Sentenza 25 gennaio 2000
Massime • 1
A norma dell'articolo 123 cod. proc. pen. la dichiarazione di nomina del difensore effettuata dall'imputato detenuto comporta l'immediata efficacia della dichiarazione stessa nonché l'obbligo di trasmissione all'autorità competente, così ponendo a carico dell'amministrazione penitenziaria l'onere di individuare quest'ultima anche senza o addirittura contro le indicazioni del detenuto. Ne consegue che il direttore dell'istituto penitenziario è tenuto ad effettuare una verifica diretta in ogni caso a sovrapporsi o ad integrare la dichiarazione dell'imputato. (La Corte, nella specie, ha ritenuto che dovesse ritenersi valida la nomina di un difensore di fiducia effettuata dal detenuto sebbene indirizzata ad un ufficio territorialmente incompetente, in quanto il sistema normativo tiene conto delle difficoltà cui va incontro il detenuto e gli eventuali errori di costui sono destinati a rimanere ininfluenti perché votati ad essere superati dalla successiva attività degli organi dell'istituto penitenziario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2000, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 25.1.2000
1. Dott. Ernesto Perna La Torre Consigliere SENTENZA
2. " Michele Besson Consigliere N. 402
3. " Giacomo Fumu Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Tirelli Cons. relatore N. 27685/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RU IO,
avverso la ordinanza emessa il 10/6/1999 dal GIP presso il Tribunale di Savona;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Tirelli, La Corte
Osserva quanto segue.
In data 10/6/1999, il GIP presso il Tribunale di Savona convalidava il fermo disposto dalla Procura, della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti di RU IO, bloccato il 7/6/1999 dalla PG mentre si trovava presso l'hotel Miramare di Spotorno (SV). Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione, ricordandosi innanzitutto che il giorno successivo all'esecuzione del fermo, il padre del RU aveva provveduto a nominargli un difensore di fiducia nella persona dell'avv. Luigi Liguori, depositando il relativo atto nella segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
La designazione del Liguori, inoltre, era stata poi ribadita dallo stesso indagato con dichiarazione rilasciata il 9/6/1999 presso la matricola del carcere di Savona.
Nonostante ciò, l'avviso di fissazione dell'udienza per la convalida del fermo era stato notificato al difensore di ufficio a suo tempo indicato dalla Procura di Milano, con la conseguenza che la ordinanza impugnata andava senz'altro annullata ai sensi degli artt. 178/1, lett. c) e 179 CPP. Il provvedimento del GIP, comunque, risultava viziato anche sotto l'ulteriore profilo del difetto di adeguata motivazione in ordine alla effettiva sussistenza del duplice presupposto dei gravi, indizi di colpevolezza e del concreto pericolo di fuga, la cui esistenza non poteva desumersi nemmeno dalla richiesta di fermo emessa dalla Procura di Milano.
Tali essendo le doglianze del ricorrente, osserva il Collegio che la polizia giudiziaria che esegue un fermo, deve darne immediata notizia al PM del luogo dove la persona è stata fermata, mettendogliela a disposizione entro ventiquattro ore presso la locale casa circondariale (art. 386 CPP). Entro quarantotto ore dal fermo, il PM è tenuto a richiederne la convalida al GIP, il quale deve, a sua volta, fissare la relativa udienza non oltre le quarantotto ore successive, dandone comunicazione al difensore d'ufficio designato dal PM ovvero a~ quello di fiducia eventualmente già nominato nel momento in cui viene disposto l'avviso (art. 390).
Quest'ultima nomina può essere fatta da un prossimo congiunto con dichiarazione resa, all'autorità procedente (art. 96 CPP) oppure personalmente dal fermato con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia (art 123 CPP) che, come chiarito dalla giurisprudenza, ha efficacia immediata come se fosse stato direttamente ricevuto dall'autorità giudiziaria, alla quale dev'essere comunicato urgentemente con gli strumenti previsti dall'art. 44 disp. att. CPP (C. Cass. SS. UU., 97/0000 2, Procopio e Sez. I, 98/00 510, Ferro). Nel caso di specie, il ricorrente ha eccepito che l'avviso dell'udienza di convalida era stato notificato al difensore d'ufficio nonostante che il giorno precedente il padre dell'indagato avesse dichiarato alla Procura di Milano di voler designare come difensore di fiducia l'avv. Luigi Liguori, la cui nomina era stata d'altronde ribadita dallo stesso RU con atto ricevuto il giorno successivo dal direttore del carcere di Savona.
