Sentenza 13 giugno 2012
Massime • 1
In tema di cosiddetto giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del tribunale del riesame di conferma di un sequestro preventivo può essere superata dal sopravvenuto annullamento, per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, della misura cautelare personale, disposta per gli stessi reati cui fa riferimento la misura reale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2012, n. 34506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34506 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2012 |
Testo completo
345 06 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO * LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/06/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. NICOLA MILO - - Consigliere -N.1069 Dott. FRANCESCO SERPICO - Rel. Consigliere - N. 14137/2012REGISTRO GENERALE Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere - Dott. ERCOLE APRILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) VALORE SPA avverso l'ordinanza n. 12/2012 TRIB. LIBERTA' di LUCCA, del 21/02/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Francesco Mauro lecoviello per l'inammimitilità del zicorso Udit i difensor Avv.; Tullio Paolovani B Ritenuto in fatto 1.II Tribunale di Lucca, in funzione di giudice d'appello avverso i provvedimenti cautelari reali, ha respinto l'appello proposto contro l'ordinanza di diniego di revoca del sequestro preventivo disposto ex art. 321, comma 1, c.p.p. dal giudice per le indagini preliminari di terreni appartenenti alla s.p.a. Valori. Ad avviso del Tribunale, il fatto che il giudice abbia annullato le misure cautelari personale disposte per gli stessi reati cui fa riferimento il sequestro preventivo e che il provvedimento sia divenuto definitivo dopo il rigetto del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero non costituisce elemento di novità rispetto al giudicato cautelare formatosi in ragione del rigetto del ricorso proposto contro la decisione del giudice del riesame che confermava il provvedimento genetico del sequestro. Per il giudice d'appello non è priva di rilievo la circostanza che la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze che annullò le misure cautelari personali nella stessa udienza in cui il medesimo collegio rigettava poi il ricorso, assegnato allo stesso relatore, contro l'ordinanza del giudice del riesame con la quale era stato confermato il sequestro preventivo;
ricorso cui era allegato il provvedimento del riesame col quale era stata annullata l'ordinanza cautelare. Il Tribunale, dunque, osserva che correttamente il giudice cui è stata richiesta la revoca del sequestro ha ritenuto essersi formato giudicato cautelare in punto di fumus e, tra l'altro, rileva che i presupposti delle misure reali e di quelle personali siano totalmente diversi e, per tal motivo, può ricorrere il fumus anche a fronte di meri indizi non idonei a legittimare la misura personale. La Corte di legittimità non avrebbe, ad avviso del giudice d'appello, affermato principi diversi, come dimostrerebbero le decisioni prodotte dalia difesa per le quali non discende l'automatico venir meno della misura reale là dove sopravvenga la radicale insussistenza dei gravi indizi. La giurisprudenza è nel senso che per misure cautelari reali il presupposto è "l'astratta configurabilità del reato ipotizzato". Quanto all'ulteriore motivo secondo cui sia venuta meno l'attualità del perculum in mora del compendio immobiliare del parco S. Anna, il giudice d'appello rileva che l'avvio di procedure amministrative volte revocare le delibere relative al piano attuativo parco S. Anna non incide sulla situazione di fatto e sulla sussistenza del periculum, trattandosi di mera dichiarazione di intenti e, in ogni caso, di elementi che possano rappresentare una reale modificazione dei provvedimenti attuativi adottati.
2. La difesa della società ricorrente, descritta la vicenda processuale e la genesi della pronuncia di diniego, deduce, con un unico motivo, erronea applicazione dell'art.321 baa 2 c.p.p., e, comunque, omessa motivazione in ordine alla permanenza del fumus commissi delicti del sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321 comma 1, c.p.p. in conseguenza del definitivo accertamento dell'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nel parallelo procedimento incidentale de libertate. Per la difesa vi è una concreta inconciliabilità tra la mancata revoca del sequestro preventivo dei terreni siti in Lucca e il giudicato cautelare personale formatosi a seguito del rigetto del ricorso proposto dal pubblico ministero contro la decisione del Tribunale del riesame di Firenze. Il fatto nuovo che, ad avviso della difesa, è stato posto a base dell'istanza di revoca e costituito dal passaggio in giudicato dell'ordinanza del tribunale del riesame di Firenze con la quale è stata annullata l'ordinanza cautelare personale per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Nella sentenza della Corte di cassazione, citata dal Tribunale di Lucca, non vi riferimento alcuno al rapporto tra la decisione del Tribunale del riesame di Firenze e quella sul riesame cautelare reale. In proposito, la difesa rileva che nel ricorso proposto avverso la decisione del giudice del riesame della misura cautelare reale, non vi è stato uno specifico motivo di ricorso sul punto, bensì è stato segnalata, sotto un mero profilo argomentativo, la pronuncia di annullamento delle misure cautelari personali per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pone in rilevo la difesa che la ricostruzione della vicenda, come risultante dalla motivazione della pronuncia del Tribunale di Firenze ( della quale si riportano alcuni tra i più rilevanti passaggi argomentativi), rende evidente che sia venuto meno il presupposto del fumus commissi delicti, poiché incide sugli elementi costitutiva della fattispecie corruttiva produttiva del profitto. Non si è, ad avviso della difesa, formato un giudicato cautelare sul punto anche perché non vi alcun riferimento nella