la sentenza di secondo grado, impugnata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di AL e dall'imputato, e disponeva il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di AL per nuovo giudizio.
3.1.Relativamente al ricorso proposto dal Procuratore generale, la Corte, richiamati i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso esterno, osservava quanto segue. Ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento personale, occorre che l'aiuto venga prestato nell'interesse esclusivo dell'autore del reato principale. Integra, invece, il concorso nel reato la condotta di colui che offra o presti aiuto, per una finalità di profitto propria dell'agente medesimo, pur se comune a quella di detto autore o di terzi, prima o durante la commissione del reato principale. Evidenziava, inoltre, l'illogicità delle argomentazioni poste dal giudice d'appello a base della diversa qualificazione giuridica del fatto, tenuto conto del comportamento concretamente posto in essere dall'imputato.
3.2.In merito al ricorso proposto dall'imputato, la Corte censurava l'omessa compiuta valutazione, da parte del giudice di merito, delle censure difensive in tema di inattendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia ES.
4.In sede di rinvio, il 29 aprile 2014, la Corte d'appello di AL, in parziale riforma della sentenza pronunziata il 17 luglio 2009 dal Tribunale di AL, 1 سے riqualificava il reato contestato a VE come concorso esterno in associazione mafiosa pluriaggravata e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, riduceva a quattro anni di reclusione la pena originariamente inflitta, sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea ed escludendo l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Disponeva, altresì, la condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
5.I giudici, dopo avere diffusamente ripercorso l'intera vicenda processuale, ritenevano provata la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa sulla base dei seguenti elementi. Richiamavano, in primo luogo, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ES, CC (già membro della "famiglia” di SO LE), ZZ (inserito nell'articolazione territoriale di "cosa nostra" a Carini), ritenute intrinsecamente attendibili, in quanto provenienti, rispettivamente, da soggetto (ES) con ruolo apicale nell'organizzazione mafiosa e da affiliati a "cosa nostra" (CC e ZZ), privi di motivi di rancore, astio, inimicizia nei confronti di VE, ormai distaccati dall'organizzazione di provenienza, le cui propalazioni erano tra loro convergenti nel nucleo essenziale delle accusa e assistite da riscontri estrinseci anche di tipo individualizzante. Valorizzavano, inoltre, le parziali ammissioni dell'imputato in merito: a) alla sua qualità di proprietario del villino, ove, per una settimana, aveva dato ospitalità al latitante ES che ivi si era trattenuto con la moglie;
b) ai rapporti di conoscenza con VE;
c) alla partecipazione, sia pure per un breve lasso di tempo, alla riunione che si era svolta presso la sua abitazione di Passo di Rigano e a cui avevano preso parte, grazie all'interessamento di AT La AR (cugino dell'imputato), AN e OR Lo PI, ed altri esponenti di rilievo di "cosa nostra"; c) alle attività estorsive in danno della ditta "Calcestruzzi” e allo stratagemma di chiedere un obolo forzo agli autotrasportatori che conferivano materiale inerte alla ditta, a causa della sua difficoltà di trovare margini negli utili per pagare il prezzo dell'estorsione. La Corte territoriale analizzava diffusamente altresì il contenuto delle intercettazioni ambientali disposte all'interno dell'abitazione di NC US, reggente dalla famiglia mafiosa di Torretta, facente parte di quella di Passo di Rigano-Boccadifalco e già condannato per associazione di stampo mafioso. Nel 2 سے corso delle stesse AT e ER La AR (figli di HE La AR, zio di VE ed esponente di spicco di "cosa nostra"), NC US, l'imputato discutevano circa: a) il rifiuto opposto da ER MA e ER US (soggetti anch'essi gravitanti nella medesima “famiglia” mafiosa) alla restituzione di alcuni beni di proprietà di HE La AR e da quest'ultimo fittiziamente intestati a MA e US a causa dell'asserita direttiva ricevuta da HE La AR di evitare la dispersione del patrimonio;
