Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2001, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA, Presidente
Dott. Francesco SABATINI, rel. Consigliere
Dott. Luigi Francesco DI NANNI, "
Dott. Francesco TRIFONE, "
Dott. Alberto TALEVI, "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ALLIANZ SUBALPINA s.p.a., in persona dei legali rappresentanti p. t. Dott. Franco di Meco e Bruno Sillano, e HA MR entrambi elett. dom. in Roma, via G.A. Pasquale n. 12, presso lo studio dell'avv. Giulio Sciaudone che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Carlo Melotti in virtù di procura a margine del ricorso ricorrenti;
contro
SYSELCO s.r.l. in persona dell'a.u. Pierangelo Reali, elett. dom. in Roma, via F. Nicolai n. 48 F. presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bartoli che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Edoardo Monti in virtù di procura a margine del controricorso Controricorrente
avverso la sentenza n. 67 in data 5 - 19 maggio 1998 del Giudice di Pace di Pavia (r.g. n. 585/97).
Udita nella pubblica udienza del 27 ottobre 2000 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini.
È comparso per la controricorrente l'avv. Giuseppe Bartoli, che ha chiesto il rigetto del ricorso
Sentito il P.M., in persona del sost. procuratore generale dott. Maurizio Velardi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17 - 20 giugno 1997 la società SE - premesso che in data 24 dicembre 1996 aveva erroneamente pagato la somma di lire 981.000 a titolo di premi relativi a due polizze assicurative scadute il 12 dicembre precedente per effetto di regolare disdetta e, pertanto, non dovuti - convenne dinanzi al Giudice di pace di Pavia la società Allianz IN e l'agente Golchinkhah Gholamreza e ne chiese la condanna alla restituzione di tale somma oltre accessori.
Resistendo i convenuti con la sentenza, ora gravata, l'adito giudice ha accolto la domanda premesso che la controversia doveva essere decisa secondo equità, ha osservato essere incontestata l'avvenuta scadenza al 12 dicembre 1996, per effetto di regolare disdetta, delle due polizze, ed ha ritenuto provato che l'attrice aveva successivamente ed erroneamente versato la somma in contestazione senza voler far rivivere i contratti ormai scaduti, come anche emergeva dalla successiva stipulazione di analoghi contratti con altra compagnia di assicurazione.
Per la cassazione di tale decisione i soccombenti hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui l'intimata resiste con controricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 163 n. 5, 183, 184 c.p.c. e dell'art. 2967 c.c. ed affermano che il preteso errore nel pagamento dei premi era rimasto del tutto privo di prova, e che al contrario, in considerazione della circostanza che la SE aveva stipulato la nuova polizza soltanto il 20.2.1997 nonché del fax della compagnia assicuratrice del 19.2.1997, detto pagamento era stato un atto consapevole e volontario.
Con il secondo motivo gli stessi adducono la violazione degli artt. 1429 e 1431 c.c. e del principio generale dell'affidamento sostenendo che, quand'anche provato, il preteso errore non era però riconoscibile, e, con il terzo la violazione degli artt. 1325 n. 4 e 1998 c.c. e del principio di libertà della forma degli atti giuridici ed affermano che il pagamento del premio era in sè atto univocamente concludente.
I tre motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti inammissibili.
Osserva infatti il collegio che con sentenza del 15 ottobre 1999 n. 716 S.U. le sezioni unite di questa C.S., componendo il contrasto determinatosi nelle sezioni semplici sulla interpretazione del novellato art. 113 cpv. c.p.c., hanno affermato che nella decisione di controversia di valore non superiore a lire due milioni - quale la presente -, il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicare facendo immediata applicazione dell'equità c.d. formativa (o sostitutiva), non correttiva (o integrativa), fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con osservanza, ai sensi dell'art. 311 c.p.c. delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma sostanziale, senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma osservando le norme costituzionali nonché quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quello ordinario. Il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente ad equità, o sia sia limitato ad applicare una norma di legge -, ed è ammissibile per violazione di norme processuali, nel senso esposto (art. 360 comma primo n. 1, 2 e 4 c.p.c. laddove la censura di violazione di legge attinente alla decisione di merito, è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie di rango superiore alla norma or mentre la pronuncia secondo equità non esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. allorché, l'enunciazione del criterio di equità
adottato sia inficiato da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione.
Nella specie non vengono denunciati vizi rientranti nel ristretto sindacato di legittimità consentito avverso le sentenze secondo equità del giudice di pace.
Era stata proposta - ed è stata accolta - una domanda di ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.): il pagamento, appunto, di premi assicurativi asserita mente non dovuti. Ciò posto mentre la violazione degli artt. 1429 e 1431 c.c., denunciata con il secondo motivo, appare non pertinente alla fattispecie disciplinando tali norme la diversa ipotesi dell'annullamento del contratto per vizi della volontà, per quanto premesso non rilevano le altre dedotte violazioni della legge sostanziale, mentre attraverso le violazioni pur astrattamente denunciabili, della legge processuale, di cui al primo motivo, in realtà i ricorrenti mirano ad una diversa ed inammissibile valutazione delle risultanze processuali: si trattava, infatti, di accertare se il pagamento dei premi fosse dovuto ad errore od invece alla volontà di revocare la precedente disdetta, e la motivata decisione assunta nel primo senso dalla sentenza impugnata, e che investe una questione di fatto non è censurabile in sede di legittimità.
Il ricorso è, pertanto, infondato con le conseguenze di legge (art. 91 c.p.c.) quanto alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 49.000=, oltre lire 1.000.000 (un milione) di onorari in favore della controricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 27 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2001