Al momento della nomina effettuata dal padre, però, l'autorità procedente non era più quella di Milano, ma quella di Savona e, cioè, quella che in ragione del luogo in cui era avvenuto il fermo era tenuta a curare tutti gli adempimenti successivi (v., ai questo proposito, anche C. Cass. Sez. IV, 96/04 257, Garbin, che ha ritenuto inefficace la designazione del difensore di fiducia fatta con dichiarazione resa al PM in un momento in cui il medesimo aveva già trasmesso il fascicolo al GIP per la convalida del fermo). Quanto alla nomina fatta dall'indagato personalmente, occorre invece premettere che la relativa dichiarazione risulta rilasciata alle ore 9,30 del 9/6/1999, mentre l'avviso al difensore di ufficio risulta essere stato disposto in data 9/6/1999 ed eseguito alle ore 9,55 del medesimo giorno.
In mancanza di ulteriori elementi ed in applicazione del principio del favor rei, deve pertanto presumersi che nel momento in cui il GIP ha disposto l'avviso, il RU avesse già reso la sua dichiarazione al direttore del carcere.
Consegue da ciò che la comunicazione dell'udienza fissata per la convalida del fermo avrebbe dovuto;
essere data all'avv. Luigi Liguori e non al difensore d'ufficio a suo tempo indicato dalla Procura di Milano.
Non varrebbe in contrario obiettare che anche la nomina del RU dovrebbe essere giudicata irrituale perché indirizzata alla Procura della Repubblica ed al GIP presso il Tribunale di Milano, anziché all'autorità giudiziaria di Savona. Questo Collegio non ignora che in tema d'impugnazioni vi è stata una pronuncia secondo la quale, al pari di ogni altro interessato, anche l'imputato detenuto avrebbe l'onere di indirizzare esattamente il proprio gravame che, in caso contrario, andrebbe dichiarato inammissibile (C. Cass. Sez. I, 94/04 583, Schiavo). Simile tesi, sostenuta in dottrina anche in materia di nomina del difensore (con la precisazione, però, che la stessa, anche se malamente indirizzata, conseguirebbe comunque efficacia nel momento del suo effettivo arrivo all'autorità procedente), non può essere tuttavia condivisa in quanto non tiene conto dell'inequivoco tenore letterale dell'art. 123 CPP. Con tale disposizione, infatti, il Legislatore non si e limitato a riconoscere efficacia immediata alle dichiarazioni di nomina del detenuto, ma ha stabilito altresì che le stesse debbono essere competente, così ponendo a carico dell'amministrazione penitenziaria l'obbligo d'individuare quest'ultima anche senza o addirittura contro le indicazioni del detenuto.
Il direttore dello stabilimento è tenuto, cioè, ad effettuare una verifica diretta in ogni caso a sovrapporsi o ad integrare la dichiarazione dell'imputato.
In un sistema del genere, la cui differenza da quello ordinario si spiega facilmente con le maggiori difficoltà cui va incontro il detenuto, gli eventuali errori di costui sono destinati a rimanere ininfluenti perché votati ad essere superati dalla successiva attività degli organi dell'istituto.
Attribuendo agli stessi la capacità di precludere l'effetto tipico dell'atto, si finirebbe pertanto per sacrificare il diritto di difesa ad un vuoto formalismo, assolutamente inaccettabile perché contrario allo spirito ed alla lettera della legge. Dovendo perciò ammettersi l'effettiva sussistenza della nullità dedotta dal ricorrente, l'ordinanza impugnata dev'essere di conseguenza annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte,
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2000