b) le modalità di recupero di un prestito di denaro, conseguito grazie ad attività illecite, effettuato, negli anni antecedenti, da HE La AR, a ER US. Ad avviso della Corte territoriale, le intercettazioni ambientali dimostravano il pieno coinvolgimento di VE nelle vicende della “famiglia” mafiosa di Passo di Rigano, l'assoluta contezza del ruolo di vertice ricoperto da NC US, delle vicende illecite della "famiglia” di HE La AR e della provenienza illecita dei relativi cespiti, nonché l'attitudine dell'imputato di rapportarsi con esponenti di primo piano della "famiglia” mafiosa, quali lo stesso US e US, il rilevante intervento effettuato dall'imputato per ottenere da US il pagamento del debito verso HE La AR, l'inserimento di VE nel contesto ambientale, tanto da potere parlare direttamente con US di una vicenda che non lo riguardava direttamente e da sostituirsi nella trattazione della questione con il capomafia ai diretti interessati (i figli di HE La AR, altrettanto inseriti nell'ambiente degli “uomini d'onore” quanto lo stesso VE). Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dimostravano ad avviso della Corte d'Appello - che l'imputato: a) aveva messo a disposizione della cosca locale la propria abitazione di Bellolampo-Passo di Rigano, affinché ivi si svolgesse nella massima sicurezza una riunione ad altissimo livello tra importanti "uomini d'onore" di AL e IA, tra i quali i latitanti AN e OR Lo PI, SC ES, ben conosciuti da VE anche per l'importanza che rivestivano all'interno della "famiglia” mafiosa;
b) aveva partecipato alla riunione per un periodo di tempo stimabile tra poco più di mezz'ora e due-tre ore e, comunque, tale da fare gli onori di casa agli intervenuti e da interloquire per questioni d'affari con i Lo PI, che certamente lo conoscevano, essendo contrario ad ogni regola di esperienza che membri di spicco di "cosa nostra" latitanti potessero incontrare persone estranee all'organizzazione: c) aveva messo a disposizione la sua 3 س abitazione per una seconda riunione che, il giorno programmato per il suo svolgimento, non si teneva a causa della scoperta, da parte di uno degli associati, di telecamere poste dalla Polizia nel piazzale antistante la casa stessa. Le condotte sinora descritte integravano ad avviso dei giudici, gli elementi costitutivi del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto l'imputato, pur se sprovvisto dell'affectio societatis, era stato consapevole dei fini e del metodo del sodalizio mafioso e aveva fornito un volontario e consapevole contributo, causalmente rilevante, alla conservazione e all'operatività dell'associazione mafiosa. I giudici d'appello ritenevano, invece, che il ruolo di collettore dei soldi provento di estorsioni riferito da ES non fosse provato, in quanto le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, pur se pienamente attendibili, non erano assistite sul punto da riscontri estrinseci di tipo individualizzante.
6.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, il quale formula le seguenti censure. Lamenta violazione dei canoni di valutazione probatoria, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova con riferimento alle divergenze tra le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia su circostanze di fatto rilevanti quali: a) la programmata seconda riunione presso l'abitazione di VE, rinviata poco prima del suo svolgimento, di cui parla solamente ES e nulla dicono CC e ZZ, secondo quanto desumibile dalle trascrizioni dei verbali delle dichiarazioni rese a dibattimento dai collaboratori di giustizia (allegate al ricorso ai fini della specificità dei motivi), con conseguente assenza di riscontri estrinseci individualizzanti alle propalazioni di ES;
b) le modalità dell'unico incontro svoltosi presso l'abitazione dell'imputato, le modalità della sua partecipazione, la presenza o meno di VE all'atto dell'arrivo di ES, riferita da CC in modo del tutto difforme da quello riferito da ES;
c) l'assenza di un valido motivo per partecipare alle asserite riunioni con esponenti di rilievo di "cosa nostra", una volta escluso il ruolo di collettore dei soldi provento delle estorsioni contestato a VE;
d) il significato attribuito ai colloqui intercorsi tra il ricorrente e NC US, omettendo di considerare i vincoli di parentela esistenti tra l'imputato e la famiglia La AR e la conseguente conoscenza della vicende riguardanti la gestione del patrimonio familiare proprio in virtù di tali legami. 4 س : Denuncia erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta contestata come concorso esterno in associazione mafiosa, in assenza di qualsiasi ruolo causalmente rilevante anche dopo la esclusione del ruolo di collettore dei soldi delle estorsioni, e alla mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all'art 390 c.p.( per il quale è già intervenuta sentenza di condanna nei confronti di AT La AR) alla luce della esclusione della condotta di raccolta delle somme di denaro provento di estorsioni per conto di autorevoli esponenti di "cosa nostra".
7. Il 16 dicembre 2015 l'avv. Gaetano Fabio Lanfranca, procuratore speciale della "Federazione provinciale del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese di AL-Confcommercio AL", depositava una memoria difensiva con la quale confutava la fondatezza dei motivi di ricorso dedotti nell'interesse di GA VE. Considerato in diritto. Il ricorso non è fondato.