sentenza della Corte di cassazione ai rapporti tra le due decisioni, e ciò non può discendere dall'occasionale coincidenza della trattazione nella stessa udienza dei due ricorsi, assegnati allo stesso relatore. Considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. Non è da revocare in dubbio che il "fumus commissi delicti", presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali, e "i gravi indizi di colpevolezza", condizione che legittima l'applicazione di misure cautelari personali, devono essere espressi in base a "regole di valutazione" diverse e non coincidenti. Ciò però non comporta che in "concreto" vi possano essere circostanze che, all'esito della valutazione del grave quadro indiziario, possano incidere sul fumus commissi delicti. Occorre ricordare che, quanto alla configurabilità del fumus, la giurisprudenza più recente si espressa nel senso che il sindacato del giudice del riesame in tema di sequestro preventivo non può limitarsi alla verifica della astratta possibilità di ricondurre il fatto 3 contestato alla fattispecie di reato ipotizzata dall'organo dell'accusa, ma deve prendere in considerazione e valutare, in termini puntuali e coerenti, tutte le risultanze processuali, e quindi non soltanto gli elementi probatori posti a fondamento dell'ipotesi d'accusa, ma tutti gli elementi forniti dalle parti che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato, fermo restando che non occorre la sussistenza di indizi di colpevolezza e la loro gravità (Sez. III, 7 ottobre 2010, dep. 25 novembre 2010, n. 41731; Sez. III, 11 marzo 2010, dep. 17 maggio 2010, n.18532; Sez. II 2 ottobre 2008, dep. 21 gennaio 2009, n. 2808; Sez. V, 15 luglio 2008, dep. 3 ottobre 2008, n. 241632; Sez. IV, 21 maggio 2008, dep. 12 giugno 2008, n. 23944; Sez. IV, 29 gennaio 2007, dep. 15 marzo 2007, n. 10979). Come noto, i provvedimenti cautelari si caratterizzano per essere decisioni rebus sic stati bus e ogni "novum" che possa incidere sulla consistenza dei presupposti richiesti per la loro emissione o per la prosecuzione della cautelare ab origine disposta deve necessariamente essere preso in esame dal giudice cautelare, nel momento genetico ovvero in sede di esame della istanza di revoca, al fine di decidere se sia o meno giustificata la cautela reale o personale. Questa Corte, in applicazione di tale principio si espressa nel senso che la valutazione di insussistenza del presupposto del "fumus commissi delicti"- pur con riferimento alla "astratta" configurabilità della fattispecie criminosa per l'emissione del sequestro preventivo può legittimamente tener conto del provvedimento di annullamento dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare personale, nella quale sia stata rilevata l'inidoneità delle condotte contestate all'indagato ad integrare il reato ipotizzato, dal momento che l'esclusione, con siffatta motivazione, della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza fa venire meno la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa, che è invece requisito essenziale per l'applicabilità della misura cautelare reale (Sez. VI, 25 ottobre 2011, dep. 28 ottobre 2011, n. 39249). Ne discende che anche là dove, dopo che sia stato disposto il sequestro preventivo, vi sia stata una pronuncia che abbia escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, può essere richiesto al giudice della cautela reale e, in caso di rigetto, al giudice dell'appello, l'idoneità di tale pronuncia a incidere sul fumus commissi delicti. Ad avviso del Collegio, non può ritenersi che nel nostro caso il novum sia stato già esaminato da questa Corte con la decisione sul ricorso contro il provvedimento "genetico" di applicazione della misura reale. Al di là delle divergenze sul significato da attribuire alle ragioni per le quali la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso dell'interessato sul decisum del riesame, ciò che rileva è che l'incidenza del novum sia valutata dal giudice del merito della cautela, sia essa reale che personale, e, qualora vi sia ricorso, sia verificata dalla Corte di cassazione nei limiti delle violazioni di legge dedotte. Coerenza sistematica impone che il presupposto indispensabile affinché si formi il c.d. "giudicato cautelare"(il cui fondamento e riconducibile al ne bis in dem di cui all'art.649 c.p.p.) e possano operare i suoi effetti "preclusivi endoprocessuali" è indispensabile che sul "punto" - ля e nel nostro caso, il giudice del riesame cautelare non si è espresso sulla ritenuta mancanza di gravi indizi di colpevolezza e sull'incidenza concreta che essa abbia sulla misura reale disposta si sia espresso il giudice cautelare e siano definiti i mezzi di impugnazione attivati dall'interessato sulla questione(cfr. Sez un. 12 ottobre 1993, dep. 8 novembre 1993, n. 20).
2.In conclusione, l'ordinanza impugnata va annulla e rinviata al Tribunale di Lucca per nuova deliberazione in applicazione dei principi di diritto dianzi indicati. In particolare, il giudice di rinvio è chiamato ad accertare se il "novum" costituito dall'annullamento dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare con la quale è stata rilevata l'inidoneità delle condotte contestate agli indagati a integrare i reati ipotizzati - abbia inciso o meno sulla sussistenza "fumus commissi delicti"; presupposto che costituisce un requisito essenziale per l'applicabilità della misura cautelare reale e da valutare tenendo conto delle ragioni specifiche poste a fondamento della ritenuta mancanza di gravi indizi di colpevolezza e di tutti gli elementi forniti dalle parti che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato, fermo restando che non occorre la sussistenza di indizi di colpevolezza e la loro gravità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lucca. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012 IlConsigliere estensore Il Presidente (Domenico Carcano Nicola Milo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 SET 2012 11. AOLCA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E FR Bera Esposito