Sentenza 30 novembre 2015
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza ha l'onere di acquisire di ufficio la relazione sull'osservazione del condannato condotta in istituto, salvo che detta acquisizione risulti superflua in quanto l'osservazione non riguardi un lasso di tempo consistente e il corredo di risultanze documentali in atti sia già di tale evidenza dimostrativa nell'attestare l'inidoneità della misura richiesta per l'accertata pericolosità del condannato, da non richiedere ulteriori approfondimenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2015, n. 8319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8319 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2015 |
Testo completo
8 3 1 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 3262/2015- ALDO CAVALLO Presidente - SENTENZA Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - FILIPPO CASA Dott. N. 42239/2014 Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. NI MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA NI N. IL 18/03/1952 avverso l'ordinanza n. 560/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA, del 11/07/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NI lette/scutite le conclusioni del PG Dott. Enzico Delehaye, che te MINCHELLA;
chiests I rigetto del cicorso;
: Udit i difensor Avv.; ر ط : RILEVATO IN FATTO Con ordinanza in data 11.07.2014 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da AN IO, condannato alla pena di anni quattro di reclusione con sentenza in data 26.07.2012 della Corte di Appello di Caltanissetta per il delitto di cui all'art. 12 quinquies del D.L. n° 306/1992: rilevava il Tribunale di Sorveglianza che sussisteva a carico del AN un procedimento penale pendente per ricettazione e che le informazioni di polizia erano negative, giacchè il condannato risultava contiguo od organico al clan mafioso "Santapaola", dedito al gioco d'azzardo ed alla gestione di video-poker e slot-machine, tanto che emergeva una pericolosità non contenibile con la ampie prescrizioni della misura alternativa richiesta. Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione il condannato a mezzo del suo Difensore, deducendo, come primo motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. in relazione all'art. 677, comma 2, cod.proc.pen. e sostenendo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta sulla scorta del dato della condizione di libero del AN e della sua residenza in territorio catanese;
come secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen. per illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione in quanto il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato la richiesta sulla scorta di una pendenza penale e di una ritenuta appartenenza ad un clan mafioso: si rilevava che la pendenza per ricettazione si era definita con assoluzione nell'anno 2011 e che la ordinanza si era "appiattita" sulle informazioni di polizia che non riportavano le assoluzioni mentre anche la condanna in esecuzione escludeva un suo apporto al gruppo criminale;
si contestava poi che la decisione fosse stata assunta senza attendere la relazione UEPE e senza fare alcun cenno all'assenza della stessa, disconoscendo il ruolo del servizio sociale nella prospettiva del reinserimento socio-familiare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere rigettato perché infondato. E' incontestato che il AN, raggiunto da un ordine di esecuzione per una consistente pena detentiva, ha avanzato istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha fondato il provvedimento di rigetto della suddetta richiesta sull'argomento che sussisterebbe, nel caso di specie, una situazione di pericolosità sociale desumibile dai reati da espiare e da informative di polizia nonché che il percorso di vita del condannato non avrebbe mostrato elementi significativi di una 1 avvenuta risocializzazione, tanto da essere egli stato ancora sottoposto ad altro procedimento penale. Il ricorso argomenta le doglianze, da un lato, sulla asserita incompetenza territoriale del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, sostenendo che il dato della residenza decisivo sufera cen anagrafica del condannato in territorio catanese sarebbe un elemento che sovrasterebbe ogni altra considerazione;
d'altro lato si lamenta una asserita illogicità dell'ordinanza impugnata, che conterrebbe errori e contraddizioni. Il primo argomento è infondato. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 178 del 2009 e la giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. sentenza Sez. 1, n. 1137 del 2009; Sez. 1, n. 53177 del 2014) hanno espresso il principio, cui questo collegio aderisce, secondo cui la competenza per territorio della magistratura di sorveglianza è disciplinata dall'art. 677 cod. proc.pen., in relazione alla condizione in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del relativo procedimento. Nella specie, avuto riguardo ai casi trattati nei giudizi principali, risulta rilevante il comma 2 di detta norma, che così dispone: "Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima". Il testuale dettato della norma pone in luce che essa si applica "se la legge non dispone diversamente", sicché quelli previsti dalla citata disposizione assumono il rango di criteri generali di competenza, ai quali, peraltro, la legge può apportare deroghe. Come affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Cass., sentenze n. 