1.In merito alla prima doglianza, il Collegio osserva quanto segue.
1.1.Alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p., novellato dall'art. 8 della 1. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia “effettiva” e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d)non risulti logicamente “incompatibile" con "altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. VI, n. 10951 del 15 marzo 2006). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente 5 سے “contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso in una valutazione, di carattere - necessariamente unitario e globale, sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. 6 سے 1.2.Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse, perché il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha analiticamente vagliato le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (ES, CC, ZZ). Ha spiegato la loro attendibilità intrinseca, evidenziando che essi erano tutti organicamente inseriti nell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", pur se con ruoli diversi (CC e ZZ semplici affiliati, ES reggente di una delle “famiglie" mafiose più importanti di AL), in grado di riferire fatti da loro personalmente conosciuti a causa della posizione assunta all'interno dell'organizzazione da cui, successivamente, si erano allontanati, rescindendo ogni legame, e privi di ragioni di astio nei confronti di VE. La Corte territoriale ha, poi, evidenziato, con iter argomentativo correttamente sviluppato, la coerenza, la costanza, la completezza e la linearità del contributo informativo fornito e la convergenza delle dichiarazioni sul nucleo centrale delle accuse mosse al ricorrente: a) l'assistenza fornita da CC a ES durante la latitanza di quest'ultimo, al fine di reperire nascondigli sicuri;
b) luoghi in cui il latitante ES, su indicazione di CC, si era rifugiato;
c) periodo di latitanza trascorso da ES presso l'abitazione di VE, posta in Passo di Rigano, presso la quale era stata organizzata la contemporanea permanenza anche della moglie di ES al fine di permettere l'incontro tra i due coniugi;
d) ruolo di battistrada svolto da AT La AR durante le delicate e complesse operazioni di trasferimento del latitante ES presso l'abitazione di VE, operazioni che richiedevano particolare cautela per scongiurare l'intervento delle Forze dell'Ordine; e) disponibilità da parte dell'imputato dell'immobile dove ES aveva trascorso circa una settimana di latitanza;
f) svolgimento, nel gennaio 2007, presso la medesima abitazione di VE, di una riunione tra esponenti di spicco di "cosa nostra" (tra cui ES, AN e OR Lo PI, “uomini d'onore" di IA), cui aveva preso parte anche VE per un apprezzabile lasso di tempo;
g) programmazione di una seconda riunione tra gli esponenti di vertice di "cosa nostra" presso l'abitazione di VE, riunione rinviata proprio nella fase conclusiva a causa della scoperta di telecamere di osservazione, collocate dalla Polizia in prossimità della casa dell'imputato. 7 سے I giudici d'appello, con spiegazione logica ed esaustiva, hanno spiegato la marginalità delle discrasie esistenti tra il narrato di ES e quello di CC. Circa la presenza dell'imputato all'arrivo di ES hanno messo in luce la particolare concitazione derivante dal rischio e dalla complessità dello spostamento del latitante. A proposito delle incertezze manifestate da ES in merito alla partecipazione all'incontro del gennaio 2007, presso la casa di VE, di ZZ, hanno sottolineato che la presenza di ZZ non è mai stata contestata dalla difesa dell'imputato che ha confermato l'assunto di ZZ circa l'arrivo di VE in corso d'opera. La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha indicato, inoltre, dettagliatamente i riscontri estrinseci individualizzanti alle propalazioni dei collaboratori di giustizia, costituiti dalle stesse parziali ammissioni di VE anche circa il suo arrivo all'abitazione di Passo di Rigano mentre era in corso la riunione al fine di incontrare i Lo PI, nonché dal contenuto delle intercettazioni ambientali (cfr. in particolare conversazione del 20 giugno 2004, ore 11,32, all'interno dell'abitazione di NC US), evidenzianti l' inserimento dell'imputato nel sodalizio, la piena conoscenza delle dinamiche associative, il potere criminale e la capacità di intervenire per trattare con US questioni di interesse per gli affiliati. Manifestamente prive di pregio sono le doglianze difensive circa l'assenza di riscontri alle affermazioni di ES circa la programmata seconda riunione del sodalizio mafioso presso l'abitazione dell'imputato. Nella sentenza impugnata si legge, infatti, testualmente, in una parte ed ancora sovrapponibili sono le dichiarazioni dei due collaboratori (CC e ES, n.d.r.) in ordine al fatto che nel villino di Passo di Rigano Bellolampo si sarebbe dovuta tenere - successivamente un'altra riunione di mafia, che saltò all'ultimo momento, in quanto furono trovate le telecamere installate dalla Polizia". In altra parte del provvedimento impugnato si afferma inoltre: tutti e tre i