Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2000, n. 402
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Sentenza 25 gennaio 2000

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A norma dell'articolo 123 cod. proc. pen. la dichiarazione di nomina del difensore effettuata dall'imputato detenuto comporta l'immediata efficacia della dichiarazione stessa nonché l'obbligo di trasmissione all'autorità competente, così ponendo a carico dell'amministrazione penitenziaria l'onere di individuare quest'ultima anche senza o addirittura contro le indicazioni del detenuto. Ne consegue che il direttore dell'istituto penitenziario è tenuto ad effettuare una verifica diretta in ogni caso a sovrapporsi o ad integrare la dichiarazione dell'imputato. (La Corte, nella specie, ha ritenuto che dovesse ritenersi valida la nomina di un difensore di fiducia effettuata dal detenuto sebbene indirizzata ad un ufficio territorialmente incompetente, in quanto il sistema normativo tiene conto delle difficoltà cui va incontro il detenuto e gli eventuali errori di costui sono destinati a rimanere ininfluenti perché votati ad essere superati dalla successiva attività degli organi dell'istituto penitenziario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2000, n. 402
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 402
    Data del deposito : 25 gennaio 2000

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