38171 del 2008, n. 38047 del 2005 e n. 47881 del 2004); una di tali deroghe è la previsione contenuta nell'art. 656 c.p.p., comma 6, secondo la quale l'istanza va trasmessa al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha promosso la sospensione dell'esecuzione, così ponendo un criterio specifico che determina la competenza del detto tribunale, in base ad un parametro diverso dal luogo di residenza o di domicilio. Quanto al secondo ordine di considerazioni del ricorso, anche esso è parimenti infondato. Appare utile rilevare che attraverso la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura 2 alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Cass., Sez. 1, 4.3.1999, Danieli, Rv 213062) nelle pendenze processuali (Cass., Sez. 1, cit.) nelle informazioni di P.S. (Cass., Sez. 1, 11.3.1997, Capiti, Rv 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, qualora disponibili, dalla condotta carceraria e dai risultati dell'indagine sociofamiliare operata dalle strutture carcerarie di osservazione (Cass., Sez. 1, 22.4.1991, Calabrese, in Cass. pen., 1992, 1894) dappoiché in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra. Di questi parametri il Tribunale di Sorveglianza ha fatto un uso corretto: è stato valutato tanto il pregresso comportamento del ricorrente (in termini di condotta di vita e di peculiarità del reato commesso) quanto la contiguità del predetto ad un clan mafioso ed i forti elementi di sospetto (suffragati e sostenuti dalla tipologia di delitto posto in essere, indicato in epigrafe) che gravano sulla sua esistenza e sulle modalità con le quali egli si procura un reddito;
ed ancora, è stato sottolineato che le informazioni di polizia presentavano un carattere di forte negatività, per essere il condannato indicato come un soggetto dedito al gioco d'azzardo ed alla gestione di videopoker e slot-machine ed altresì che, nel tempo, erano proseguite le frequentazioni controindicate;
oltre a ciò, va anche detto che non risponde affatto al vero la doglianza di una illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che il Giudice ha anche comparato la possibilità astratta di una misura alternativa - quale quella richiesta - che offre un ampio margine di libertà in ambiente esterno al carcere con il tenore della vita condotta dal ricorrente, ponendo in risalto che la stessa si connotava per non avere mai mostrato un'attivazione positiva da parte del medesimo, tale da fornire prova almeno di un concreto avvio del processo di recupero: ai fini che qui interessano, va ribadito che occorre anche accertare nel condannato una adeguata consapevolezza della natura delle sue azioni e delle conseguenze delle stesse nonché la consapevolezza della necessità di rispettare le leggi penali e di conformare, in generale, il proprio agire ai doveri inderogabili sanciti dall'ordinamento. In definitiva, l'ordinanza impugnata ha tenuto conto dei principi consolidati espressi da questa Corte in tema di concessione della più ampia delle misure alternative. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell'interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con gli strumenti dell'istituto indicato (cfr Cass. pen., sez. I, 13.02.1982 n. 1999); in altri termini, elementi quali esemplificativamente la condotta anteatta e - - 3 quella recente dell'interessato, la sussistenza di nuove denunzie, la pendenza di procedimenti penali, la frequentazione di soggetti pregiudicati e di ambiti malavitosi, ben possono valutarsi ai fini della formulazione di una prognosi sul comportamento futuro del condannato e sul ragionevole esito del beneficio. Del resto, poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il Giudice possa ragionevolmente "ritenere" che l'affidamento si riveli proficuo, appare evidente che - in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell'istituto la reiezione dell'istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata - anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia o dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell'istante (cfr Cass. pen., sez. I, 27.07.1992 n. 2762). Quanto, poi, alla doglianza relativa alla mancata acquisizione della relazione del servizio sociale, si deve rammentare che, in linea generale, il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale è da ritenere adeguatamente motivato anche quando, nell'ambito di un выт clu giudizio prognostico che, sua per natura, non può che essere largamente discrezionale, venga indicata una sola ragione, purché plausibile, atta a far ritenere la scarsa probabilità di successo dell'esperimento, in relazione alle specifiche finalità dell'istituto (rieducazione del reo e prevenzione del pericolo che egli commetta ulteriori reati). Non occorre, pertanto, che il Tribunale prenda necessariamente in esame anche la situazione sociofamiliare del richiedente, non trattandosi dell'applicazione di un beneficio da elargirsi quasi "pietatis causa", ma la valutazione della sussistenza o meno di valide prospettive di realizzazione delle anzidette finalità, essenzialmente funzionali al vantaggio non del singolo ma della società e rispetto alle quali, pertanto, la sottrazione del soggetto al regime di detenzione rappresenta solo un mezzo e non uno scopo" (Cass. sez. 1, n. 4137 del 19/10/1992, Gullino, rv. 192368; sez. 1, n. 2061 del 11/05/1992, Menditto, Rv. 190531; sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, rv. 190628, sez.