collaboratori, sentiti nel corso del giudizio, hanno infatti riferito in ordine ad un'altra riunione che si sarebbe dovuta tenere nella medesima abitazione di proprietà del VE e che saltò poco prima che i partecipanti vi si recassero, essendo state trovate le telecamere di osservazione ivi piazzate dalla Polizia...Dall'incrocio dei dati forniti dai collaboratori escussi nel corso del dibattimento non residua alcun dubbio circa il : 8 س fatto che nella villetta di proprietà di GA VE, dove già si era svolta la precedente riunione, si sarebbe dovuto tenere un altro incontro ad alto livello, al quale dovevano nuovamente prendere parte anche i due capimafia AN e OR Lo PI, e di nessuna conducenza appare, ai fini probatori, il fatto che poi tale incontro non si sia svolto per l'allarme suscitato nei consociati dal rinvenimento delle videocamere>>. Le restanti censure, quali sintetizzate nella parte espositiva, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p., non criticano in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiedono la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, come nella allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia specie una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di mettere a disposizione l'immobile nella sua disponibilità per ospitare il latitante ES, per consentire lo svolgimento di due importanti riunioni di "cosa nostra" (la seconda delle quali rinviata nella fase esecutiva a seguito, come detto, dell'accertata presenza di telecamere installate dalla Polizia), la conoscenza delle dinamiche dell'organizzazione mafiosa, degli affari illeciti da essa gestiti, l'intervento in questioni di interesse degli affiliati al sodalizio mafioso.
2.Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato.
2.1.E' ormai incontroversa in giurisprudenza e pressoché unanimemente asseverata dalla dottrina l'astratta configurabilità della fattispecie di concorso “eventuale" di persone, rispetto a soggetti diversi dai concorrenti necessari in senso stretto, in un reato necessariamente plurisoggettivo proprio, quale è quello di natura associativa. La nozione di "partecipazione" ha una valenza dinamico - funzionalistica che non solo implica un organico e stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, ma comporta anche, all'interno di essa, l'assunzione di un ruolo effettivo e, in attuazione dei vincoli assunti, l'adempimento dei compiti funzionali al raggiungimento dei scopi perseguiti dal sodalizio e la disponibilità per 9 س le attività organizzate dal medesimo. Ne consegue che, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio (Sez. U., n. 33748 del 12 luglio 2005; Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002; Sez. U., n. 30 del 27 settembre 1995; Sez. U., n. 16 del 5 ottobre 1994). Assume, invece, le vesti di concorrente esterno il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo che esplichi un'effettiva rilevanza causale e, quindi, si configuri come condizione necessaria per la conservazione e il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o, quanto meno, di un suo particolare settore, ramo di attività o articolazione territoriale e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminosa della medesima. La rilevanza e la tipicità della condotte del soggetto “esterno", dotate delle caratteristiche ora indicate, é delimitata dalla funzione incriminatrice dell'art. 110 c.p. che combina la clausola generale in essa contenuta con le disposizioni di parte speciale che prevedono le ipotesi-base di reato. Ciò postula che sussistano tutti i requisiti strutturali che caratterizzano il nucleo centrale significativo del concorso di persone nel reato. E' necessario, quindi, per un verso, che siano realizzati, nella forma consumata o tentata, tutti gli elementi del fatto tipico di reato descritto dalla norma incriminatrice di parte speciale e che la condotta di concorso sia oggettivamente e soggettivamente collegata con quegli elementi. Per altro verso occorre che il contributo atipico del concorrente esterno (sia esso di natura materiale o morale), diverso ma operante in sinergia con quello dei partecipi interni, abbia avuto una reale efficienza causale per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto, costituito, nella specie, dall'integrità dell'ordine pubblico, violata dall'esistenza e dall'operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei delitti-scopo del programma criminoso. La particolare struttura della fattispecie concorsuale comporta, infine, quale essenziale requisito, che il dolo del concorrente esterno investa, nei momenti della 10 سے rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo del "medesimo reato". Pertanto il concorrente esterno, pur sprovvisto dell'affectio societatis e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione, deve essere consapevole dei metodi e dei fini della stessa (a prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono nel foro interno) e si renda compiutamente conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione.
