Sentenza 25 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2002, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
008 70 /02 A E L N L O E I REPUBBLICA IT IA D Z A " 9 R 7 . 1 T T 3 S I R IN NOME DEL POPOLO I . A G ' N E L R L 7 ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 6 E 8 A D 1 - D I 5 - S E 3 SEZIONE PRIMA CIVILE N T E N E S E G S I G E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A " E R.G.N.09085/99 L PresidenteDott. Rosario DE MUSIS Cron.2380 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rep. FORTE Consigliere Dott. Fabrizio Ud. 04/10/01 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:sanzione amministrativa SEN TENZA stradale sul ricorso proposto da: EU AN e GI GA, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza F.Morosini 12, presso l'avv. Rosalba Grasso, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Grasso del foro di Lecce giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
PREFETTURA di LECCE Ap intimato avverso la sentenza del Pretore di Lecce, sezione distaccata di GA n.21 del 27.03/28.04.98. 6/2046 2001 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo Per la circolazione di moto priva di copertura assicurativa veniva emessa ordinanza ingiunzione nei confronti di EU GN, conducente, e di GI ZI, proprietario. Nell'opposizione, i due trasgressori eccepivano l'invalidità dell'ordinanza, in quanto emessa il 19.11.97 e quindi oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione, in data 29.07.97, del ricorso da parte del NA al Prefetto di Lecce. Il ZI eccepiva, inoltre, che il NA aveva preso il mezzo a sua insaputa. Con sentenza 27.03/28.04.98 il Pretore di GA rigettava l'opposizione, nel rilievo che il termine di 60 gg. non è perentorio e, quanto alla responsabilità del ZI, individuandola nel difetto di diligenza ed attenzione nella custodia del mezzo. Contro tale sentenza ricorrono tanto il GN che il ZI avanzando, con atto notificato al Prefetto il 28.04.99, un unico motivo di censuraper violazione dell'art. 204 dlgs 285/92, insistendo sulla perentorietà del termine violato dal Prefetto di Lecce. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Le censura è fondata e va accolta. La ordinanza ingiunzione -nei confronti del trasgressore GN e, come obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 2 Caf. dlgs 285/92, del proprietario ZI- doveva essere emessa nel termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla data del deposito del ricorso al Prefetto (29.07.97) e quindi, non applicandosi la sospensione feriale di cui alla Is. 742/69 al procedimento amministrativo, entro il 30.10.97, mentre risulta emessa il 19.11.97. Con disposizione che costituisce principio generale dell'ordinamento (ivi, art. 29) (ivi, art. 29), l'art. 2 digs 241/90 dispone che deve essere fissato, per ogni procedimento amministrativo, il termine entro il quale deve concludersi. Tale termine, se non diversamente disposto dalla disciplina specifica, è quello di trenta giorni, fissato dal terzo comma del richiamato articolo. L'art. 204 dlgs 285/92, in applicazione di tale principio, ha determinato il termine entro il quale il Prefetto deve emettere l'ordinanza ingiunzione in 30 giorni, poi elevati a 60 dall'art. 106 del dlgs 360/93 ed ora a 180 dall'art. 68.4 della legge finanziaria 488/99, statuizione, quest'ultima, che non trova applicazione nel caso in esame. Secondo Cass. 2064/98 il combinato disposto degli artt. 201/204 dlgs 285/92 comporta che, dal deposito del ricorso, inizia a decorrere un termine complessivo di 90 giorni entro il quale il Prefetto deve emettere l'ordinanza ingiunzione. Sia la norma di principio, sia la normativa specifica omettono di indicare le conseguenze dell'inosservanza del termine che, secondo soluzioni che trovano riscontro in altrettanti indirizzi giurisprudenziali, non spiega altro effetto che legittimare il ricorso alla diffida (art. dpr 3/57: Consta V 980/97; IV 511/98); è meramente acceleratorio (Consta II 1154/96; V 621/96) o 3 میرے rende illegittimo l'esercizio tardivo (Consta VI 1869/97). In quest'ultimo caso, l'esistenza di un termine decadenziale per proporre opposizione comporta che, se il trasgressore non deduce la causa di annullamento nell' opposizione, il vizio non può più essere dedotto. Tale ultima soluzione è stata accolta da Cass. 2064/98 e seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass.468/99; 10541/00). I successivi allungamenti del termine vengono interpretati come conferma della rilevanza del termine perché, ove fosse meramente acceleratorio, non sarebbe giustificabili gli interventi del legislatore per prolungarlo né l'affermazione (art. 29 digs 241/90) che il dovere di osservare il termine costituisce un principio generale dell'ordinamento. Mutuando la terminologia dalla dottrina processuale, il termine è stato qualificato come ordinatorio in quanto privo di effetti sulla potestà di provvedere e sul provvedimento emesso e perentorio quando si è inteso affermare che l'inosservanza comportava la perdita o l'illegittimo esercizio del potere (Cass.468/99; 6895/97). Poiché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto la Corte, giudicando ai sensi dell'art. 384 cpc annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
le incertezze giurisprudenziali giustificano l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, giudicando nel merito, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta. Spese compensate dell'intero giudizio. Roma, 4 ottobre 2001 4 Caf Il Cons. est. རིག་ཚང་རི་རི་རི་དང་ 2.5 GEN. 2002 [ IL CANCELLIEREवि il Caf. Il Presidente Pellfini's 5