1. n. 1704 del 14/4/1994, Gallo, rv. 197463). Si è altresì affermato che, "Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, i riferimenti alla gravità del reato commesso o ai precedenti penali e giudiziari del condannato o al comportamento da lui tenuto prima o dopo la custodia cautelare ben possono essere utilizzati come elementi che concorrono alla formazione del convincimento circa la praticabilità della misura alternativa. Ne consegue che il mantenimento di una condotta positiva, anche in ambiente libero, non è di per sé determinante, soprattutto ove la condanna in espiazione sia stata inflitta per reati di obiettiva gravità (come nella fattispecie), ma deve essere valutato nell'ambito di un giudizio globale di tutti gli elementi emersi dalle indagini esperite e dalle informazioni assunte" (Cass. sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, rv. 224029; Sez. 1, n. 20478 del 12/02/2013 - dep. 13/05/2013, Siddique, Rv. 256078) 4 Va poi osservato che, sebbene il Tribunale di Sorveglianza abbia provveduto sulle istanze del ricorrente senza avere previamente acquisito la relazione degli operatori del servizio sociale, ciò nonostante tale incompletezza dell'istruttoria non ha privato il procedimento di darti conoscitivi imprescindibili, né ha pregiudicato la possibilità di formare in modo completo il convincimento espresso per il rilievo dirimente, immediatamente percepibile, degli elementi negativi emersi dagli atti. il Colly's di puente сеи Non ignora questa Corte che una precedente pronuncia della propria sezione (sez. 1, n. 10290 del 02/03/2010, Trif, rv. 246519) ha affermato come incondizionato l'obbligo dell'acquisizione della documentazione relativa all'osservazione personologica del condannato e ne ha ricavato il fondamento normativo nel disposto degli artt. 666 cod.proc.pen., comma 5, richiamato dall'art. 678 cod. proc.pen., comma 1, il quale prevede la possibilità che il giudice richieda alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni necessarie per la decisione e, se del caso, assuma prove e nel comma secondo dell'art. 678 cod.proc.pen., per il quale, quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice "acquisisce la relativa documentazione", potendo anche avvalersi "della consulenza dei tecnici del trattamento". Ne ha concluso che, in assenza della relazione sull'osservazione, non potrebbe essere assunta la decisione reiettiva di una misura alternativa alla carcerazione. Pur non volendo negare in linea generale la validità di siffatto orientamento, ritiene questo Collegio che lo stesso vada adattato alle caratteristiche del caso concreto, potendo pervenirsi anche a ritenere superflua l'attesa e l'acquisizione della relazione quando il condannato versi in stato di libertà, l'osservazione non sia stata condotta per un lasso di tempo protratto durante la carcerazione in ambiente inframurario ed il corredo di risultanze documentali acquisite sia già di tale evidenza dimostrativa nell'attestare l'inidoneità della misura richiesta per le modalità esecutive a fronte di accertata pericolosità del condannato da non richiedere ulteriori approfondimenti e da non poter essere smentito da un mero colloquio con gli operatori sociali. Alla stregua di questi parametri, le linee argomentative della decisione impugnata resistono alle censure formulate dal ricorrente, che si risolvono nella generica prospettazione di altre differenti interpretazioni dei dati conoscitivi ed in una non consentita sollecitazione rivolta al Giudice della legittimità, a sostituire il proprio apprezzamento di merito alla valutazione, dello stesso genere, già effettuata in maniera completa e plausibile nella sede competente e pertanto non ulteriormente sindacabile. Il ricorso deve dunque essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5 Così deciso in Roma, il 30 novembre 2015. Il Consigliere relatore Il Presidente (dott Aldo Cavallo) (dott. IO Minchella) Autori Minchalle lauch DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 MAR 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 6