2.2.La Corte d'appello di AL ha correttamente applicato i principi sinora illustrati, in quanto, dopo avere descritto le specifiche condotte poste in essere da VE, ha ricostruito l'effettivo nesso condizionalistico tra le stesse e il fatto di reato storicamente verificatosi nelle sue caratteristiche essenziali sia in positivo che mediante l'operazione controfattuale di eliminazione mentale della condotta materiale atipica dell'imputato quale concorrente esterno, integrata dal criterio di sussunzione sotto leggi di copertura, generalizzazioni e massime di esperienza dotate di affidabile plausibilità empirica. Sulla base di un corretto ragionamento inferenziale, ancorato ad un solido paradigma eziologico e all'intera evidenza probatoria disponibile e di un accertamento condotto ex post, la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione, immune da vizi logici e giuridici, circa la reale efficacia condizionante della condotta atipica, quale concorrente esterno, di VE. Questi, infatti, si prestava a mettere a disposizione dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra" la propria abitazione di Bellolampo-Passo di Rigano, affinché ivi potessero trovare rifugio latitanti di spicco (quale, nella specie, ES), di fondamentale apporto per la vita dell'organizzazione, ivi potessero svolgersi riservate riunioni ad altissimo livello tra importanti "uomini d'onore” di AL e di IA (tra i quali i latitanti AN Lo PI, OR Lo PI, SC OR), da lui ben conosciuti anche per l'importanza che rivestivano all'interno del sodalizio, riunioni finalizzate ad elaborare le strategie criminali e a gestire gli affari illeciti gestiti dell'organizzazione. A quest'ultimo proposito i giudici di merito, con motivazione puntuale e specifica, hanno osservato che lo svolgimento di tali riunioni tra esponenti di primo piano dell'associazione mafiosa implicava un rapporto di fiducia nei confronti di VE da parte 11 سے ن dell'organizzazione, caratterizzata da una forte connotazione gerarchica e dalla compartimentazione delle conoscenze e connotata dall'esigenza di incontri operativi tra i soggetti che, pur se latitanti, mantenevano il potere deliberativo circa il complessivo disegno criminoso da perseguire e la gestione degli illeciti costituenti la concreta traduzione di tale piano delittuoso. La sentenza impugnata ha, altresì, correttamente evidenziato che l'imputato agiva, essendo a conoscenza dei metodi e dei fini della stessa, nella consapevolezza e volontarietà del suo determinante contributo causale ai fini della realizzazione, almeno parziale, del programma criminoso perseguito dall'organizzazione mafiosa e della conservazione della stessa In base alle considerazioni sinora svolte la qualificazione giuridica delle condotte poste in essere da VE è stata correttamente ricondotta al paradigma di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. e non a quello di cui all'art. 490 c.p., atteso che la condotta posta in essere da VE non è consistita nell'aiuto episodico fornito ad un singolo associato per sottrarsi all'esecuzione della pena, bensì si è tradotta in un'attività di sostegno, dotata di reale efficacia causale per la vita del sodalizio, posta in essere da un soggetto che, pur se sprovvisto dell'affectio societatis, era consapevole dei metodi e dei fini dell'organizzazione e si rendeva compiutamente conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione mafiosa.
3.Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili "Confcommercio AL", "s.o.s. Impresa AL", "F.A.I. (Federazione delle Associazioni Antiracket e antiusura italiane), "Comitato Addiopizzo" che, tenuto conto della complessità del processo, della tipologia delle questioni trattate, dell'impegno professionale profuso, delle tariffe professionali (Sez. U., n. 40288 del 14 luglio 2011), si stima equo liquidare per ciascuna parte in euro quattromilacinquecento, oltre accessori di legge, da liquidare per le prime due parti in favore dei procuratori antistatali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili 12 سے : "Confcommercio AL", "s.o.s. Impresa AL", "F.A.I. (Federazione delle Associazioni Antiracket e antiusura italiane), “Comitato Addiopizzo" che liquida per ciascuna di esse in euro quattromilacinquecento, oltre accessori di legge, da liquidare per le prime due in favore dei procuratori antistatan Così deciso, in Roma, 1'8 gennaio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente СонолоWierpleita Caneno Margherita Cassano Maria Cristina SiottoCristina St DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 MAG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA [ 13